Cass. pen. n. 3512 del 27 novembre 1996
Testo massima n. 1
Qualora il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., l'ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l'obbligo di interrogare nuovamente l'indagato ai sensi dell'art. 294 c.p.p.; tuttavia, qualora nel secondo provvedimento vengano contestati elementi nuovi e diversi rispetto a quello precedente, il mancato interrogatorio determina la perdita di efficacia della misura secondo il disposto dell'art. 302 c.p.p., limitatamente, però, a quei fatti-reato in relazione ai quali sia stato omesso il predetto adempimento; non esiste infatti il principio dell'unicità ed indissolubilità dell'ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata.
Normativa correlata
- Art. 27 Codice proc. penale - Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
- Art. 294 Codice proc. penale - Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale
- Art. 302 Codice proc. penale - Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare