14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3712 del 5 dicembre 1996
Testo massima n. 1
Il delitto di evasione ha natura di reato istantaneo ad effetti permanenti. L’art. 385 prevede, infatti, come circostanza attenuante la costituzione in carcere dell’evaso prima della condanna. Il comportamento de quo coincide con il venire meno dell’effetto permanente. L’art. 3 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modifiche in legge 12 luglio 1991, n. 203, inoltre, stabilendo la possibilità dell’arresto fuori flagranza, indica che il delitto si perfeziona al momento dell’allontanamento dal luogo di detenzione [ sia pure il domicilio domestico ] o del mancato rientro per l’ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale [ diversamente si sarebbe sempre nella flagranza ].
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Testo massima n. 2
In tema di misure cautelari disposte da giudice incompetente, il termine di venti giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 27 c.p.p., il giudice competente deve provvedere ad emettere la nuova ordinanza applicativa della misura va computato secondo i criteri ordinari e decorre solo dal momento in cui l’ordinanza di trasmissione degli atti perviene alla cognizione del detto giudice.
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