Art. 20 – Codice di procedura penale – Difetto di giurisdizione
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari [326-415, 551-554 c.p.p.], si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari [405, 554 c.p.p.] e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorità competente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1923/2025
In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.
Cass. civ. n. 1903/2025
In tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali, l'impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978; b) risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..
Cass. civ. n. 1690/2025
In tema di avviso di accertamento ai fini Irap, i contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla cassa nazionale del notariato sono deducibili dal reddito complessivo, in quanto sono da considerare spese inerenti all'attività professionale svolta, essendo il relativo esborso una conseguenza del reddito prodotto.
Cass. civ. n. 1483/2025
In tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato; al fine di detto controllo è onere dell'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti all'illegittimità della misura applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura.
Cass. civ. n. 1445/2025
In tema di NASpI, la liquidazione anticipata in unica soluzione, ex art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, del trattamento spettante al lavoratore assicurato, comporta l'obbligo di sua restituzione, per intero, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui tale trattamento è stato riconosciuto, senza possibilità per il beneficiario di sottrarsi alla restituzione provando la simulazione del nuovo rapporto lavorativo nei confronti dell'INPS, il quale invece può sempre dar prova dell'effettiva sua instaurazione e sussistenza.
Cass. civ. n. 1296/2025
In tema di impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, il valore della produzione netta a base dell'Irap è esclusivamente quello realizzato nell'ambito dell'esercizio provvisorio, escludendosi, quindi, i proventi eventualmente realizzati nell'attività liquidatoria tipica, come la vendita di cespiti, pur se astrattamente riconducibili - come nel caso delle plusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda - al perimetro della base imponibile dell'impresa in bonis, poiché posta in essere al fine di assicurare il soddisfacimento della massa dei creditori e non a realizzare quel valore aggiunto tipico dell'attività produttiva, da assoggettare ad imposizione ex art. 2 del d.lgs. n. 447 del 1997.
Cass. civ. n. 1227/2025
In tema di diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, l'accertamento dell'abuso del diritto comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa.
Cass. civ. n. 1002/2025
L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano.
Cass. civ. n. 931/2025
In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali.
Cass. civ. n. 865/2025
Nel contratto autonomo di garanzia il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del garantito, perché al momento dell'escussione della garanzia il garante non avrebbe potuto eccepire la mancanza della causa originaria del rapporto al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia. (Nella specie, in cui il garante autonomo aveva effettuato un pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, prima dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del garantito, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, la quale, pur avendo escluso l'escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore beneficiario, aveva erroneamente ammesso, nei confronti di quest'ultimo, l'esercizio da parte del garante dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.).
Cass. civ. n. 761/2025
Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ridotto, nei limiti del "valore medio di tariffa", l'importo liquidato in primo grado ai congiunti, senza precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si era fatto riferimento e senza motivare la disposta riduzione, a fronte della riconosciuta intensità del legame familiare).
Cass. civ. n. 626/2025
In tema di illecito concorrenziale, il presupposto della comunanza di clientela non è dato dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, ma dall'insieme dei consumatori del medesimo bisogno di mercato, che, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti uguali, affini o succedanei, a quelli posti in commercio, che sono in grado di soddisfare quel bisogno, con la conseguenza che sussiste rapporto di concorrenza tra gli imprenditori che, per la commercializzazione degli stessi prodotti, si avvalgono di differenti canali di distribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'illecito concorrenziale tra l'imprenditore operante tramite punti di vendita fisici e quello operante online).
Cass. civ. n. 486/2025
Ai sensi degli artt. 27 e 28 della l. n. 89 del 1913 (l.notarile), il notaio è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, tenuto a rogare gli atti che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti nulli, ma non può comunque rogare l'atto richiesto se è consapevole che esso, benché non nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a terzi, perché le citate disposizioni, dettate eminentemente a fini disciplinari e deontologici, non esimono il professionista dal generale dovere di "neminem laedere" e, cioè, di astensione da comportamenti produttivi di danni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, sul presupposto del divieto di rifiutare il ministero, aveva escluso la responsabilità extracontrattuale di un notaio, il quale - pur consapevole della carenza di legittimazione del richiedente ex art. 2882 c.c. - aveva rogato un atto di restrizione di una formalità ipotecaria e curato i conseguenti adempimenti pubblicitari, così arrecando un pregiudizio al titolare della garanzia, cancellata senza il suo consenso).
Cass. civ. n. 423/2025
Accertata la mancanza di causa adquirendi a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per conseguire la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.
Cass. civ. n. 375/2025
In tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione.
Cass. civ. n. 341/2025
In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Principio applicato in un giudizio di accertamento della paternità, in cui non era stato adeguatamente spiegato il criterio per la quantificazione monetaria degli esborsi sostenuti dalla madre per il mantenimento e la cura del figlio).
Cass. civ. n. 28/2025
Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale che trova tutela nell'art. 2 Cost. e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza; del resto, il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, fondata sull'affermazione progressivamente sempre più estesa di una concezione pluralistica della famiglia.
Cass. civ. n. 33857/2024
La sentenza che riconosce il difetto assoluto di giurisdizione non deve necessariamente contenere un ordine di trasmissione degli atti all'autorità estera competente, posto che l'art. 20, comma 2, cod. proc. pen. richiede tale adempimento solo «se del caso».
Cass. civ. n. 33840/2024
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l'applicazione della regolamentazione introdotta dalla cd. "riforma Cartabia" ai processi che, alla data della sua entrata in vigore, pendevano dinanzi alla Corte di cassazione - affidata dalla norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 al giudice dell'esecuzione, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso - non è subordinata alla verifica del suo carattere più favorevole rispetto alla previgente disciplina.
Cass. civ. n. 33149/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che i criteri cui occorre fare riferimento, in tal caso, per l'applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall'art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una "tertia lex" non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità).
Cass. civ. n. 31179/2024
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la disciplina contenuta nell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., richiamante il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativa alle modalità di intervento dei terzi nel procedimento penale per la tutela dei propri diritti, in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ed alla confisca medesima, non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente all'inserimento del reato presupposto (nella specie, truffa ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) nel catalogo dell'art. 240-bis cod. pen., ancorché la sentenza che ha disposto l'ablazione sia intervenuta successivamente a detta integrazione normativa.
Cass. civ. n. 30711/2024
In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello può applicarle anche d'ufficio e acquisire il consenso dell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, il consenso deve essere manifestato dall'imputato entro l'udienza di discussione dell'appello, in caso di decisione partecipata, o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o della memorie difensiva, in caso di trattazione cartolare).
Cass. civ. n. 30016/2024
In tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale.
Cass. civ. n. 26557/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, che ne esclude la cumulabilità con la sospensione condizionale della pena e che, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, risulta applicabile anche in relazione a procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello, dev'essere ritenuta meno favorevole rispetto a quella integrante il regime previgente, che prevedeva, viceversa, la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili.
Cass. civ. n. 25855/2024
In tema di responsabilità contrattuale della banca per prelievi abusivi effettuati dal promotore finanziario infedele, incombe sul cliente danneggiato l'onere di provare la distrazione delle somme dal proprio conto corrente, mentre spetta alla banca provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa risarcitoria, costituito dall'accreditamento della somma derivante dagli investimenti effettuati dal promotore su altri conti correnti nella giuridica disponibilità del cliente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato la banca al risarcimento del danno, non avendo provato che le somme sottratte erano tornate nella disponibilità del cliente rimasto vittima delle falsificazioni degli ordini di bonifico).
Cass. civ. n. 25805/2024
In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'accertamento del CTU corrispondesse al concetto di "causa più probabile", avendo il consulente usato il termine "grado medio sul piano statistico", senza considerare che tale giudizio era di comparazione delle cause, avendo escluso categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili).
Cass. civ. n. 25755/2024
L'illegittimità dell'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, derivante dall'omissione della comunicazione preventiva sull'iscrizione, non comporta ex se la responsabilità risarcitoria dell'agente della riscossione, essendo necessario verificare la sussistenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la colpa dell'agente della riscossione, il quale aveva proceduto all'iscrizione in relazione alla disciplina normativa vigente ratione temporis, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca).
Cass. civ. n. 25698/2024
Il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali, perché la delegabilità di un novero assai ampio di atti del processo esecutivo non fa venir meno la direzione del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 484, comma 1, c.p.c.; tuttavia, l'imputazione degli atti fa sempre capo all'ufficio giudiziario nel suo complesso, nei cui confronti va rivolta l'eventuale azione di risarcimento dei danni per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ai sensi della l. n. 117 del 13/4/1988, mentre il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega.
Cass. civ. n. 25514/2024
In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Cass. civ. n. 25466/2024
In caso di intervento chirurgico che presenta un'elevata percentuale di rischio di provocare conseguenze pregiudizievoli, ove sia accertato il nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e i postumi permanenti riportati dal paziente, il danno deve essere risarcito integralmente, senza che possa procedersi ad una liquidazione parametrata alla perdita di chance di conseguire un risultato totalmente favorevole. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad un intervento che presentava una percentuale di rischio del 70%, aveva liquidato il danno riportato dalla paziente, in conseguenza della condotta gravemente superficiale del sanitario, nella misura del 30% dell'invalidità permanente conseguitane).
