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Art. 27 — Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

Art. 27 — Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

1. Le misure cautelari [ 272325 c.p.p.] disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti [ 20, 32 c.p.p.], il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 2057/2018

In tema di misure cautelari emesse ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. in relazione ad una pluralità di reati, l’inefficacia della misura, prevista dall’art. 302 cod. proc. pen., conseguente al mancato espletamento dell’interrogatorio per effetto della contestazione di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli del precedente titolo cautelare, opera limitatamente ai fatti-reato rispetto ai quali sia stato omesso il predetto adempimento. [In motivazione la Corte ha chiarito che non è ravvisabile nel sistema il principio dell’unicità ed indissolubilità dell’ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata].

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Cass. pen. n. 54016/2017

In tema di misure cautelari reali, il giudice che si dichiara territorialmente incompetente può contestualmente disporre il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., senza essere tenuto, a differenza di quanto previsto dall’art. 291, comma 2, cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, a valutare la sussistenza del requisito dell’urgenza. [In applicazione del principio, la Corte ha escluso l’abnormità del provvedimento di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari, che aveva contestualmente dichiarato la propria incompetenza territoriale].

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Cass. pen. n. 48246/2016

Qualora la misura cautelare disposta da giudice incompetente sia rinnovata ad opera di giudice competente [ex art. 27 cod. proc. pen.] non è necessario procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia, conservando piena efficacia quello effettuato, ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen., dal giudice che ha disposto la misura e ciò neanche nel caso in cui il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, cui la misura si ricolleghi, non sia stato convalidato.

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Cass. pen. n. 37015/2016

L’interesse dell’indagato ad impugnare, con richiesta di riesame, l’ordinanza applicativa di misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen., e sostituita da altra tempestivamente emessa dal giudice competente, sussiste solo ai fini della presentazione di una richiesta di riparazione per ingiusta detenzione – accoglibile qualora si accerti che nel corso del procedimento l’imputato sia stato sottoposto a custodia cautelare in violazione delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. – e, pertanto, è escluso quando la richiesta riguardi le sole esigenze cautelari.

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Cass. pen. n. 11460/2016

In tema di misure cautelari emesse ex art. 27 cod. proc. pen., il giudice competente ben può motivare “per relationem” con riferimento all’ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, purchè la motivazione di quest’ultima risulti congrua rispetto alle esigenze giustificative del nuovo provvedimento, che deve dar conto, in motivazione, della predetta congruità.

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Cass. pen. n. 29315/2015

In caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, l’ordinanza del tribunale del riesame che dispone di trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, mantenendo ferma la misura, deve essere annullata in sede di legittimità se non si rilevi la necessaria specificazione dei gravi indizi di colpevolezza e l’indicazione delle esigenze cautelari connesse con l’urgenza di adottare la misura; nel caso, invece, di riscontro positivo di tali requisiti, il provvedimento impugnato non va annullato, ma deve essere dichiarata l’incompetenza del giudice che procede e disposta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente

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Cass. pen. n. 16056/2015

La trasmissione di atti per ragioni di competenza da uno ad altro ufficio del P.M. non spiega alcuna incidenza sull’efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, ex art. 27 c.p.p., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che le abbia disposte, non seguita dall’adozione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente; e ciò perché, fino a quando un altro organo di giurisdizione non venga formalmente investito del procedimento con ordinanza suscettibile di dare luogo a conflitto, i provvedimenti di natura organizzatoria emessi da una parte, sia pure pubblica, sono inidonei a invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seg. c.p.p., altro giudice possa essere investito del procedimento.

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Cass. pen. n. 6358/2015

In tema di misure cautelari emesse dal giudice, ex art. 27 cod. proc. pen., non è affetto da nullità il provvedimento che riproduce sostanzialmente, anche con la tecnica del “taglia incolla”, l’ordinanza emessa dal giudice territorialmente incompetente, qualora la motivazione di quest’ultima risulti congrua rispetto all’iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata.

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Cass. pen. n. 974/2015

In tema di misure cautelari personali, la Corte di cassazione, quando rileva l’incompetenza del giudice che ha adottato il provvedimento coercitivo deve annullare senza rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame e il provvedimento genetico di applicazione della misura limitatamente alla dichiarazione di ritenuta competenza, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la ordinanza coercitiva riesaminata, affinché quest’ultimo rimetta gli atti all’organo requirente presso il giudice competente al fine di rinnovare la richiesta di emissione della misura cautelare.
Quando il giudice incompetente dispone una misura cautelare dopo aver convalidato il precedente provvedimento di fermo, la questione relativa alla sussistenza del requisito dell’urgenza è preclusa per acquiescenza se l’indagato non abbia impugnato l’ordinanza di convalida del fermo e, pur eccependo l’incompetenza, non abbia chiesto alla Corte di cassazione l’annullamento anche dell’originario titolo di custodia oggetto di riesame.

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Cass. pen. n. 41974/2014

Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice che, contestualmente, si dichiari incompetente, viene a tutti gli effetti sostituito dalla ordinanza pronunciata nei termini indicati dall’art. 27 c.p.p. dal giudice competente, sicché i termini di durata della custodia cautelare decorrono “ex novo” dall’emissione di quest’ultima; tuttavia, qualora la custodia cautelare sia già in corso di esecuzione in forza di altro titolo precedentemente ed autonomamente emesso, in relazione a fatti connessi, la decorrenza dei termini di durata della misura emessa ai sensi del citato art. 27 deve essere retrodatata al momento della notifica o esecuzione di tale pregresso titolo, se ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 297, comma terzo, c.p.p.

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Cass. pen. n. 27701/2014

In tema di misure cautelari reali, la Corte di cassazione, qualora ritiene che la competenza territoriale appartenga ad un ufficio giudiziario diverso da quello che procede, deve dichiarare l’incompetenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente, in applicazione dell’art. 27 cod. proc. pen., che prevede l’inefficacia “differita” del provvedimento di vincolo, previa verifica della sussistenza del “fumus commissi delicti” e del “periculum in mora”, ma non anche del requisito dell’urgenza, in quanto l’art. 291, comma secondo, cod. proc. pen. si applica esclusivamente alle misure cautelari personali. [Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato].

