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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 16103 del 30 aprile 2002

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 16103 del 30 aprile 2002

Testo massima n. 1

In tema di correzione dell’errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l’art. 625 bis c.p.p. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell’impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali.

L’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625 bis c.p.p., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre deve essere ricondotto alla figura dell’errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioé da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. [ La Corte in motivazione ha precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sé, l’accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell’art. 625 bis c.p.p., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto ].

Testo massima n. 2

In tema di procedimento per la correzione dell’errore di fatto nei provvedimenti della Corte di cassazione, nell’ipotesi in cui il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile, all’esito di udienza, la relativa pronuncia deve assumere la forma della sentenza, atteso che il comma 4 dell’art. 625 bis c.p.p. impone l’adozione dell’ordinanza nei soli casi in cui l’inammissibilità sia dichiarata de plano senza l’instaurazione del contraddittorio e che — al di fuori dei casi previsti da specifiche disposizioni di legge — la sentenza corrisponde all’ordinaria forma delle decisioni della Corte di cassazione, anche se dichiarative dell’inammissibilità del ricorso, siano esse adottate nell’udienza pubblica o in quella camerale, partecipata o non.

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