14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10250 del 6 marzo 2018
Testo massima n. 1
È ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell’inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che sia proposto entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla decisione che si impugna e non dall’originaria sentenza ed abbia ad oggetto solo l’errore di fatto in cui sia incorsa la sentenza che abbia pronunciato sul precedente ricorso straordinario.
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Testo massima n. 2
È inammissibile, perchè generico, il ricorso straordinario per cassazione redatto mediante l’estrapolazione di singole parti di sentenze e provvedimenti cautelari, anche relativi a posizioni processuali diverse da quella dell’imputato, con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato, ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l’oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari.
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