Cass. civ. n. 25457/2024
In tema di danni da occupazione di beni sine titulo, ai fini della verifica dell'esistenza del pregiudizio in capo al proprietario del bene non occorre, necessariamente, che l'occupante abusivo abbia tratto un utile dalla propria condotta illecita. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso il danno da lucro cessante, consistito nella mancata percezione dei contributi comunitari erogati da AGEA, perché tali contributi non erano stati percepiti neppure dall'occupante abusivo).
Cass. civ. n. 25437/2024
La contravvenzione di omessa custodia di armi prevista dall'art. 20-bis legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto reato di mera condotta e di pericolo, si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, volte ad impedire che uno dei soggetti indicati dalla norma riesca ad impossessarsi di armi, munizioni, o esplosivi, a nulla rilevando che l'evento non si sia verificato.
Cass. civ. n. 25401/2024
In tema di agevolazioni fiscali, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall'art. 143 (già 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di "decommercializzazione", in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto natura commerciale alla A.P.I.C.I. - Associazione Provinciale Invalidi Civili e Cittadini Anziani, poiché esercitava, in via prevalente e con modalità commerciali, l'attività di progettazione e ricerca di finanziamenti presso enti pubblici, mentre era del tutto assente l'aspetto associativo, non essendo noti i nominativi ed il numero dei soci).
Cass. civ. n. 25222/2024
Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, né al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, operando invece il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, anche ove la definitività della pretesa erariale consegua alla declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente.
Cass. civ. n. 25213/2024
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inammissibilità del motivo di censura, avendo la ricorrente del tutto mancato di puntualizzare gli esiti dell'applicazione delle tabelle "a punti" al caso concreto, non adducendo che la sua applicazione avrebbe comportato un maggior ristoro risarcitorio per il pregiudizio patito, né fornendo qualsivoglia indicazione degli specifici parametri da apprezzare ai fini della liquidazione con detta modalità).
Cass. civ. n. 25162/2024
Il collegamento procedurale e funzionale tra l'occupazione d'urgenza ed il procedimento espropriativo, del quale la prima costituisce momento prodromico, non viene meno qualora all'occupazione non sopravvenga un tempestivo decreto di esproprio, di modo che è la stessa occupazione che consente il verificarsi dell'effetto acquisitivo della proprietà del bene all'ente pubblico per effetto dell'irreversibile trasformazione di esso: ne consegue che anche in tale ipotesi, l'indennità di occupazione va liquidata secondo il medesimo criterio adottabile ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio, ovvero con gli interessi legali sulla somma che sarebbe spettata a titolo di esproprio, per ciascun anno di occupazione.
Cass. civ. n. 24806/2024
La pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore.
Cass. civ. n. 23934/2024
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull'adeguatezza del programma dev'essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, cod. pen., tenendo conto non solo dell'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato, ma anche dell'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., sicché è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno.
Cass. civ. n. 23850/2024
Il rappresentante sindacale, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trova su un piano paritetico con il datore di lavoro, in quanto l'attività sindacale, tutelata dall'art. 39 Cost. e diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori contrapposti a quelli del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest'ultimo; ciononostante, l'esercizio da parte del lavoratore sindacalista del diritto di critica, anche aspra, garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., non si sottrae ai limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza di tutela della persona umana assicurata dall'art. 2 della Cost., sicché, qualora tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento assume rilevanza disciplinare.
Cass. civ. n. 23471/2024
In tema di azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., la deduzione che l'attribuzione patrimoniale asseritamente priva di causa sia conseguenza dell'adempimento di un'obbligazione naturale integra una mera difesa e non un'eccezione, non essendo, pertanto, assoggettata alle preclusioni dettate per la proposizione di quest'ultima.
Cass. civ. n. 23411/2024
In tema di pensione di vecchiaia, il regime derogatorio dei requisiti per l'accesso alla pensione di cui all'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, esteso temporalmente, nella ricorrenza dei presupposti di legge, in virtù dell'art. 1, comma 265, lett. c), l. n. 208 del 2015, si applica ai lavoratori che, dopo la risoluzione del rapporto, non hanno svolto attività riconducibile al paradigma del lavoro dipendente a tempo indeterminato, con la conseguenza che l'assunzione in prova non esclude l'applicazione della deroga nel caso in cui il rapporto venga risolto prima del superamento della stessa.
Cass. civ. n. 23300/2024
La lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto; tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita.
Cass. civ. n. 23283/2024
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura.
Cass. civ. n. 23233/2024
In tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, purché, avendo ad oggetto la richiesta di risarcimento la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto.(Nella specie, la S.C. ha escluso, ad opera della decisione impugnata, la violazione dell'art. 163, comma 3, c.p.c., per aver riconosciuto alla parte attrice la possibilità di specificare le voci di danno solo nella comparsa conclusionale).
Cass. civ. n. 23018/2024
In tema di abuso dell'immagine di minori, l'illecita diffusione del ritratto del bambino per fini di pubblicità commerciale, effettuata senza il consenso di uno dei genitori, dà diritto al risarcimento del danno, ove sia accertata una seria ed effettiva lesione alla riservatezza dell'immagine della persona, bene primario tutelato in sé quale elemento caratterizzante l'individuo che può essere pregiudicato a prescindere dall'indicazione del nome o delle generalità del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria, avanzata dal genitore per l'illegittima divulgazione a fini pubblicitari dell'immagine del figlio, poiché aveva dato rilievo alla mancata diffusione, insieme alle foto, delle generalità del minore, anziché verificare l'effettività e serietà della lesione).
Cass. civ. n. 22837/2024
In caso di collisione tra veicoli, quando è accertato lo stato di ebbrezza del conducente che agisce per il risarcimento del danno conseguente al sinistro, la presunzione di eguale responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. può essere superata soltanto a condizione che risulti la prova positiva della mancata influenza del predetto stato sulla dinamica dell'incidente.
Cass. civ. n. 22835/2024
La lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria, cosicché per il risarcimento di esso il giudice deve procedere ex art. 1226 c.c., adottando, eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa.
Cass. civ. n. 21929/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, incombendo sul giudice l'obbligo di compulsare l'ente competente al fine di acquisire ogni elemento utile ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 21894/2024
In tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), qualora l'accertamento sia stato effettuato in centro abitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico c.d. PARVC (Project Automation Red Violation Control) è illegittima la contestazione differita in assenza di una preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della giunta comunale perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga da parte dell'ente proprietario.
Cass. civ. n. 21527/2024
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.
Cass. civ. n. 21524/2024
La dichiarazione di delinquenza professionale, cui segue l'applicazione di misure di sicurezza, può intervenire anche nei confronti di soggetto che sia in espiazione della pena detentiva, posto che occorre tenere distinto il momento deliberativo da quello esecutivo della misura, a nulla rilevando che quest'ultimo sia lontano nel tempo, dal momento che il giudizio di pericolosità è sempre rivalutabile.
Cass. civ. n. 21479/2024
I parametri dettati dall'art. 4 del DPCM del 14 novembre 1997 sono volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell'art.844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni; tale giudizio non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.
Cass. civ. n. 21437/2024
In tema di congedo straordinario per assistenza a familiari con handicap grave ex art. 42, comma 5-ter, d.lgs. n. 151 del 2001, le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto rientranti fra i datori di lavoro privati, possono detrarre, nella denuncia contributiva, l'importo dell'indennità corrisposta ai dipendenti beneficiari di detto congedo dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente.
Cass. civ. n. 21415/2024
In tema di responsabilità sanitaria, se è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico ha anticipato la morte del paziente e se la vittima, vivente all'inizio del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno, è risarcibile agli eredi, iure hereditario, soltanto il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, se esistente e a far data dall'acquisizione di tale consapevolezza in vita; se, invece, vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il danno da "perdita anticipata della vita", suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto.
Cass. civ. n. 21261/2024
In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.
Cass. civ. n. 21049/2024
La costituzione di parte civile determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, con effetto permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo. (Nella specie, relativa alla responsabilità solidale della Consob per omessa vigilanza sull'operato di due società di intermediazione finanziaria, i cui esponenti erano stati sottoposti a giudizio penale per i reati di appropriazione indebita e bancarotta, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto effetto interruttivo istantaneo – e non permanente – all'istanza di ammissione al passivo fallimentare delle suddette società, formulata dai risparmiatori danneggiati).
Cass. civ. n. 21025/2024
In tema di sinistro stradale, se la sentenza che stabilisce la misura delle responsabilità dei conducenti coinvolti è impugnata soltanto da uno di questi, non si forma il giudicato interno sulla misura della responsabilità dell'altro conducente, perché il relativo accertamento deve svolgersi in maniera unitaria.
Cass. civ. n. 20894/2024
La liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, rilevante ove l'evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente proceduto alla liquidazione del danno biologico differenziale, operando il calcolo monetario in base al valore percentuale del punto 35 e, dunque, muovendo dal punto 0).