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Cass. pen. n. 23365/2014

In caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, rilevata in sede di legittimità, l’ordinanza del tribunale del riesame deve essere annullata se, ad un preliminare esame della stessa e del provvedimento genetico di applicazione della misura, non si rilevi la necessaria specificazione dei gravi indizi di colpevolezza e l’indicazione delle esigenze cautelari connesse con l’urgenza di adottare la misura; nel caso, invece, di riscontro positivo di tali requisiti, il provvedimento impugnato non va annullato, ma deve essere dichiarata l’incompetenza del giudice che procede e disposta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.

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Cass. pen. n. 20767/2014

La dichiarazione di incompetenza per territorio del giudice che ha applicato la misura cautelare personale emessa dalla Corte di cassazione a seguito di ricorso “per saltum”, non esclude l’ultrattività del provvedimento coercitivo, sempre che questa non rimanga impedita dalla verifica della insussistenza delle condizioni che consentono di qualificare il fatto entro la fattispecie criminosa ovvero dall’assenza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.

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Cass. pen. n. 14015/2014

In tema di misure cautelari personali, la sentenza dichiarativa della incompetenza territoriale, pronunciata nel giudizio di merito, preclude la possibilità che l’ordinanza applicativa di una misura cautelare, non ancora divenuta definitiva, emessa dal tribunale della libertà in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, possa diventare esecutiva.

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Cass. pen. n. 4045/2013

Il termine di venti giorni, previsto dall’art. 27 c.p.p., costituisce il limite temporale dell’efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione per il giudice competente di riemettere il provvedimento applicativo della medesima misura, attesa la completa autonomia di quest’ultimo rispetto alla prima ordinanza, produttiva di meri effetti interinali.

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Cass. pen. n. 49092/2012

La trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica distrettuale, divenuto competente in ordine al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, non determina la necessità di reiterare ex art. 27 c.p.p. il sequestro preventivo già disposto dal giudice per le indagini preliminari, trattandosi di incompetenza sopravvenuta a seguito della legge 13 agosto 2010 n. 136.

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Cass. pen. n. 48734/2012

Una volta riconosciuta in sede di riesame l’incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare, il Tribunale non può pronunciare l’annullamento nè la riforma del provvedimento impugnato, ma, dopo averlo confermato, deve provvedere, ai sensi dell’art. 27 c.p.p., alla trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale competente dinanzi al quale dovranno essere fatte valere tutte le doglianze relative ai provvedimenti emessi dal giudice ritenutosi incompetente.

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Cass. pen. n. 22035/2012

Nel caso di misura cautelare emessa da giudice incompetente, il termine di fase della custodia cautelare comincia a decorrere dalla data di emissione del provvedimento che dispone la trasmissione degli atti al giudice competente e non dal momento in cui viene emessa la nuova misura cautelare.

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Cass. pen. n. 5896/2012

Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice che, contestualmente, si dichiari incompetente, viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata nei termini di legge dal giudice competente, sicché i termini di durata della custodia cautelare decorrono “ex novo” dall’emissione di quest’ultima. [In motivazione la Corte ha sottolineato la non assimilabilità di tale fattispecie a quella delle cosiddette “contestazioni a catena” riguardante, invece, ordinanze autonome e contemporaneamente efficaci].

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Cass. pen. n. 25707/2011

L’interesse dell’indagato ad impugnare, con richiesta di riesame, l’ordinanza applicativa di misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente “ex” art. 27 c.p.p., e divenuta inefficace per il decorso del termine di venti giorni, non può presumersi, ma deve essere dedotto in termini positivi ed univoci, ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, mediante l’indicazione dei rilevanti elementi, di novità o diversità, non riscontrabili nell’ordinanza successivamente emessa dal giudice competente.

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Cass. pen. n. 5036/2010

Non v’è obbligo di rinnovazione nei venti giorni, a pena di perdita di efficacia, della misura cautelare a suo tempo disposta per il giudice per le indagini preliminari a cui gli atti sono restituiti dopo la loro trasmissione per competenza ad altro ufficio, a seguito della soluzione del conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice “ad quem” e dopo l’emissione di un nuovo provvedimento ex art. 27 c.p.p.

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Cass. pen. n. 2076/2010

Il giudice dell’impugnazione cautelare “de libertate”, che rilevi l’incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento, deve estendere il suo controllo anche alle ragioni di urgenza che legittimano l’intervento cautelare del giudice incompetente. [La Corte ha precisato che il giudice dell’impugnazione, rilevata l’urgenza, deve limitarsi a confermare il provvedimento, che ha l’efficacia limitata ai sensi dell’art. 27 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 43281/2008

L’inefficacia della misura cautelare disposta da un giudice incompetente, dovuta ad omesso rispetto del termine imposta dall’art. 27 c.p.p., non impedisce al giudice competente di emettere una nuova misura cautelare sulla base degli stessi elementi, in quanto si tratta di titolo autonomo di detenzione e l’eventuale omessa scarcerazione nel periodo intermedio non determina la perdita di efficacia della nuova misura, giacché non prevista come sanzione processuale dall’art. 306 c.p.p.; né, in tal caso, è necessario procedere a un nuovo interrogatorio dell’indagato, sempre che non gli siano contestati fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell’ordinanza emessa dal giudice incompetente.

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Cass. pen. n. 35772/2007

In tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, l’omessa traduzione, nella lingua madre dell’imputato alloglotta, dell’ordinanza con la quale il G.i.p. dispone la custodia cautelare in carcere ex art. 27 c.p.p., non determina la nullità del provvedimento, qualora si tratti di un atto meramente riproduttivo della prima ordinanza cautelare, del cui contenuto l’interessato sia stato pienamente edotto nel corso del procedimento de libertate .

