14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 19 del 12 dicembre 1994
Testo massima n. 1
Allorché la misura cautelare della custodia in carcere sia stata sostituita con gli arresti domiciliari in forza di norma di legge sopravvenuta, al ripristino di essa, seguito alla caducazione di tale norma, non si applica il disposto dell’art. 299 comma quarto c.p.p., che impone al giudice di indicare le sopravvenute circostanze giustificatrici della sostituzione della meno gravosa misura degli arresti domiciliari con quella più gravosa della custodia in carcere.
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Testo massima n. 2
I limiti della cognizione della Corte di cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell’ambito della specifica previsione normativa contenuta nell’art. 606 c.p.p. Ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un’ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell’art. 606 lett. e ], e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità.
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