14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1972 del 20 novembre 1997
Testo massima n. 1
Il provvedimento con il quale il giudice competente dispone in tema di misure cautelari, a norma dell’art. 27 c.p.p., assume completa autonomia rispetto al precedente provvedimento, disposto interinalmente dal giudice incompetente, e non può essere definito di conferma o di reiterazione di esso, essendo un provvedimento emesso da altro giudice sulla base di una autonoma valutazione delle condizioni richieste e di un distinto apprezzamento degli elementi che ne sono a fondamento, suscettibili di verifica in sede di impugnazione. Ne consegue che con riferimento a tale provvedimento non opera alcuna preclusione endoprocessuale connessa al c.d. giudicato cautelare formatosi sul primo provvedimento.
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Testo massima n. 2
In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270, comma primo, c.p.p., nel concetto di «diverso procedimento» non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, né tale nozione equivale a quella di «diverso reato», sicché la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma riferibile al contenuto della medesima notizia, vale a dire al fatto reato in relazione al quale sono in corso le indagini necessarie per l’esercizio dell’azione penale.
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