14 Mag Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 17847 del 7 aprile 2017
Posted at 15:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione per l’omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso l’esame del motivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione; sicchè le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]