14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14894 del 31 marzo 2003
Posted at 15:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
Con il ricorso straordinario previsto dall’art. 625 bis c.p.p. non possono essere fatti valere errori materiali o di fatto che non siano verificati nell’attività propria della Corte di cassazione. [ Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso straordinario con cui, implicitamente, si deduceva l’errore commesso dall’ufficio matricola della casa circondariale nel trasmettere l’impugnazione presentata dall’imputato detenuto ].
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