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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12944 del 20 marzo 2003

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12944 del 20 marzo 2003

Testo massima n. 1

L’eccezione di incompetenza per territorio del giudice che ha adottato una misura cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame, con l’effetto che l’incompetenza dichiarata dal giudice dell’impugnazione rende provvisoria l’efficacia del provvedimento cautelare, sempre che sussista l’urgenza di soddisfare un’esigenza cautelare, ex art. 291, comma 2, c.p.p. Pertanto – mentre, se l’incompetenza sia rilevata dallo stesso giudice che adotta la misura, il provvedimento cautelare deve essere motivato anche con riferimento al presupposto dell’urgenza di provvedere, ex art. 291, comma 2, c.p.p. -, quando l’incompetenza sia rilevata dal giudice dell’impugnazione, questi deve verificare il presupposto dell’urgenza facendo riferimento, ove si tratti di impugnazione di merito, ai dati processuali ed, ove si tratti di impugnazione di legittimità, esclusivamente alla motivazione del provvedimento impugnato.

Testo massima n. 2

L’inutilizzabilità sancita dall’art. 103, comma 5, c.p.p., — per il quale non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento … né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite — è posta a garanzia della necessaria riservatezza dell’attività difensiva e, quindi, dipende esclusivamente dalla natura della conversazione intercettata, così come verificabile anche a posteriori. Ne consegue che l’inutilizzabilità delle intercettazioni con il proprio difensore sussiste quand’anche l’indagato non abbia ancora comunicato all’autorità procedente la nomina del difensore ai sensi dell’art. 96 c.p.p., in quanto ciò che rileva ai fini della garanzia di cui all’art. 103 è la natura del colloquio e non la formalizzazione del ruolo del difensore.

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