14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14 del 5 gennaio 1994
Testo massima n. 1
Allorquando venga proposto, ai sensi dell’art. 311, comma secondo, c.p.p., ricorso diretto per cassazione avverso ordinanze che dispongono misure cautelari, è proponibile la censura prospettata sulla base dell’asserita violazione, da parte del Gip, dell’obbligo di esporre gli indizi che giustificano, in concreto, la misura disposta e, quindi, di indicare la loro genesi, il loro contenuto e la loro rilevanza. Improponibile, invece, è ogni rilievo che, travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione del provvedimento impugnato, sconfini nella verifica della fondatezza degli elementi acquisiti ed utilizzati dal giudice che ha adottato il provvedimento impugnato.
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Testo massima n. 2
Il collegio per i reati ministeriali previsto dall’art. 7 della legge cost. 16 gennaio 1989 n. 1 non è un giudice speciale né un organo della giustizia penale-costituzionale, ma è soltanto un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, il quale, dotato di specifica competenza funzionale in relazione alla particolare qualificazione dei reati dei quali deve occuparsi, esercita, con riguardo a questi ultimi, oltre alle funzioni proprie del pubblico ministero, anche quelle del giudice per le indagini preliminari. Conseguentemente, ove tali ultime funzioni vengano esercitate da un normale giudice per le indagini preliminari, il provvedimento da questi adottato [ nella specie trattavasi di ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta del locale ufficio del pubblico ministero ], non può dirsi viziato da carenza di giurisdizione, ma soltanto da incompetenza funzionale che dà luogo, comunque, a nullità assoluta e insanabile.
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