Cass. civ. n. 20796/2024
Il dirigente medico che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, anche se a causa di un erroneo criterio di calcolo del debito orario minimo assolto adottato dall'A.S.L., non ha diritto a un compenso supplementare, in quanto la sua retribuzione dovuta non è stabilita su base oraria, bensì mensile, ed è comprensiva di tutte le prestazioni rese, cosicché l'azione di esatto adempimento per il pagamento di differenze retributive consente di conseguire soltanto detta retribuzione, ferma restando la possibilità di far eventualmente valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, allegando specificamente e provando, anche attraverso presunzioni semplici, un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo.
Cass. civ. n. 20790/2024
Non è riconducibile ad un'attività pericolosa ex art. 2050 c.c. l'infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica nel corso della lezione di educazione fisica, durante la quale era stata simulata una fase del gioco del rugby, non trattandosi di una partita, bensì di esercizi di approccio a tale sport, dei quali vanno rilevati - conformemente alla ratio dell'art. 33, ult. comma (introdotto dalla l.cost. n. 1 del 2023), Cost. - gli aspetti intrinsecamente educativi (oltre che ludici) di valorizzazione del gioco di squadra e della fiducia nei compagni, di attenzione alle regole e al rispetto dell'avversario, di accrescimento nei giovani della sicurezza di sé per il raggiungimento di obiettivi.
Cass. civ. n. 20661/2024
La liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato; la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento.
Cass. civ. n. 20589/2024
In tema di risarcimento del danno, le condotte attive (da valutarsi con giudizio prognostico ex ante) a cui il creditore, in applicazione del dovere generale di buona fede, è tenuto al fine di evitare o di limitare il danno attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., non possono consistere in comportamenti pregiudizievoli per altre situazioni personali del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la riducibilità del danno da tardiva assunzione in ruolo di docente scolastico in ragione della mancata presentazione, da parte del danneggiato, di una domanda di supplenza in una provincia diversa da quella di residenza).
Cass. civ. n. 20573/2024
In tema impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell'arresto, per effetto del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689.
Cass. civ. n. 20427/2024
In tema di rapporti di lavoro contrattualizzato, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento indebito - eseguito dal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della causa solvendi - decorre dal momento dell'erogazione e non da quello dell'accertamento dell'illegittimità del pagamento a seguito di verifiche esperite dalla P.A. (Principio espresso in relazione ad un'ipotesi nella quale l'emersione dell'indebito veniva riscontrata in sede di ricostruzione della carriera del dipendente).
Cass. civ. n. 20348/2024
Legittimato passivo all'azione per il risarcimento di danni causati da inidonea manutenzione di un ufficio giudiziario, verificatisi tra l'1/1/1941 e il 30/8/2015, è il Comune in cui esso è sito, ente gravato dall'obbligo di manutenzione e pulizia in base agli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 392 del 1941. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano riconosciuto la responsabilità del Comune per i danni subiti il 27/2/2002 da un dipendente dell'impresa appaltatrice del servizio di pulizia del tribunale, il quale, mentre stava arieggiando i locali del piano seminterrato, era rimasto travolto da una finestra blindata, che, scardinatasi dal telaio, gli era caduta violentemente addosso, provocando gravi lesioni).
Cass. civ. n. 20269/2024
In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale, derivante dall'attribuzione di condotte disonorevoli e indimostrate a componenti deceduti della famiglia "successiva" (coniuge e figli) e "originaria" (genitori e fratelli), non é in re ipsa, ma si presume iuris tantum, secondo una valutazione ordinaria, ovverosia in difetto di elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi della pretesa risarcitoria, ricadono nell'area di onere probatorio dell'autore dell'illecito. (Nella fattispecie in esame, nella quale l'attore aveva agito per il risarcimento dei danni conseguenti alla diffusione, nel corso di una trasmissione radiofonica, di notizie diffamatorie nei riguardi del fratello, deceduto sei anni prima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che non vi fosse prova del danno conseguenza, in termini di rapporto tra soggetto asseritamente diffamato e deducente, senza allegazione e dimostrazione, cioè, di circostanze atte a qualificare la detta relazione tra i congiunti, in modo da poter ipotizzare un effettivo pregiudizio, neppure dal punto di vista del danno morale da sofferenza, tenuto conto del fatto che i due fratelli avevano una differenza di età di quasi vent'anni ed erano vissuti in diverse realtà geografiche, tanto far presumere un'autonomia delle rispettive sfere di vita).
Cass. civ. n. 20138/2024
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, sicché la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l'estinzione del procedimento, né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca.
Cass. civ. n. 19892/2024
In tema di spese fuori bilancio dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali), ai fini dell'interpretazione del disposto dall'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989 (conv. con mod. nella l. n.144 del 1989), che stabilisce l'insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, va escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che si era arrestata alla presa d'atto del dato formale rappresentato dalla sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera professionale da parte di un funzionario diverso da quello sub judice, senza valutare il ruolo dallo stesso svolto nella fase precedente alla conclusione del contratto e nella sua esecuzione).
Cass. civ. n. 19849/2024
In tema di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato alla indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità dell'immobile, dovendo lo stesso, in caso di mancato superamento di tale presunzione, essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario.
Cass. civ. n. 19808/2024
Alla nullità del contratto di locazione per violazione dell'obbligo di registrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, consegue il diritto del proprietario del bene alla corresponsione dell'indennità di occupazione, la cui quantificazione soggiace alla predeterminazione legale di cui all'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015 nel solo caso in cui, ricorrendone gli altri presupposti, il rapporto sia sorto dopo l'entrata in vigore della norma. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare nullo ex art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, un contratto di locazione del 2010 - che era stato successivamente denunziato, nel 2012, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 -, aveva condannato gli occupanti dell'immobile al pagamento di un'indennità parametrata al canone convenuto tra le parti, ritenendo inapplicabile, ratione temporis, la disciplina di cui all'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015).
Cass. civ. n. 19806/2024
L'indennizzo di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 - spettante al proprietario dell'immobile che subisce un danno permanente per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità - integra un indennizzo per un'attività lecita che produce una "deminutio" permanente atta a ripercuotersi su una o più delle possibilità di godimento del bene, con la conseguenza che il relativo diritto si prescrive nel termine di dieci anni, decorrerente da quando il privato inizia a subire il pregiudizio ovvero dal momento dell'inizio di operatività dell'opera pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. - affermando l'inapplicabilità, ai fini della decorrenza della prescrizione, del diverso termine prescrizionale relativo all'azione di risarcimento dei danni da immissioni e della nozione di illecito permanente, alle stesse collegata - ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva affermato la prescrizione del diritto all'indennizzo del proprietario di un immobile per il pregiudizio subito in conseguenza delle immissioni di rumori prodotti dall'intenso traffico veicolare su una tangenziale, computando la decorrenza del termine decennale dall'apertura della strada al pubblico transito).
Cass. civ. n. 19759/2024
La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.
Cass. civ. n. 19741/2024
In tema di pene detentive brevi, il divieto di sostituzione della pena nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, previsto dall'art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis, cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati.
Cass. civ. n. 19659/2024
La sospensione facoltativa dall'albo del procuratore costituito, facendo venir meno, al pari della cancellazione, lo ius postulandi, sia pur temporaneamente, comporta la nullità della notificazione dell'atto di gravame eseguita mediante consegna nei suoi confronti, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, con conseguente inidoneità della stessa a far decorrere il termine per l'impugnazione.
Cass. civ. n. 19413/2024
Il diritto di riunione in assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, riconosciuto ai dipendenti civili dello Stato dall'art. 44 bis l. n. 249 del 1968, costituisce diritto sindacale fondamentale il cui esercizio si pone al di fuori di qualsiasi logica di sinallagmaticità con la prestazione lavorativa; conseguentemente, qualunque forma di incidenza sul pieno esercizio del predetto diritto - come l'applicazione di una trattenuta (pur se solo oraria) per il recupero della pausa pranzo - integra una condotta antisindacale (ancorché non dolosa), perché costituisce fattore disincentivante della partecipazione all'assemblea.
Cass. civ. n. 19391/2024
In tema di reati ambientali, non è causa di improcedibilità dell'azione penale l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ex artt. 318-bis e ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni.
Cass. civ. n. 19028/2024
In tema di responsabilità civile per diffamazione, se il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca, quantomeno putativa, gli impone di verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione.
Cass. civ. n. 18837/2024
Nel giudizio tributario, la prova per il notificante del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c, è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto la tempestività dell'appello sulla base della sola distinta postale recante la data di consegna del plico all'ufficio postale, coincidente con il termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione).