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Cass. pen. n. 19529/2006

Se la dichiarazione di incompetenza viene pronunciata con sentenza, l’ordinanza di trasmissione degli atti dalla quale decorre il termine di venti giorni per l’emissione di una nuova misura da parte del giudice competente è provvedimento accessorio della sentenza di incompetenza e il termine di decorrenza va calcolato dal deposito della motivazione della sentenza. Lo dichiara la sentenza 19529 della seconda sezione civile della Cassazione, leggibile tra i documenti correlati e di seguito annotata.

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Cass. pen. n. 21817/2004

La disciplina dettata dall’art. 27 c.p.p. per il caso di misura cautelare disposta da giudice dichiaratosi incompetente non trova applicazione nei rapporti fra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale, trattandosi di diverse articolazioni dello stesso organo giudiziario.

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Cass. pen. n. 13251/2004

In tema di misure cautelari personali disposte a norma dell’art. 27 c.p.p. da un giudice dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, per fatti nuovi necessitanti un ulteriore interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente vanno intesi quelli in grado di incidere sensibilmente, sia in termini di diversità che di ulteriorità, sulla conformazione ontologica dell’episodio addebitato, dovendosi pertanto escludere le specificazioni di singole e collaterali modalità del fatto.

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Cass. pen. n. 45328/2003

La trasmissione degli atti da parte del P.M. presso altro giudice non infirma la validità della misura cautelare già disposta, né vi è necessità che ad essa si sovrappongano nuovi provvedimenti, perché manca una declaratoria d’incompetenza del giudice, cosicché non può ritenersi verificata l’ipotesi di cui all’art. 27 c.p.p. con la caducazione automatica della misura cautelare, non reiterata dal giudice competente nel termine di legge [Fattispecie in cui il P.M. presso il Gip competente, secondo le regole generali, ad emettere il provvedimento cautelare ha trasmesso gli atti al P.M. presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito aveva sede il giudice competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p., essendo il procedimento a carico di un magistrato in servizio presso il distretto di provenienza, senza che quest’ultimo Gip reiterasse la misura già disposta, in assenza di una declaratoria di incompetenza da parte del primo giudice].

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Cass. pen. n. 33298/2003

La disciplina dettata dall’art. 27 c.p.p. in materia di misure cautelari disposte da giudice dichiaratosi incompetente non trova applicazione con riguardo al sequestro probatorio, atteso che questo, a differenza del sequestro conservativo e di quello preventivo, non ha natura di misura cautelare ma soltanto di mezzo di ricerca della prova. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 27 della Costituzione.

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Cass. pen. n. 12944/2003

L’eccezione di incompetenza per territorio del giudice che ha adottato una misura cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame, con l’effetto che l’incompetenza dichiarata dal giudice dell’impugnazione rende provvisoria l’efficacia del provvedimento cautelare, sempre che sussista l’urgenza di soddisfare un’esigenza cautelare, ex art. 291, comma 2, c.p.p. Pertanto – mentre, se l’incompetenza sia rilevata dallo stesso giudice che adotta la misura, il provvedimento cautelare deve essere motivato anche con riferimento al presupposto dell’urgenza di provvedere, ex art. 291, comma 2, c.p.p. -, quando l’incompetenza sia rilevata dal giudice dell’impugnazione, questi deve verificare il presupposto dell’urgenza facendo riferimento, ove si tratti di impugnazione di merito, ai dati processuali ed, ove si tratti di impugnazione di legittimità, esclusivamente alla motivazione del provvedimento impugnato.

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Cass. pen. n. 5725/2003

La perdita di efficacia della misura cautelare [nella specie, personale] nel caso di vano decorso del termine di venti giorni dalla dichiarazione di incompetenza del giudice che l’ha disposta non ha luogo nel caso in cui il tribunale monocratico, erroneamente investito del giudizio direttissimo in ordine a reati attribuiti alla cognizione del giudice collegiale, abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero a norma dell’art. 33 septies, comma 2, c.p.p., in quanto la questione relativa rientra tra quelle attinenti al rito e non alla competenza, posto che il tribunale è un ufficio unitario, nell’ambito del quale non possono configurarsi casi di conflitto.
La perdita di efficacia della misura cautelare [nella specie, personale] prevista dall’art. 27 c.p.p. nel caso di vano decorso del termine di venti giorni dalla dichiarazione di incompetenza del giudice che l’ha disposta, non ha luogo nell’ipotesi in cui il tribunale monocratico, erroneamente investito in ordine a reati attribuiti alla cognizione del giudice collegiale, abbia trasmesso gli atti al P.M. a norma dell’art. 33 septies, comma 2, c.p.p., in quanto la questione relativa rientra tra quelle attinenti al rito e non alla competenza, posto che il tribunale è un ufficio unitario, nell’ambito del quale non possono configurarsi casi di conflitto.

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Cass. pen. n. 37694/2002

L’ordinanza di trasmissione degli atti, cui l’art. 27 c.p.p. connette la decorrenza del termine di venti giorni entro il quale deve essere rinnovata la misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente, è provvedimento accessorio alla sentenza dichiarativa della incompetenza, ed al pari di quest’ultima deve essere completa in ogni elemento, e conoscibile dal giudice ad quem [anche ai fini di una eventuale denuncia di conflitto] in ogni suo aspetto, perché detto termine decorra effettivamente. Ne consegue che, quand’anche il dispositivo della sentenza di incompetenza e della connessa ordinanza di trasmissione degli atti sia deliberato e pubblicato attraverso la lettura in udienza, il termine per la rinnovazione della misura decorre solo allorquando i provvedimenti vengono depositati in cancelleria con la relativa motivazione.

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Cass. pen. n. 20122/2002

Il tribunale del riesame, qualora, ritenendo che l’ordinanza cautelare sia stata emessa da giudice incompetente, provveda ai sensi dell’art. 27 c.p.p., non può comunque esimersi dal prendere in esame le eccezioni procedurali [nella specie, attinenti alla utilizzabilità di intercettazioni telefoniche] le quali abbiano incidenza sulla validità della suddetta ordinanza.

