14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35509 del 25 settembre 2007
Testo massima n. 1
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata senza di essa, per cui deve escludersi che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione. [ Nella specie il ricorrente lamentava l’omessa considerazione di irregolarità verificatesi all’interno della procedura di notifica del decreto di citazione in grado d’appello ].
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