Cass. civ. n. 18835/2024
In tema di impugnazione di un atto cd. impoesattivo, la successiva intimazione di pagamento, ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - individuando il soggetto da sottoporre ad esecuzione, non indicato come debitore nel titolo, ed avendo la funzione di circoscrivere, nei limiti dell'eseguibilità frazionata, l'efficacia esecutiva già di per sé posseduta dal titolo - è impugnabile in quanto autonomamente lesiva della posizione soggettiva del destinatario, il quale, pertanto, è legittimato a reagire all'intimazione, non solo per vizi propri, ma anche per negare la sua qualità di debitore e per contestare l'entità della pretesa rispetto alla progressione degli esiti dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 18817/2024
L'ente responsabile per i danni cagionati da fauna selvatica, nel caso in cui tale responsabilità sia sussunta nella previsione normativa di cui all'art. 2043 c.c., va individuato nel soggetto che, in base ad un accertamento in concreto, risulti affidatario dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna; al fine di detto accertamento, l'art. 15 l.r. Marche n. 25 del 2008 - istitutivo di un apposito "fondo per l'indennizzo da parte della Regione dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica" nel bilancio regionale - assume rilevanza sintomatica della scelta di allocare in capo alla Regione la "neutralizzazione" di tale pregiudizio mediante attribuzione dei poteri funzionali alla sua prevenzione. (La S.C. ha affermato tale principio in una fattispecie in cui si era formato il giudicato interno sulla qualificazione giuridica della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.).
Cass. civ. n. 18773/2024
A seguito dell'entrata in vigore del l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017 , le cause ed i procedimenti giudiziari di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 30 del 2007, sorti dopo il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto (e quindi dal 17 agosto 2017), riguardanti il riconoscimento del diritto a un titolo di soggiorno fondato su motivi familiari, sono attribuite alle Sezioni specializzate nella materia istituite presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento e quindi presso il Tribunale di Roma, ove ha sede il Ministero degli Affari Esteri di cui gli uffici consolari competenti all'emissione dei visti di ingresso sono articolazione periferica.
Cass. civ. n. 18652/2024
In tema di impugnazioni, avverso l'omessa pronuncia del Tribunale regionale delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è l'appello, bensì il ricorso per rettificazione proposto dinanzi al medesimo Tribunale regionale, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia aggiudicato più di quello che era domandato", "se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie".
Cass. civ. n. 18625/2024
La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario è improntata al principio di effettività, sicché, per la sua configurabilità, non rileva la tipologia della fonte violata, né è necessario che sia preventivamente intervenuta una pronuncia interpretativa o dichiarativa dell'inadempienza statale da parte della CGUE, potendo essere integrata, quindi, anche dalla diretta violazione di norme contenute nei trattati comunitari.
Cass. civ. n. 18522/2024
In tema di accertamento del passivo nell'amministrazione straordinaria, l'avviso ai creditori per la verifica, previsto dall'art. 207 l.fall., costituisce un atto dovuto a carico del commissario, destinato ad una mera provocatio ad agendum verso coloro che risultino creditori in base alle scritture contabili del debitore, così che essi siano informati della pendenza della procedura e possano fare valere i propri diritti in concorso; pertanto, con tale avviso, il commissario non esprime alcun giudizio preventivo sull'eventuale futura ammissione al passivo, né compie una ricognizione del credito.
Cass. civ. n. 18518/2024
In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima).
Cass. civ. n. 18401/2024
In tema di rapporto di lavoro del personale ferroviario, ai fini della diversa quantificazione dell'indennità di utilizzazione di cui all'art. 31 del Contratto aziendale di Gruppo FS, la contrattazione collettiva qualifica come "condotta continuativa ed effettiva" esclusivamente l'attività nel corso della quale il lavoratore PDM (personale di macchina) è responsabile della guida del treno e come "lavoro" le attività accessorie e complementari da eseguire prima della partenza e dopo l'arrivo dei treni, mentre rientra nella nozione di "condotta continuativa" l'attività che ricomprende due periodi di guida del treno senza intervalli di pausa o con intervalli di pausa inferiori ai 15 minuti netti ovvero con fermate di servizio inferiori ai 30 minuti, sicché le eventuali operazioni accessorie o complementari restano in essa assorbite.
Cass. civ. n. 18390/2024
La mancata fruizione del riposo giornaliero o settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di un danno non patrimoniale che deve ritenersi presunto, perché l'interesse leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost.
Cass. civ. n. 18248/2024
Gli atti di conferimento e revoca dell'incarico di direttore generale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) hanno natura pubblicistica, in quanto espressione della potestà autoritativa di auto-organizzazione dell'ente nello svolgimento di una funzione pubblica, sicché l'interessato ha l'onere di impugnare dinanzi al giudice amministrativo l'annullamento della propria nomina, non scaturendo dal contratto di lavoro dirigenziale - che ha la sola funzione di disciplinare l'incarico conferito - alcun diritto soggettivo a detta nomina.
Cass. civ. n. 18222/2024
L'occupazione appropriativa e l'occupazione usurpativa sono caratterizzate l'una dall'irreversibile trasformazione del fondo in assenza del decreto di esproprio, e l'altra dalla trasformazione in mancanza, originaria o sopravvenuta, della dichiarazione di pubblica utilità. Tuttavia, nel caso di proposizione dell'azione di risarcimento del danno in conseguenza di occupazione usurpativa è ammissibile la riqualificazione della domanda, anche da parte del giudice, come relativa ad una occupazione appropriativa, in quanto entrambe fonte di responsabilità risarcitoria della P.A. secondo i principi di cui all'art. 2043 c.c.
Cass. civ. n. 18152/2024
In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito).
Cass. civ. n. 17942/2024
In caso di sinistro su una pista da motocross, l'eziologia richiesta ex art. 2051 c.c. in relazione alla custodia gravante sul gestore del circuito ed alla sua connessa responsabilità, deve parametrarsi rispetto ad un pericolo "atipico", non facilmente evitabile anche da parte di un pilota sufficientemente esperto, restando relegato nell'ordinaria causalità ogni altro evento riconducibile al pericolo "normale" o "tipico" correlato a tale sport motoristico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del custode, non avendo l'attore provato che la sua caduta si era verificata a causa della presenza, sulla pista, di un pericolo "atipico", cioè di un ostacolo difficilmente visibile e, dunque, non facilmente evitabile anche da parte di un motociclista diligente).
Cass. civ. n. 17809/2024
In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell'abuso, ma anche l'attuale proprietario del bene, rimasto estraneo al processo, che assume una responsabilità di natura "sussidiaria", ferma restando la sua facoltà di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è causa di nullità dell'ingiunzione emessa dal pubblico ministero in esecuzione dell'ordine di demolizione la prospettazione che questa potrà essere eseguita d'ufficio a spese e a carico dell'attuale proprietario del bene).
Cass. civ. n. 17758/2024
In caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore.
Cass. civ. n. 17670/2024
I danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione).
Cass. civ. n. 17642/2024
In tema di imposta di registro, l'art. 15, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, che dispone la registrazione d'ufficio del contratto verbale di cessione di azienda, basandosi su un presupposto autonomo, è inconciliabile con i criteri di interpretazione previsti del successivo art. 20, relativi all'atto presentato alla registrazione, ed impone una specifica verifica, strettamente consequenziale ai dati presuntivi che la stessa disposizione correla al potere d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima la riqualificazione, secondo i criteri di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, di una pluralità di atti di vendita come cessione di azienda, anziché verificare se ricorrevano i dati presuntivi di un contratto verbale di cessione di azienda, quali cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarità dell'esercizio).
Cass. civ. n. 17561/2024
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, disciplinata in conformità al modello previsto dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di cui mutua le modalità esecutive, deve essere tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all'art. 20-bis, cod. pen., regolamentato dagli artt. 56-bis e 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché dà luogo a pena illegale l'imposizione, da parte del giudice, di prescrizioni aggiuntive, inerenti all'indicata pena sostitutiva di pene detentive brevi.
Cass. civ. n. 17253/2024
In caso di proposizione di domanda di risarcimento dei danni da fauna selvatica, la scelta tra l'applicazione dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2052 c.c. non attiene alla qualificazione giuridica della domanda, bensì al riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che non può formarsi il giudicato sostanziale sull'error in procedendo eventualmente commesso.
Cass. civ. n. 17171/2024
Allorquando l'illecito è integrato dalla violazione di regole finalizzate ad evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilità si estende ai soli eventi dannosi che rappresentino la concretizzazione del suddetto rischio. (Nella specie, relativa alla domanda di risarcimento del danno alla salute conseguente alla tardiva diagnosi di due neoplasie benigne, del tutto indipendenti l'una dall'altra, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che l'insorgenza della seconda potesse essere eziologicamente correlata all'operato dei sanitari, essendo la regola dell'arte violata preordinata a scongiurare unicamente la concretizzazione del rischio relativo al manifestarsi della prima patologia, siccome fondata sul relativo quadro clinico, diverso da quello che avrebbe imposto indagini strumentali orientate all'individuazione dell'altra).
Cass. civ. n. 16967/2024
In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazione del feto, il danno conseguente all'impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto (ad es., mediante la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio ovvero il ricorso a una psicoterapia) integra un pregiudizio diverso da quello correlato alla mancata interruzione della gravidanza, stante l'autonoma rilevanza dell'informazione allo scopo di evitare o mitigare la sofferenza indotta dal suddetto evento, indipendentemente da qualsivoglia profilo di strumentalità rispetto all'eventuale scelta abortiva della donna.