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Cass. pen. n. 15144/2002

La disciplina dettata dall’art. 27 c.p.p. in materia di ordinanze cautelari emesse da giudice incompetente opera anche nel caso di ordinanza emessa all’esito del giudizio di convalida del fermo o dell’arresto, cui abbia fatto seguito la trasmissione degli atti, da parte del pubblico ministero che aveva chiesto la convalida e la misura cautelare, a quello costituito presso il giudice territorialmente competente, indipendentemente dalla circostanza che l’emissione della suddetta ordinanza sia stata accompagnata o meno da formale declaratoria di incompetenza.

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Cass. pen. n. 11530/2002

In tema di misura cautelare emessa da giudice dichiaratosi incompetente ai sensi dell’art. 27 c.p.p., la tardività dell’interrogatorio di garanzia dev’essere fatta valere esclusivamente nell’ambito del procedimento applicativo di quella misura e davanti al giudice che l’aveva disposta, con la conseguenza che tale vizio non comporta, di per sè, per il giudice competente che abbia emesso nuova misura cautelare, la necessità di reiterare l’interrogatorio della persona sottoposta a cautela.

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Cass. pen. n. 41370/2001

In tema di provvedimenti concernenti l’applicazione di misure cautelari personali, poiché nessuna disposizione di legge vieta che per uno stesso fatto di reato siano emessi più provvedimenti cautelari, rilevando la circostanza solo ai fini della durata della misura ai sensi del comma 3 dell’art. 297 c.p.p. nell’ipotesi in cui il Gip, emesso un provvedimento cautelare, trasmetta successivamente, senza dichiarare la propria incompetenza, gli atti, ai sensi dell’art. 16 del codice di rito, a diverso P.M. ed il Gip presso quest’ultimo emetta a sua volta ulteriore provvedimento custodiale, nessuna nullità si verifica per violazione dell’art. 27 c.p.p.

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Cass. pen. n. 39618/2001

Le misure cautelari disposte, a norma dell’art. 27 c.p.p., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all’indagato o all’imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell’ordinanza emessa dal giudice incompetente.

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Cass. pen. n. 33474/2001

In tema di riesame di misura cautelare disposta dal giudice incompetente [art. 27 c.p.p.], non determina la inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche la circostanza che non siano stati di nuovo trasmessi al tribunale del riesame investito a seguito di rinnovazione della misura da parte del giudice competente i relativi decreti autorizzativi, qualora risulti che gli stessi erano stati ritualmente inviati al tribunale precedentemente investito del riesame avverso la misura originariamente disposta dal giudice incompetente.

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Cass. pen. n. 3/2001

Il termine di venti giorni, entro il quale la misura cautelare personale, disposta dal giudice contestualmente o successivamente dichiaratosi incompetente, perde efficacia se il giudice competente non provveda ad emettere provvedimento coercitivo, decorre dalla data dell’ordinanza di trasmissione degli atti da parte del primo e non da quella, eventualmente successiva, di ricezione degli atti stessi da parte del secondo.

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Cass. pen. n. 2762/2000

In tema di misure cautelari il giudice che abbia ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente, e che rinnovi la misura da questo disposta, non deve rinnovare l’interrogatorio della persona in vinculis ai sensi dell’art. 294 c.p.p., in quanto l’art. 27 c.p.p. che prevede la possibilità per il secondo giudice di emettere una nuova misura cautelare richiama il solo articolo 292 c.p.p., ma non l’art. 294 c.p.p. [che dispone l’obbligo di interrogare la persona sottoposta alla misura] né l’art. 302 c.p.p. [che prevede la caducazione della misura in caso di omesso interrogatorio nel termine prescritto].

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Cass. pen. n. 3752/2000

In tema di misure cautelari disposte dal giudice contestualmente o successivamente dichiaratosi incompetente, il dies a quo per la tempestiva emissione di nuova ordinanza cautelare da parte del giudice competente decorre dal giorno in cui il primo giudice dichiara la propria incompetenza con contestuale ordine di trasmissione degli atti, e non dal giorno in cui tali atti pervengono al P.M. presso il giudice dichiarato competente, atteso che eventuali ritardi burocratici non possano farsi ricadere sul soggetto sottoposto alla misura, oltremodo comprimendone il diritto alla libertà personale.

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Cass. pen. n. 17/1999

Quando il luogo dell’arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l’ordinanza coercitiva emessa dal giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dell’art. 27 c.p.p.

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Cass. pen. n. 1837/1999

In tema di misure cautelari personali, l’interesse dell’indagato a una pronuncia sulla competenza del giudice che ha adottato la misura custodiale persiste anche quando gli atti siano trasmessi, a norma dell’art. 54 c.p.p., dal pubblico ministero che l’abbia richiesta ad altro pubblico ministero, non derivando da tale trasmissione l’attivazione del meccanismo di efficacia differita della misura di cui al precedente art. 27, che può essere provocato solo da una declaratoria giudiziale di incompetenza non surrogabile con la menzionata iniziativa dell’organo dell’accusa.

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Cass. pen. n. 1018/1999

Nel caso in cui l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo sia tenuta da un giudice incompetente ratione loci, ai sensi dell’art. 390, primo comma, c.p.p., non solo l’eventuale ordinanza di convalida costituisce un provvedimento nullo, ma tale deve considerarsi anche l’ordinanza di adozione d’urgenza di misura cautelare ex art. 291, secondo comma, c.p.p., con la conseguenza che non possono trovare applicazione i principi di cui all’art. 27 c.p.p., della protrazione della proroga legale di efficacia della misura e della conservazione degli atti assunti da giudice incompetente. Ne consegue che l’interrogatorio effettuato dal giudice della convalida del fermo incompetente territorialmente ai sensi dell’art. 390, primo comma, c.p.p. non può essere considerato valido ed efficace – quale interrogatorio di garanza ex art. 294 c.p.p. – per il mantenimento o la rinnovazione della misura cautelare da parte del giudice competente in ordine alla stessa.

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Cass. pen. n. 531/1999

L’ordinanza applicativa di una misura cautelare adottata ai sensi dell’art. 27 c.p.p. dal giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente, perde efficacia qualora non venga espletato nel termine l’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 c.p.p., non essendo sufficiente ad assicurare l’esigenza dell’immediato contatto fra chi è privato della libertà ed il giudice procedente, cui è finalizzata la norma, la circostanza che un interrogatorio sia stato espletato anche dal giudice incompetente.

