14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 34247 del 13 agosto 2003
Posted at 15:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto, rilevante a norma dell’art. 625 bis c.p.p., qualora le censure in esso formulate risultino comunque implicitamente valutate in conseguenza della disamina di altro motivo ritenuto assorbente.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]