Cass. civ. n. 16953/2024
In tema di imposta di registro, l'incorporazione in un solo documento di plurime dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti oppure l'incorporazione in documenti diversi di plurime dichiarazioni negoziali miranti a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo, sono tecniche operative alternative che, tuttavia, non escludono la sottoposizione ad imposta di registro dell'atto in base alla natura dell'effetto giuridico finale, non potendo l'attività riqualificatoria dell'Ufficio travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non riqualificabile come cessione d'azienda la cessione delle quote di una s.r.l., sebbene preceduta dal conferimento di tale azienda nella s.r.l. predetta).
Cass. civ. n. 16780/2024
Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del Ministero della Salute, ma anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa USSL), in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova.
Cass. civ. n. 16755/2024
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra loro, la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, comma 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto esteso, nei confronti di singoli complessi condominiali, l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico degli ex amministratori, autori dell'illecito, consistito nell'omessa manutenzione di una ringhiera e nell'omessa adozione di cautele idonee a scongiurarne il crollo che aveva cagionato la caduta e il conseguente decesso di una persona).
Cass. civ. n. 16681/2024
In tema di imposta di registro, la risoluzione di una precedente donazione per mutuo dissenso con conseguente retrocessione dei relativi beni, integrando un nuovo contratto con contenuto uguale e contrario a quello originario e con effetti di natura retro-traslativa di un diritto reale, è espressione di autonoma capacità contributiva e va tassato in misura proporzionale, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, ponendo alla base dell'imposizione il valore del bene nella sua oggettiva consistenza al momento della retrocessione, secondo la regola di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 346 del 1990. (Principio applicato con riferimento alla risoluzione per mutuo dissenso di originarie donazioni, che era stata riqualificata dall'Ufficio come un nuovo contratto di retrocessione della proprietà dei beni immobili ivi considerati e sottoposto a tassazione proporzionale, in luogo dell'imposta fissa versata dai contribuenti).
Cass. civ. n. 16413/2024
In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che ha liquidato per intero il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti, senza effettuare alcuna decurtazione per il concorso di colpa della vittima primaria, affermando trattarsi di "soggetti terzi rispetto all'illecito").
Cass. civ. n. 16289/2024
La mancata escussione di un fideiussore, in assenza di specifiche contestazioni dell'operato del creditore, non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona, in mancanza di una norma dell'ordinamento che preveda un tale obbligo, sicché tale circostanza non può neppure essere dedotta come motivo di inadempimento imputabile al creditore, né la parte del debito garantita dal fideiussore non escusso può essere ritenuta un danno ingiusto risarcibile verso il debitore, atteso che quest'ultimo rimane l'unico soggetto a dover rispondere del debito per l'intero, stante la funzione della fideiussione di mera garanzia di un debito altrui.
Cass. civ. n. 16223/2024
La notificazione del ricorso introduttivo o dell'appello nel processo tributario - effettuata "all'ufficio del Ministero delle Finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", ai sensi del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 all'art. 16, comma 3, dello stesso d.lgs. - è valida se, sulla copia dell'atto depositato privo della dichiarazione di ricevuta, la sottoscrizione dell'impiegato addetto è accompagnata dall'apposizione del timbro dell'ufficio ricevente con l'indicazione della data di consegna, essendo sufficiente tale adempimento a garantirne il rituale ricevimento da parte del destinatario.
Cass. civ. n. 16199/2024
In materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto; non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale.
Cass. civ. n. 16166/2024
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'interruzione della prescrizione in favore dei creditori, con effetto permanente per tutta la durata della procedura, si determina solo a seguito dell'ammissione allo stato passivo della procedura del relativo credito, di talché non può essere riconosciuto effetto analogo alla mera presentazione da parte del creditore dell'istanza di ammissione al passivo, non assimilabile alla proposizione della domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha stabilito che la mera richiesta di ammissione al passivo aveva prodotto, di per sè, un mero effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, in quanto la richiesta non era stata seguita nè dal deposito da parte dei Commissari dell'elenco dei creditori ammessi, nè - non avendo il creditore istante proposto opposizione - da un provvedimento ammissivo del tribunale, risultando poi irrilevante che all'amministrazione straordinaria avesse fatto seguito l'apertura del fallimento).
Cass. civ. n. 16012/2024
In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva erroneamente dichiarato la nullità della c.t.u., sebbene l'acquisizione del contratto di mutuo da parte del consulente fosse stata acconsentita dalle parti per essere stato il documento trasmesso dallo stesso legale della parte avversa a quella normalmente onerata e utilizzato, nel contraddittorio delle parti, nel corso delle operazioni peritali).
Cass. civ. n. 15927/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di diniego della sostituzione sul rilievo che l'imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio dei non abbienti).
Cass. civ. n. 15755/2024
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel c.d. giornalismo d'inchiesta - in cui i fatti, esposti nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell'approfondimento giornalistico - il giornalista è scriminato allorché rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quale la loro lettura e valutazione, cosicché non sia alterata la percezione del lettore.
Cass. civ. n. 15677/2024
Il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori - nello specifico di autista soccorritore, anziché di autista di Croce Rossa Italiana (C.R.I.) - consegue solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico e alla verifica dell'espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento, che, nella specie (e con riguardo ai contratti collettivi C.R.I. relativi agli anni 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009) si concretizzano nell'inserimento del solo autista soccorritore (che integra una professionalità che opera in campo medico) - non anche del mero autista - nel processo produttivo tipico dell'attività sanitaria.
Cass. civ. n. 15352/2024
In tema di trasporto aereo internazionale, il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo.
Cass. civ. n. 15296/2024
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla natura calunniosa della denuncia querela presentata nei confronti dell'attore per i reati di calunnia e diffamazione, dai quali egli era stato assolto per mancanza dell'elemento soggettivo, aveva tratto la prova della consapevolezza, in capo ai convenuti, dell'innocenza dell'attore dalla sentenza di assoluzione).
Cass. civ. n. 15237/2024
In tema di circolazione prohibente domino, il proprietario risponde dei danni causati dal veicolo se lo affida a persona a cui venga poi sottratto da un terzo con violenza, minaccia o effrazione, se l'affidatario non ha adottato tutte le concrete misure esigibili, in base all'ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione. (Nella fattispecie, in cui il conducente del veicolo se ne era impossessato approfittando del fatto che l'affidatario aveva lasciato la chiave di accensione inserita, la S.C. ha affermato l'insufficienza di tale condotta ad escludere la responsabilità del proprietario, in quanto inidonea ad impedire la circolazione, e dunque colposa).
Cass. civ. n. 15129/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la genericità della richiesta non è causa ostativa alla concessione del beneficio da parte del giudice di appello, essendo lo stesso concedibile d'ufficio.
Cass. civ. n. 15112/2024
Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
Cass. civ. n. 14980/2024
In caso di morte dell'alunno minore, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante per i danni da perdita del rapporto parentale ha natura contrattuale nei confronti dei genitori - che rivestono la qualità di contraenti, avendo richiesto l'iscrizione del figlio - ed extracontrattuale nei confronti dei fratelli, atteso che l'esecuzione della prestazione della struttura scolastica non incide direttamente sulla loro posizione né è predicabile, in loro favore, un effetto protettivo del contratto, dovendo conseguentemente applicarsi la regola generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., in virtù della quale il contratto ha efficacia solo tra le parti.
Cass. civ. n. 14960/2024
In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2049 c.c., è ammissibile la successiva proposizione, in comparsa conclusionale, di domanda ex art. 2050 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, stante la diversità dei fatti costitutivi delle due fattispecie.
Cass. civ. n. 14873/2024
In tema di sostituzione di pene detentive brevi con pena pecuniaria, il giudice, nel determinare il valore giornaliero della sanzione pecuniaria, è tenuto a motivare in base ai parametri indicati dall'art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, quali le complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello che aveva determinato in centocinquanta euro il valore giornaliero della multa, senza indicarne le ragioni).
Cass. civ. n. 14859/2024
In tema di sanzioni sostitutive, la notifica dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione, cui abbia fatto seguito l'istanza di concessione di misura alternativa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non determina la sopravvenuta carenza di interesse del condannato alla decisione sulla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive che sia stata presentata in epoca precedente in relazione alla medesima condanna.
Cass. civ. n. 14791/2024
In tema di circolazione stradale, il conducente che intende eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall'iniziarla, se non ha una chiara visione della strada retrostante e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso la responsabilità, per il decesso di un motociclista, del conducente di un'autovettura, inserita in una colonna di veicoli, che, nell'eseguire una manovra di svolta a sinistra, aveva tagliato la strada al ciclomotore in fase di sorpasso, non avendolo potuto vedere sopraggiungere perché la visuale retrostante era ostruita dalla sagoma del furgone che la seguiva).
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, il giudice, a fronte dell'appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo nel caso in cui ritenga fondata l'impugnazione e fornisca, al riguardo, adeguata motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice civile, la decisione che, riformando la sentenza assolutoria di primo grado senza motivare sulla fondatezza dell'appello del pubblico ministero, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili).