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Cass. pen. n. 2867/1999

Qualora il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi dell’art. 27 c.p.p., l’ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l’obbligo di interrogare nuovamente l’indagato ai sensi dell’art. 294 c.p.p. salvo che intenda contestare elementi nuovi e diversi; né l’efficacia del nuovo provvedimento può essere compromessa dall’avvenuto annullamento da parte del tribunale del riesame dell’ordinanza impositiva della originaria misura cautelare. [Fattispecie in cui si è escluso che fosse necessario un nuovo interrogatorio dell’imputato a seguito dell’annullamento dell’ordinanza impositiva emessa da giudice incompetente].

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Cass. pen. n. 4758/1998

Ai fini della caducazione automatica delle misure cautelari disposte da giudice dichiaratosi incompetente a norma dell’art. 27 c.p.p., il termine di venti giorni ivi previsto decorre dalla data dell’ordinanza di trasmissione degli atti, e non già da quella di effettiva trasmissione degli atti, che è incombente meramente esecutivo dell’ordine di trasmissione.

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Cass. pen. n. 5386/1998

,In tema di emissione di provvedimenti cautelari, ciascun giudice, nell’assumere un provvedimento, è sempre obbligato al rispetto della propria competenza ed è perciò abilitato a verificarne l’esistenza sulla base delle risultanze di cui dispone. Su tale valutazione, positiva o negativa che sia, non potrà mai essere precluso il sindacato del giudice dell’impugnazione, una volta che questi sia legittimamente investito del problema. Detto sindacato, qualora ricorra un caso di incompetenza per territorio, non può condurre a una pronuncia di annullamento o di riforma del provvedimento impugnato, ma deve sostanziarsi in una sua conferma, sia pure sui generis, in cui la misura cautelare, mentre è confermata e resta integra sotto ogni altro profilo, viene dichiarata affetta da incompetenza, ove ne ricorrano gli estremi, con la conseguente trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 27 c.p.p.

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Cass. pen. n. 2467/1998

Dall’accertamento dell’incompetenza del giudice che ha emesso una misura cautelare non deriva la nullità del provvedimento, bensì la sua inefficacia differita ex art. 27 c.p.p. con correlativa temporanea protrazione della sua efficacia, fermo restando che per tale protrazione è necessario che l’ordinanza custodiale del giudice incompetente sia stata emessa in presenza dei presupposti di cui al cpv. dell’art. 291 c.p.p., e cioè ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 273 e urgenza di soddisfare le esigenze di cui all’art. 274, punti che, se devoluti al giudice dell’impugnazione, devono dal medesimo essere fatti oggetto di specifico esame.

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Cass. pen. n. 2411/1998

Il tribunale del riesame ha il potere di esaminare la sussistenza della competenza territoriale del giudice che ha disposto la misura cautelare e conseguentemente valutare se il provvedimento sia stato adottato da parte di giudice incompetente [per qualsiasi ragione] nel caso eccezionale in cui sussiste l’improrogabile necessità di salvaguardare le esigenze cautelari, unica ipotesi — della ricorrenza della quale il collegio deve dare conto — in cui l’ordinamento ammette che il provvedimento sia emesso da giudice privo di competenza.

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Cass. pen. n. 1972/1997

Il provvedimento con il quale il giudice competente dispone in tema di misure cautelari, a norma dell’art. 27 c.p.p., assume completa autonomia rispetto al precedente provvedimento, disposto interinalmente dal giudice incompetente, e non può essere definito di conferma o di reiterazione di esso, essendo un provvedimento emesso da altro giudice sulla base di una autonoma valutazione delle condizioni richieste e di un distinto apprezzamento degli elementi che ne sono a fondamento, suscettibili di verifica in sede di impugnazione. Ne consegue che con riferimento a tale provvedimento non opera alcuna preclusione endoprocessuale connessa al c.d. giudicato cautelare formatosi sul primo provvedimento.

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Cass. pen. n. 3128/1997

Il Gip al quale gli atti vengono restituiti dopo la loro trasmissione per competenza ad altro ufficio, a seguito della soluzione del conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice cui gli atti erano stati trasmessi e dopo l’emissione di un nuovo provvedimento ex art. 27 c.p.p., non è tenuto a rinnovare entro venti giorni, a pena di perdita di efficacia, la misura cautelare a suo tempo disposta. Così come sarebbe palesemente irrazionale pretendere l’emissione di una nuova misura nel caso in cui il conflitto sia deciso nel senso della affermazione della competenza del secondo dei giudici investiti della questione, così l’esigenza di un nuovo provvedimento cautelare non può derivare dal fatto che la decisione del conflitto determini il ritorno degli atti al primo.

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Cass. pen. n. 936/1997

Il termine di venti giorni entro il quale il giudice competente può riemettere la misura dopo la dichiarazione di incompetenza di un altro ufficio decorre tassativamente ed esclusivamente dal momento in cui il giudice dichiara formalmente, con ordinanza [o con sentenza], la propria incompetenza e non può essere computato da quello, anteriore ed eventuale, in cui lo stesso giudice riconosca sia pure esplicitamente di non essere competente. [Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha rigettato il ricorso per saltum proposto dall’indagato in una ipotesi in cui la incompetenza del giudice era stata riconosciuta nello stesso provvedimento con il quale era stata, per motivi di urgenza, disposta la misura, mentre l’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza era stata emessa dopo un cospicuo lasso di tempo. La Corte ha tuttavia osservato come il ritardo nel provvedere, pur non implicando alcuna sanzione processuale, fosse criticabile dal punto di vista deontologico].

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Cass. pen. n. 3712/1996

In tema di misure cautelari disposte da giudice incompetente, il termine di venti giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 27 c.p.p., il giudice competente deve provvedere ad emettere la nuova ordinanza applicativa della misura va computato secondo i criteri ordinari e decorre solo dal momento in cui l’ordinanza di trasmissione degli atti perviene alla cognizione del detto giudice.

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Cass. pen. n. 3512/1996

Qualora il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi dell’art. 27 c.p.p., l’ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l’obbligo di interrogare nuovamente l’indagato ai sensi dell’art. 294 c.p.p.; tuttavia, qualora nel secondo provvedimento vengano contestati elementi nuovi e diversi rispetto a quello precedente, il mancato interrogatorio determina la perdita di efficacia della misura secondo il disposto dell’art. 302 c.p.p., limitatamente, però, a quei fatti-reato in relazione ai quali sia stato omesso il predetto adempimento; non esiste infatti il principio dell’unicità ed indissolubilità dell’ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata.

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Cass. pen. n. 2123/1996

La mancata proposizione dell’impugnazione avverso il rigetto di un’eccezione attinente all’efficacia della misura cautelare applicata determina l’immutabilità della decisione, ancorché affetta da errori di diritto o viziata da nullità insanabili e rilevabili d’ufficio. [Fattispecie in cui non era stata impugnata l’ordinanza del Gip con cui veniva rigettata l’istanza di scarcerazione per decorso del termine di cui all’art. 27 c.p.p., sul presupposto dell’inapplicabilità di tale norma – di portata generale – all’ipotesi di declaratoria d’incompetenza pronunciata da un giudice diverso da quello che aveva emesso il provvedimento cautelare].

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Cass. pen. n. 2042/1996

Il termine di venti giorni fissato dall’art. 27 c.p.p. per l’emissione della nuova ordinanza cautelare da parte del giudice competente, decorre dal momento in cui il fascicolo con l’ordinanza originaria perviene al giudice competente e il P.M. presso tale ufficio sia messo, di fatto, nella condizione di poter formulare le proprie richieste con cognizione di causa. È inammissibile perciò il ricorso per cassazione avverso il rigetto della scarcerazione per decorso del termine fondata sulla asserzione apodittica della falsità della dichiarazione del P.M. di non aver materialmente ricevuto gli atti, pur risultando questi già pervenuti all’ufficio di procura.

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Cass. pen. n. 1/1996

La pronuncia d’incompetenza, da parte del giudice dell’impugnazione avverso provvedimenti cautelari determina, al pari della declaratoria d’incompetenza del giudice che aveva disposto la misura cautelare, l’inefficacia differita, ex art. 27 c.p.p., della misura cautelare stessa.

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Cass. pen. n. 3424/1995

Il provvedimento col quale il giudice competente rinnova la misura cautelare disposta da giudice dichiaratosi incompetente è soggetto a riesame: invero tale provvedimento non si traduce in semplice ripetizione di quello a suo tempo adottato, ma costitusice decisione ex novo che va emessa nel pieno rispetto dell’art. 292 c.p.p. e che comporta una autonoma valutazione circa il sussistere di tutti i presupposti di legge anche quando recepisce pedissequamente il contenuto del provvedimento emesso dal giudice incompetente.

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Cass. pen. n. 1402/1995

In tema di rimessione del processo, con riferimento alle misure cautelari adottate nel corso delle indagini preliminari, non trova applicazione l’art. 27 c.p.p.

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Cass. pen. n. 1608/1995

L’ordinanza con la quale il giudice, che ha ricevuto gli atti a seguito di dichiarazione di incompetenza, applica la misura cautelare ai sensi degli artt. 27 e 292 c.p.p., non è soggetta all’appello di cui all’art. 310, bensì alla richiesta di riesame ex art. 309 dello stesso codice, né, nel relativo procedimento applicativo, deve farsi luogo all’audizione del difensore prevista dall’art. 301, comma secondo, c.p.p. [nel testo risultante dopo la parziale dichiarazione di illegittimità operata dalla sentenza n. 219/94 della Corte costituzionale]: tale ordinanza, infatti, ha natura di autonomo provvedimento coercitivo e non presenta alcun collegamento funzionale con quella precedentemente adottata dal giudice incompetente, né tantomeno di questa costituisce rinnovazione.

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Cass. pen. n. 19/1994

L’incompetenza per territorio del giudice che ha disposto una misura cautelare è sindacabile in sede di impugnazione. [In motivazione, la S.C. ha osservato che il potere di disporre una misura cautelare da parte di giudice incompetente, per qualsiasi causa, è del tutto eccezionale, in quanto legittimo solo se sussiste l’improrogabile necessità di salvaguardare le esigenze cautelari e che il sindacato sul corretto esercizio di tale eccezionale potere non può che essere comprensivo della valutazione dei presupposti che lo hanno attivato, e cioé sia dell’incompetenza del giudice, sia dell’urgenza del provvedimento assunto].

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Cass. pen. n. 1054/1994

La dichiarazione di incompetenza del giudice del dibattimento, a seguito della quale, dopo la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 23 primo comma c.p.p., intervenuta con sentenza 11 marzo 1993 n. 76 della Corte costituzionale, gli atti vanno trasmessi al P.M. presso il giudice competente, determina una regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che i termini di durata massima della custodia cautelare decorrono nuovamente dalla data di emissione della misura cautelare, disposta in sostituzione di quella, divenuta inefficace, adottata da giudice incompetente.

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Cass. pen. n. 1379/1994

Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal Gip che contestualmente si dichiari incompetente risulta a tutti gli effetti sostituito dalla ordinanza di custodia cautelare pronunciata dal Gip competente tempestivamente entro i 20 giorni di cui all’art. 27 c.p.p. Pertanto la decisione del tribunale del riesame avente ad oggetto la pregressa ordinanza del Gip — incompetente — non presenta alcuna incidenza sullo status libertatis dell’indagato che trova ormai la propria regolamentazione nei provvedimenti pronunciati dai giudici competenti.

