14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9926 del 14 marzo 2012
Testo massima n. 1
La Corte di Cassazione, qualora accolga un ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis, comma quarto, cod. proc. pen., adottati i provvedimenti necessari per correggere l’errore, può immediatamente pronunciarsi sul merito del ricorso originario. [ Nella specie, la Corte, dopo aver rilevato che nel precedente giudizio di legittimità era stato omesso l’avviso al difensore dell’imputato, revocava la propria precedente sentenza e, scrutinando i motivi di ricorso, li dichiarava inammissibili ].
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