Cass. civ. n. 14697/2024
In tema di ICI e di IMU, l'annullamento della delibera di adozione ed approvazione del piano regolatore generale da parte del giudice amministrativo non ha diretta incidenza sulla qualificazione edificatoria delle aree ex agricole e non giustifica il rimborso dell'imposta versata in eccedenza rispetto alla determinazione del valore imponibile di aree ricondotte ope iudicis all'originaria destinazione agricola, poiché ai fini fiscali rileva non solo l'edificabilità di diritto, derivante dal piano urbanistico, ma anche l'edificabilità di fatto, da individuarsi sulla base di indici quali la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio delle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali e l'esistenza di qualsiasi elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica.
Cass. civ. n. 14676/2024
La sentenza conclusiva del giudizio di rettificazione ex art. 204 del r.d. n. 1775 del 1993 può essere impugnata con ricorso per cassazione, ove se ne deduca l'erroneità in punto di diritto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso per cassazione, con cui si lamentava, quale error in procedendo, che la sentenza del TSAP, pronunciata all'esito del giudizio di rettificazione, aveva travisato il contenuto della decisione da rettificare, ritenendo implicitamente rigettate alcune domande che, invece, non erano state neanche esaminate).
Cass. civ. n. 14245/2024
La condotta truffaldina e fraudolenta consistente nel prospettare falsamente come efficaci, per una patologia incurabile e ad esito infausto, cure alternative a quelle tradizionali è idonea a determinare una lesione della libertà di autodeterminazione del paziente, sufficiente a giustificare la condanna al risarcimento del danno per la perdita di quel ventaglio di opzioni tra le quali egli ha il diritto di scegliere, nella prospettiva dell'imminenza della morte. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna al risarcimento dei danni di un medico che, ingenerando una falsa speranza di guarigione in un caso in cui era stato diagnosticato, come incurabile, un tumore polmonare, aveva consigliato ed attuato una terapia alternativa a quella tradizionale, che aveva richiesto l'interruzione del trattamento chemioterapico e dei cicli di morfina a cui il paziente si stava sottoponendo).
Cass. civ. n. 14095/2024
In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il disposto di cui all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis. cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, per l'individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 14072/2024
È soggetto all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione stradale il veicolo a motore, utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, che operi in un ambito chiuso, quale un cantiere o un capannone, ivi circolando, trasportando persone o cose, muovendosi o arrestandosi. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato la sussistenza dell'obbligo assicurativo con riguardo a una motopala gommata, munita di targa e abilitata alla circolazione che, operando all'interno di un cantiere aziendale, aveva investito un lavoratore).
Cass. civ. n. 14035/2024
In tema di pene sostitutive, il meccanismo bifasico di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. può operare anche all'esito del giudizio di appello, dovendosi permettere all'imputato non presente alla lettura del dispositivo di esprimere personalmente, ovvero mediante il conferimento di procura speciale al difensore, il consenso alla applicazione di una pena sostitutiva diversa dalla pecuniaria, ove ne sussistano le condizioni, in una udienza successiva appositamente fissata, con avviso alle parti.
Cass. civ. n. 14015/2024
In tema di agevolazioni fiscali in favore delle vittime di estorsione o usura ai sensi dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999, come novellato dall'art. 2 della l. n. 3 del 2012, la sospensione dei termini (commi 1, 3 e 4) e la proroga (comma 2), disposte dalla giurisdizione ricevente il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica, competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'art. 3, comma 1, della citata normativa, incidono sul processo di esecuzione forzata nell'ipotesi prevista dal comma 4 ovvero sul processo di cognizione nei casi previsti dagli altri commi.
Cass. civ. n. 13701/2024
La liquidazione equitativa del danno alla salute in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano impone al giudice di merito di seguire esattamente i criteri ivi dettati, anche con riferimento al parametro dell'età della persona danneggiata al momento del sinistro e, quindi, del verificarsi del danno, sicché eventuali scostamenti ritenuti necessari per tener conto di aspetti particolari (come l'età della persona danneggiata al momento della stabilizzazione degli esiti) devono essere adeguatamente motivati sotto il profilo della maggiore rispondenza ai principi generali in tema di risarcimento ed altresì al criterio dell'equità.
Cass. civ. n. 13294/2024
In tema di imposta sulle donazioni, la donazione con riserva (accettata) di usufrutto a favore di un terzo comporta due distinti atti di liberalità - un trasferimento della nuda proprietà in favore del donatario ed un'offerta di donazione dell'usufrutto in favore del terzo, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l'accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente, nella prescritta forma dell'atto pubblico - i quali, pertanto, devono essere autonomamente e separatamente sottoposti ad imposizione.
Cass. civ. n. 13104/2024
L'organizzatore di una gara sportiva è responsabile, a titolo extracontrattuale, per l'omessa adozione delle cautele doverose idonee a prevenire i rischi di danno alla persona dei partecipanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ravvisato la responsabilità dell'organizzatore di una gara ciclistica amatoriale per la mancata segnalazione della situazione di pericolo e nella omessa informazione ai ciclisti della esistenza, sul tracciato della gara, di un tombino, posto a un dislivello di tre centimetri, causa della caduta di un partecipante).
Cass. civ. n. 13093/2024
La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).
Cass. civ. n. 13038/2024
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della
Cass. civ. n. 12991/2024
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.
Cass. civ. n. 12901/2024
In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.
Cass. civ. n. 12796/2024
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento, sicché custode della cosa deve ritenersi anche il professionista incaricato di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale ha un potere che consiste, non nel suo materiale utilizzo, bensì nell'astratta possibilità di intervenire sulla medesima in qualsiasi momento, al fine di impedire che essa faccia danno a terzi.
Cass. civ. n. 12773/2024
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del c.d. giornalismo d'inchiesta si fonda sul requisito dell'interesse pubblico generale perseguito, occorrendo a tal fine considerare che il ruolo civile e utile alla vita democratica di una collettività, svolto attraverso la divulgazione della notizia, richiede una valutazione sulla sua attualità, con riferimento al momento in cui la conoscenza dei fatti è sorta ed al contesto sociale in cui è proposta la pubblicazione, piuttosto che al momento in cui si sono svolti i fatti che la integrano.
Cass. civ. n. 12760/2024
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.
Cass. civ. n. 12676/2024
L'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico e, come tale, é insuscettibile di giustificazione analitica; ne consegue che colui il quale si dolga in sede di legittimità del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi a dedurre il vizio di motivazione, ma deve far emergere la contraddittorietà tra l'espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono.
Cass. civ. n. 12663/2024
In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.
Cass. civ. n. 12635/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, nel caso in cui le informazioni richieste all'Ufficio di esecuzione penale esterna non siano trasmesse entro il termine fissato con il provvedimento di rinvio dell'udienza ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non sussiste alcun onere per l'imputato di presentare al giudice documentazione surrogatoria, sicché, in mancanza di tali atti, l'eventuale rigetto dell'istanza di sostituzione può fondarsi solo su elementi sopravvenuti rispetto all'adozione dell'ordinanza di sospensione del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il dispositivo di conferma della sentenza di condanna, adottato ex art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo che, all'udienza di rinvio, non risultava pervenuta alcuna documentazione, né inviata dell'UEPE, né prodotta da parte dell'imputato). 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61
Cass. civ. n. 12497/2024
Il fatto che i figli di una persona deceduta in seguito ad un fatto illecito siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità e la conseguente risarcibilità del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato.
Cass. civ. n. 12450/2024
In tema di Iva, l'accertamento diretto a qualificare una operazione economica come una cessione d'azienda è operato effettuando una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, non applicandosi i limiti probatori di cui all'art. 20 del TUR, previsti solo ai fini della determinazione dell'imposta di registro, e non rilevando il principio di alternatività di cui all'art. 40 TUR, che pone un nesso funzionale unilaterale tra Iva e imposta di registro per la sola ipotesi in cui sia accertata la debenza dell'Iva, con la conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
Cass. civ. n. 12362/2024
In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo.
Cass. civ. n. 11950/2024
La P.A. che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'A.N.A.S. per aver omesso la manutenzione di un guard-rail, costituito da due segmenti separati da un varco di circa 8 metri, con una parte tagliente nel secondo tratto, che aveva cagionato la morte di un'automobilista).
Cass. civ. n. 11950/2024
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce causa ostativa all'applicazione la circostanza che il condannato sia sottoposto a misura alternativa alla detenzione per altra causa.
Cass. civ. n. 11762/2024
In tema di sgravi contributivi, l'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375 del 1993 si limita ad estendere ai datori di lavoro agricolo il sistema generale delle agevolazioni previste dal d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 338 del 1989 e, conseguentemente, anche le previsioni dei commi 9 e 10 dell'art. 6 dello stesso d.l., da interpretarsi nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive dev'essere riferita alle posizioni dei soli lavoratori non denunziati o ai quali comunque si riferiscono le violazioni, in ragione del collegamento diretto tra i lavoratori a cui si riferisce l'inadempimento e le sanzioni da applicare.
Cass. civ. n. 11659/2024
La nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale.