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Cass. pen. n. 3523/1994

Il termine di venti giorni che l’art. 27 c.p.p. stabilisce con carattere di perentorietà a pena di inefficacia della misura coercitiva adottata da giudice dichiaratosi incompetente, non si sottrae, nonostante detto suo carattere, alla regola generale stabilita dall’art. 172 stesso codice, né, in difetto di contraria statuizione, influenza il metodo di calcolo del decorrere del termine previsto da detta norma. Difatti, il termine in questione non è di quelli automaticamente incidenti sullo status libertatis, dato che, nell’ipotesi in cui sia sorto conflitto sulla competenza, il termine medesimo decorre, ai sensi dell’art. 32 c.p.p., dalla comunicazione dell’estratto della sentenza ai giudici in conflitto. [In motivazione la Suprema Corte ha chiarito che, argomentando per analogia, se ne deve inferire che, qualora il conflitto non sorga, i venti giorni devono trovare il loro dies a quo nel momento di conoscenza del provvedimento emesso dal giudice dichiaratosi incompetente nel giorno di arrivo degli atti nella cancelleria del giudice ritenuto competente].

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Cass. pen. n. 803/1994

La sfera di applicabilità dell’art. 27 c.p.p. resta delimitata alla fase delle indagini preliminari.

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Cass. pen. n. 3053/1994

L’inefficacia della misura coercitiva disposta dal giudice dichiaratosi incompetente è la sola conseguenza che la legge fa discendere dall’inutile decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 27 c.p.p., ma tale inefficacia non impedisce al giudice competente per il procedimento di provvedere successivamente in modo autonomo all’applicazione della misura coercitiva sulla base degli stessi elementi. Inoltre, nel caso in cui il giudice competente ometta di disporre la liberazione in riferimento alla misura divenuta inefficace, tale omissione incide esclusivamente sulla legittimità della custodia cautelare nel tempo eventualmente intercorrente tra la cessazione dell’inefficacia dell’originaria misura coercitiva e la nuova, ma non influisce sulla legittimità dell’ordinanza con cui è stata applicata la nuova misura.

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Cass. pen. n. 5367/1994

La trasmissione degli atti da parte del P.M. presso un giudice al P.M. presso altro giudice non infirma la validità della misura cautelare già disposta, né vi è necessità che ad essa si sovrappongano nuovi provvedimenti, perché manca una declaratoria di incompetenza del giudice, cosicché non può ritenersi verificata l’ipotesi di cui all’art. 27 c.p.p. con la caducazione automatica della misura cautelare, non reiterata dal giudice competente nel termine di legge. [Nella specie, in cui il P.M. presso il Gip competente, secondo le regole generali, ad emettere il provvedimento cautelare aveva trasmesso gli atti al P.M. presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito aveva sede il giudice competente ai sensi dell’art. 51 comma terzo bis c.p.p., la Suprema Corte ha ritenuto che non vi fosse spostamento di competenza del giudice di riesame].

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Cass. pen. n. 14/1994

L’incompetenza funzionale equivale al disconoscimento della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e riflette i suoi effetti direttamente sull’idoneità specifica dell’organo all’adozione di un determinato provvedimento. Essa, pur non avendo trovato un’esplicita previsione neppure nel nuovo codice di procedura penale, proprio perché connaturata alla costruzione normativa delle attribuzioni del giudice ed allo sviluppo del rapporto processuale, è desumibile dal sistema ed esprime tutta la sua imponente rilevanza in relazione alla legittimità del provvedimento emesso dal giudice, perché la sua mancanza rende tale provvedimento non più conforme a parametri normativi di riferimento. [Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato riconosciuto affetto da incompetenza funzionale, e viziato, quindi, da nullità assoluta, il provvedimento di applicazione di una misura cautelare adottato da un giudice per le indagini preliminari in un caso in cui, trattandosi di reati ministeriali, sussisteva la speciale competenza funzionale del collegio previsto dall’art. 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1].
La provvisoria efficacia, ai sensi dell’art. 27 c.p.p., dell’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa da giudice incompetente, va riconosciuta anche nel caso in cui trattisi di incompetenza funzionale e questa sia dichiarata non dallo stesso giudice ma dalla Corte di cassazione a seguito di ricorso per saltum proposto avverso la suddetta ordinanza; e ciò in quanto è soltanto l’incompetenza, come tale, a giustificare la provvisoria ultrattività del provvedimento impositivo della misura cautelare, quale che sia la fase del procedimento nella quale tale incompetenza sia riconosciuta e dichiarata.

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Cass. pen. n. 4555/1993

Anche quando la misura cautelare sia stata applicata da giudice incompetente e gli atti siano stati tempestivamente trasmessi all’ufficio del P.M. presso il giudice competente, la decisione sull’istanza di riesame spetta al tribunale nel cui circondario ha sede l’ufficio del primo giudice, in quanto l’art. 309 comma settimo c.p.p. fornisce un’indicazione indeclinabile di competenza, non derogabile neppure ove si tratti di ordinanza custodiale emessa a norma dell’art. 27 stesso codice, non disponendo la norma eccezione alcuna al criterio enunciato.

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Cass. pen. n. 2372/1993

La perdita di efficacia della misura cautelare disposta da giudice incompetente e la necessità dell’emissione di una nuova misura ex art. 292 c.p.p. derivano non già dall’identità fra giudice che ha emesso la misura e giudice che si dichiara incompetente, ma dalla forma e dalla natura della dichiarazione di incompetenza stessa; la necessità di un nuovo provvedimento è infatti collegata dall’art. 27 c.p.p. alla dichiarazione di incompetenza resa con ordinanza e non alla dichiarazione di incompetenza pronunciata con sentenza, con la conseguenza che tale norma è applicabile esclusivamente nella fase delle indagini preliminari.

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Cass. pen. n. 2055/1993

Ai sensi dell’art. 27 c.p.p. [in tema di misure cautelari disposte dal giudice incompetente] la necessità di una nuova misura non può riguardare i casi in cui l’incompetenza è dichiarata successivamente o in fasi diverse da quelle delle indagini preliminari.

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Cass. pen. n. 850/1993

Alla stregua dell’art. 303 del nuovo codice di procedura penale il termine massimo della custodia cautelare ricomincia a decorrere ex novo anche nel caso di rinvio del procedimento da un giudice all’altro con sentenza, ipotesi che, come già ritenuto sotto il vigore del codice abrogato [art. 272], si verifica anche se il rinvio sia determinato da incompetenza.