Cass. civ. n. 11601/2024
In tema di confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è anzitutto di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., solo se la loro condotta abbia concorso con quella di uno dei predetti soggetti, o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro riguardi, possono essere esperite, ex art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie.
Cass. civ. n. 11482/2024
Ai sensi dell'art. 882, comma 1, c.c., le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto esclusivo di uno dei partecipanti, nel qual caso l'obbligo di riparare il muro comune è posto per l'intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa.
Cass. civ. n. 11375/2024
E' appellabile la sentenza di condanna con cui è applicata la pena dell'ammenda in sostituzione di quella dell'arresto, anche alla stregua del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, che sancisce, in termini di tassatività, l'inappellabilità delle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda.
Cass. civ. n. 11140/2024
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'ente proprietario di una strada si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle condizioni della struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, ivi compresi i cosiddetti "dissuasori di sosta",
Cass. civ. n. 10901/2024
Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (In applicazione del principio, la S.C., in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d'appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado - diversamente individuando l'errore di esecuzione dell'intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto - sia riguardo a quello dedotto con l'atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nell'omessa vigilanza post-operatoria, rilevata solo con l'appello incidentale).
Cass. civ. n. 10720/2024
La tutela inibitoria rientra tra i rimedi previsti dall'art. 2043 c.c. essendo riconducibile alla reintegrazione in forma specifica di cui all'art. 2058 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda spiegata da un concessionario di tre piste di down hill, volta ad ottenere l'ordine al convenuto di non utilizzare le dette piste, ritenendo erroneamente che la rinuncia della parte alle domande riconducibili alle disposizioni di cui agli artt. 2598 e ss. c.c., ma non a quelle spiegate ex art. 2043 c.c., comportasse anche la rinuncia implicita alla domanda inibitoria).
Cass. civ. n. 10394/2024
L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica copre, nei soli confronti del danneggiato e non pure del responsabile, anche il danno dolosamente provocato da quest'ultimo, anche quando l'area di circolazione non risulta ordinariamente adibita a transito, purché l'utilizzazione del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale, come avviene allorché il danno sia determinato dal suo movimento, benché in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva negato l'operatività della polizza RCA in relazione ai danni subiti da una donna in conseguenza del sinistro doloso di cui era stata vittima da parte del conducente di un'autovettura che, dopo averla inseguita, raggiuntala in un campo arato, l'aveva investita per due volte).
Cass. civ. n. 9960/2024
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione, il danno derivante dall'illecito rifiuto dell'amministrazione comunale di addivenire alla stipula della convenzione di lottizzazione, dopo averne approvato il progetto, non va parametrato all'utilità perduta, bensì all'interesse negativo a non essere coinvolti in operazioni rivelatesi inutili, in quanto il carattere ingiustificato del ripensamento integra una violazione del principio dell'"alterum non laedere", sotto forma della lesione della libertà negoziale.
Cass. civ. n. 9757/2024
In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Cass. civ. n. 9756/2024
In tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione.
Cass. civ. n. 9708/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione, in quanto fondata esclusivamente sulla sussistenza, a carico dell'imputato, di un unico precedente penale, con omessa valutazione degli altri documentati elementi, rilevanti per l'accertamento della capacità a delinquere).
Cass. civ. n. 9397/2024
In tema di sostituzione di pene detentive brevi, il disposto di cui all'art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consentendo al giudice di determinare, in maniera personalizzata, il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, lo obbliga ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica dell'imputato, in quanto l'omessa indicazione delle stesse da parte di quest'ultimo non comporta alcuna decadenza ai fini della conversione, non essendo previsto, al riguardo, un onere di allegazione.
Cass. civ. n. 9136/2024
Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni peggiorative per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, senza che si possa considerare come definitivamente acquisito un diritto derivante da una norma collettiva caducata o sostituita da altra successiva, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento concorrente con la fonte individuale, ferma restando la facoltà del lavoratore di rinunciare validamente al trattamento economico individuale che non riguardi l'applicazione di disposizioni inderogabili stabilite dalla legge o dai contratti collettivi, né diritti indisponibili ex art. 2113 c.c. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 2077 c.c. e dei diritti retributivi del lavoratore da parte di un accordo sindacale aziendale che, nell'operare un complessivo riordino del sistema retributivo, ha accorpato alcune indennità accessorie di derivazione collettiva in due nuovi emolumenti condizionati alla presenza in servizio, subordinandone il riconoscimento, per i dipendenti titolari di superminimo pattuito con accordo individuale, alla scelta di rinunciare a questo con accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c.).
Cass. civ. n. 8868/2024
In tema di indennità da occupazione legittima, la Corte di appello, erroneamente adita quale giudice dell'impugnazione, anziché quale giudice competente in unico grado ex art. 20 della l. n. 865 del 1971, ove la domanda di determinazione dell'indennizzo sia stata ritualmente formulata in primo grado, deve comunque decidere nel merito, in ossequio ai principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.
Cass. civ. n. 8826/2024
In caso di illecito ambientale, la prescrizione del credito risarcitorio del proprietario del sito inquinato, non responsabile dell'inquinamento e che ne abbia sostenuto le spese di bonifica, nei confronti del responsabile dell'inquinamento decorre dal momento della prima manifestazione del danno, da identificarsi in quello in cui egli abbia ricevuto l'ingiunzione a provvedere alla bonifica.
Cass. civ. n. 8794/2024
In tema di sanzioni sostitutive, il giudice di primo grado, in sede di condanna dell'imputato, ovvero il giudice di appello, chiamato a pronunciarsi ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sono tenuti a valutare i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. sia i fini della determinazione della pena da infliggere sia, subito dopo, ai fini dell'individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, dovendo esservi tra i due giudizi continuità e non contraddittorietà e favorendosi l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 20-bis cod. pen. quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limiti edittali.
Cass. civ. n. 8778/2024
In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in una fattispecie di compravendita immobiliare inefficace perché stipulata da falsus procurator, aveva condannato al risarcimento dei danni, nei confronti dell'apparente venditore, non solo i notai roganti la falsa procura e la compravendita, ma anche il compratore, rilevando come le condotte dei due notai avevano esaurito fin dall'origine la serie causale del danno evento).
Cass. civ. n. 8586/2024
Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.
Cass. civ. n. 8547/2024
In tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non è viziata da ultrapetizione la decisione di merito che - in caso di domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un congiunto per una responsabilità sanitaria correlata a ritardo diagnostico - accerta che il danno-evento determinato dall'errore medico non è costituito dal decesso, bensì dalla significativa riduzione della durata della vita della vittima, sempre che il giudizio di fatto compiuto nel merito non sia fondato su fatti diversi rispetto a quelli allegati dalla parte con la domanda originaria.
Cass. civ. n. 8543/2024
In tema di responsabilità professionale del notaio, la trascrizione di un atto poi dichiarato inefficace non costituisce illecito permanente, in quanto l'eventuale pregiudizio subito dal terzo non è conseguenza della trascrizione, in sé legittima, ma dell'atto inefficace in base al quale si è proceduto ad essa, sicchè la prescrizione del diritto al risarcimento del danno che si assume causato a terzi dal notaio è soggetta al termine di cui all'art. 2947 c.c., decorrente non dalla cancellazione della formalità, ma dal compimento dell'atto e della correlata pubblicità nei registri immobiliari.
Cass. civ. n. 8429/2024
Non sussiste il rapporto di causalità fra l'evento dannoso costituito dall'epatite contratta in conseguenza di emotrasfusione, praticata nel corso dell'intervento chirurgico richiesto dalle lesioni riportate in un incidente stradale, e la condotta colposa, in violazione delle regole della circolazione stradale che ha cagionato dette lesioni, perché tale evento non integra la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mira a prevenire.
Cass. civ. n. 8248/2024
In tema diffamazione a mezzo stampa, al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in via equitativa, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato.
Cass. civ. n. 8217/2024
In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei relativi danni, neppure mediante riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto illegittima la condotta processuale degli attori, i quali, in seguito ad un sinistro stradale nel quale avevano perso la vita entrambi i genitori, avevano agito con due separati giudizi, chiedendo nell'uno il risarcimento per i danni subiti in conseguenza della morte del padre e, nell'altro, i danni conseguenti alla morte della madre).
Cass. civ. n. 8036/2024
In caso di prestazione sanitaria resa in ambito di pronto soccorso, in presenza di una sintomatologia aspecifica del paziente, la valutazione della diligenza del medico deve essere operata avuto riguardo alla rapidità dell'inquadramento diagnostico e alla determinazione degli accertamenti indispensabili al pronto intervento per confermare la diagnosi e predisporre con speditezza le azioni per la risoluzione della patologia che ha determinato l'accesso al pronto soccorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al ritardo della diagnosi di una mielopatia cervicale in ernie discali, proposta da un paziente che, al momento dell'accesso al pronto soccorso, presentava sintomi non specifici di tale malattia neurologica e tali da indurre alla verifica soltanto dell'alternativa tra una patologia cardiaca e una di rilevanza ortopedica e che era stato dimesso nella stessa giornata, dopo che erano stati esclusi, all'esito di esami strumentali, disturbi cardiaci, con diagnosi di artrosi acromion-claveare sinistra, con segni di conflitto sub acromiale ed artrosi cervicale e consiglio di sottoporsi a visita ortopedica).