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Cass. pen. n. 3961/1993

Dichiarata dal giudice, all’udienza preliminare, l’incompetenza per territorio e disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto territorialmente competente, i termini di durata della custodia cautelare decorrono ex novo, ricorrendo nella specie un’ipotesi di rinvio del procedimento ad altro giudice ai sensi dell’art. 303, secondo comma, c.p.p., sia pure realizzato, tecnicamente, per il tramite del P.M.

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Cass. pen. n. 15/1993

Il termine di venti giorni, posto dall’art. 27 c.p.p., costituisce il limite temporale dell’efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione all’esercizio del potere-dovere del giudice competente ad emettere successivamente il provvedimento applicativo di detta misura, ancorché sulla base degli stessi presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti. [La Cassazione ha evidenziato che il provvedimento cautelare emesso dal giudice competente si caratterizza per la completa «autonomia» rispetto al precedente ad effetti interinali e, quindi, non può essere definito di «conferma» o di «reiterazione» di quello precedente, in quanto appunto emesso da altro giudice sulla base di un’autonoma valutazione delle stesse condizioni legittimanti, ancorché desunte dagli stessi fatti].

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Cass. pen. n. 1529/1992

In caso di trasmissione degli atti di un procedimento in fase di indagini preliminari da un ufficio del pubblico ministero a un altro, per competenza territoriale, non trova applicazione il disposto dell’art. 27 c.p.p. che impone, a pena di caducazione, la rinnovazione dell’ordinanza applicativa di custodia cautelare solo quando si tratti di incompetenza dichiarata dal giudice. Tuttavia, ove detta rinnovazione abbia ugualmente luogo, su richiesta avanzata dal pubblico ministero che ha riveduto gli atti al proprio Gip, non è per questo configurabile alcuna nullità.

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Cass. pen. n. 3653/1992

In tema di provvedimenti cautelari, l’art. 27 c.p.p. attiene ai concetti di competenza per materia e per territorio; ma nell’incompetenza per materia vanno ricompresi tutti i casi in cui il giudice non può conoscere dell’affare per ragioni diverse dalla incompetenza per territorio. Quindi, anche l’eccezionale potere cautelare attribuito al giudice del procedimento direttissimo grazie al richiamo dell’art. 391 c.p.p. da parte dell’art. 449 dello stesso codice è da ricomprendere nell’ambito della competenza per materia, nel senso che, condizione per l’esercizio di tale potere è l’investitura per il giudizio direttissimo, cosicché venuta meno tale investitura viene meno anche il relativo potere. Ne consegue che ove il giudice del dibattimento constata, l’insussistenza delle condizioni per procedere a giudizio direttissimo abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, la misura cautelare perde efficacia se nei venti giorni dalla pronuncia di tale provvedimento il giudice competente non abbia provveduto in ordine allo status libertatis della persona in vinculis.

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Cass. pen. n. 4830/1992

Dichiarata, da parte del giudice competente, l’inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta con ordinanza di giudice successivamente dichiaratosi incompetente, ed emessa contestualmente la rinnovazione della misura con altro provvedimento, i termini di durata della custodia cautelare decorrono ex novo, trattandosi di misura autonoma rispetto a quella disposta con il primo provvedimento.

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Cass. pen. n. 4485/1992

La normativa di cui all’art. 27 c.p.p., relativa alle misure cautelari disposte da giudice incompetente, è applicabile o quando il giudice che ha emesso il provvedimento è ab origine incompetente per materia o territorio, o quando la incompetenza derivi dalla sopravvenienza di una situazione di fatto che determini lo spostamento della competenza. Il significato dell’espressione «per qualsiasi causa» che figura nella suddetta norma non può, invece, essere esteso sino a ricomprendere anche le ipotesi di istituzione di nuovi uffici giudiziari; in siffatte ipotesi il provvedimento cautelare emesso dal giudice originariamente competente mantiene la sua efficacia e nessun nuovo provvedimento deve essere adottato dal giudice al quale gli atti del procedimento sono stati trasmessi. [Fattispecie relativa alla L. 1 marzo 1990, n. 42, istitutiva del tribunale ordinario e della Pretura circondariale di Gela].

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Cass. pen. n. 818/1991

La normativa di cui all’art. 27 c.p.p., relativa alle misure cautelari disposte dal giudice incompetente, riguarda specificamente le misure cautelari disposte da giudice che «si dichiara incompetente», contestualmente o successivamente all’adozione della stessa misura, sicché non è riferibile all’ipotesi di devoluzione del processo alla cognizione di altro giudice in forza di legge istitutiva di nuovo ufficio giudiziario [nella specie: la L. 1 marzo 1990, n. 42, istitutiva del tribunale ordinario e della Pretura circondariale di Gela], che determina una mera successione soggettiva tra organi giurisdizionali, la quale influisce ed incide soltanto per il tempo che segue alla devoluzione dei procedimenti da un giudice all’altro, restando fermi e validi i provvedimenti adottati dal giudice originariamente competente a conoscere del procedimento oggetto della devoluzione.

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Cass. pen. n. 2515/1991

Nell’ipotesi di istituzione di nuovi uffici giudiziari o casi a questo assimilabili il provvedimento cautelare emesso dal giudice originariamente competente, secondo le nome del codice di rito che disciplinano la competenza, mantiene la sua efficacia e nessun nuovo provvedimento deve essere adottato a norma dell’art. 27 del nuovo codice di procedura penale dal giudice, al quale gli atti del processo sono stati trasmessi, per competenza, ai sensi della legge istitutiva del nuovo ufficio giudiziario. [Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza del G.I.P. che aveva respinto istanza di scarcerazione, proposta ai sensi dell’art. 27 citato].

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Cass. pen. n. 1549/1991

La caducazione automatica delle misure cautelari disposte da giudice incompetente prevista dall’art. 27 c.p.p. non ha luogo nel caso di trasmissione degli atti da un ufficio del P.M. ad altro ufficio dello stesso P.M. effettuata ai sensi dell’art. 54 primo comma del citato codice.

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