Cass. civ. n. 8032/2024
In tema di IVA all'importazione, l'unico soggetto obbligato al pagamento è l'importatore, per la cui individuazione va verificato il reale destinatario della merce, in particolare nel caso in cui non vi sia stata una presentazione del bene in dogana, con la relativa dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, sulla base di plurimi e convergenti elementi indiziari, aveva accertato che il destinatario del bene e, quindi, l'unico soggetto obbligato al pagamento non era il formale proprietario, ma un diverso soggetto, il quale aveva trattato l'acquisto di una imbarcazione all'estero, l'aveva fatta arredare e l'aveva poi effettivamente utilizzata e gestita).
Cass. civ. n. 7923/2024
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Cass. civ. n. 7892/2024
In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo; 3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.
Cass. civ. n. 7834/2024
In tema di norme a tutela della concorrenza e del mercato fissate nella l. n. 287 del 1990, la legittimazione a far valere la violazione del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza spetta non solo agli imprenditori, ma a tutti i soggetti del mercato che hanno subito un danno dal comportamento anticoncorrenziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimati ad agire per far valere la violazione della normativa antitrust coloro che avevano rilasciato, in favore di un istituto di credito, una fideiussione che riproduceva il tenore letterale dello schema ABI frutto di una intesa vietata).
Cass. civ. n. 7789/2024
La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la responsabilità, ex art. 2051 c.c., di una società, quale proprietaria e custode di un cancello, il cui crollo aveva provocato un infortunio, in quanto la parte ricorrente non aveva provato che il crollo fosse stato causato dal fatto del terzo o da un evento imprevedibile o eccezionale e, pur essendo rimasta ignota la causa remota di detto crollo, risultava provata la derivazione del danno dalla res).
Cass. civ. n. 7716/2024
L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, aderendo incondizionatamente alla decisione di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria per responsabilità sanitaria, si era limitata a recepire le conclusioni della C.T.U. circa la non diagnosticabilità, in base agli esami ecografici del feto, della sindrome di Apert, senza esaminare il diverso profilo di colpa, pure contestato e fatto oggetto di specifici rilievi critici del consulente di parte, relativo alla mancata rilevazione di una diversa morfologia del feto).
Cass. civ. n. 7613/2024
In caso di cessione totalitaria di partecipazioni societarie, l'imposta di registro è liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa, parte I, del TUR, anche in presenza della pattuizione di clausole di "price adjustment" o di "indemnity" - rivolte, rispettivamente, alla revisione del corrispettivo o a prestare una garanzia assicurativa, in ragione di sopravvenienze idonee ad incidere sul valore del patrimonio netto della società, per determinare il prezzo delle azioni o delle quote al momento della cessione - poiché all'amministrazione finanziaria, in assenza di elementi extratestuali o atti collegati, è preclusa la riqualificazione quale cessione indiretta di azienda, ai sensi dell'art. 20 del TUR, dal momento che la suddetta pattuizione non è idonea ad alterare la causa, né a mutare l'oggetto del contratto di cessione di partecipazioni societarie.
Cass. civ. n. 7495/2024
In caso di cessione totalitaria di partecipazioni societarie, l'imposta di registro è sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa parte I, TUR, poiché è preclusa all'Amministrazione finanziaria - in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in virtù dell'art. 20 TUR, restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua intrinseca natura ed i suoi effetti giuridici, il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali.
Cass. civ. n. 7470/2024
La cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d'azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d'azienda, in mancanza di elementi intrinseci all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti.
Cass. civ. n. 7366/2024
La cancellazione dall'elenco dei vigili del fuoco volontari, in ragione dell'incompatibilità prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 76 del 2004, va disposta solo in caso di effettivo svolgimento delle attività espressamente indicate nella citata norma (amministratore di società o titolare di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio; titolare di istituto, ente, studio professionale che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio), restando escluso, in forza di interpretazione necessariamente restrittiva, che possano rilevare anche la potenziale idoneità dell'iscritto all'albo a eseguire lavori in materia antincendio o il semplice esercizio, da parte del medesimo, di un'attività professionale nel cui ambito di svolgimento potrebbero astrattamente rientrare tali lavori.
Cass. civ. n. 7225/2024
Il ritardo nella denunzia della malattia contratta dal titolare o socio dell'impresa artigiana comporta solo la decurtazione o la perdita dell'indennità temporanea, senza l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 11, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in ragione della parificazione della disciplina della malattia professionale a quella dell'infortunio, desumibile dall'interpretazione letterale e anche logico-sistematica degli artt. 52, 203 e 131 del d.P.R. cit.
Cass. civ. n. 7203/2024
La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente; conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost.
Cass. civ. n. 7073/2024
L'entrata in vigore della l. n. 97 del 2013 (che, modificando l'art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha concentrato la legittimazione attiva in capo al Ministero dell'Ambiente) non fa venir meno la legittimazione dei soggetti o enti territoriali diversi dallo Stato a coltivare i giudizi di risarcimento del danno ambientale precedentemente instaurati, né determina l'inammissibilità della domanda risarcitoria per equivalente che vi sia stata eventualmente proposta, ferma restando la necessità di coordinarne la statuizione di accoglimento con le prescrizioni della nuova disciplina, alla cui stregua il giudice è tenuto ad individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e a determinarne il costo, il cui rimborso potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti nel caso di omessa o incompleta esecuzione delle stesse.
Cass. civ. n. 6960/2024
La satira - estrinsecazione del diritto di critica attraverso l'enfatizzazione e la deformazione della realtà - è sottratta al requisito di verità, in quanto esprime un giudizio ironico su un fatto con l'inverosimiglianza e l'iperbole e anche attraverso l'uso di espressioni o immagini lesive dell'altrui reputazione, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità al perseguito scopo di denuncia sociale o politica, da valutare in relazione alla rilevanza dell'interesse del pubblico all'esposizione del fatto con tale forma ovvero alla dimensione pubblica della vicenda o alla notorietà delle persone colpite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - nel ritenere diffamatoria la pubblicazione di una fotografia, con relativa didascalia, di una persona a corredo di un articolo satirico riguardante la vicenda giudiziaria penale di un ex Presidente del Consiglio dei ministri, notissimo uomo politico e imprenditore, all'indomani della sua assoluzione in appello - aveva omesso ogni esame del contesto socio-culturale in cui si inseriva l'articolo satirico e delle reazioni dell'opinione pubblica alla notizia dell'assoluzione).
Cass. civ. n. 6895/2024
Nell'opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di una condanna penale al pagamento di una provvisionale, non è consentito contestare il diritto di agire in executivis deducendo l'assenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso ed il pregiudizio lamentato dalla parte civile, perché l'instabilità della provvisionale - provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione "sine tempore" (e anche travolto) in un ordinario giudizio civile - non investe ogni possibile aspetto del rapporto risarcitorio, posto che detta condanna è invece munita di una circoscritta efficacia preclusiva nel giudizio civile avente ad oggetto il danno derivante dal reato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione a precetto proposta dall'intimato, riconosciuto penalmente responsabile del reato di bancarotta colposa semplice e condannato al pagamento di una provvisionale nei confronti di tutti gli obbligazionisti costituitisi parte civile, con cui si deduceva l'inesistenza del credito risarcitorio degli intimanti obbligazionisti di società del gruppo diverse da quella di cui aveva causato il dissesto e di quelli divenuti obbligazionisti in data successiva a quella in cui aveva cessato la carica di consigliere di amministrazione).
Cass. civ. n. 6737/2024
La domanda di restituzione di pagamenti (diversi dall'oblazione) per la sanatoria di un immobile abusivo non va proposta nei confronti dell'Erario, che è individuato dall'art. 34 della l. n. 47 del 1985 quale destinatario della sola oblazione, bensì - avuto riguardo alla legittimazione passiva dell'accipiens ex art. 2033 c.c. - del soggetto che ha indebitamente percepito dette somme. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva ritenuto la Regione ed il Comune privi di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione, rispettivamente, dell'addizionale regionale e degli oneri concessori).
Cass. civ. n. 6287/2024
Il giudicato formatosi in relazione ad una domanda di pagamento di retribuzioni presuppone l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., ma non preclude la proposizione di una ulteriore domanda, relativa al medesimo rapporto, che abbia ad oggetto la richiesta di un corrispettivo ai sensi dell'art. 2222 c.c., in quanto si tratta di domande diverse ed incompatibili per la loro evidente alternatività.
Cass. civ. n. 5996/2024
In tema di imposta di registro, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla registrazione d'ufficio, in mancanza di richiesta dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 15, lett. c), del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR), solo per accertare la conclusione di un contratto verbale che non è stato oggetto di registrazione, ma non anche per contestare atti o negozi che sono stati regolarmente sottoposti a registrazione, attribuendovi un diverso significato o negandone la sostanza economica, dovendo, in tali diverse posizioni, procedere ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, fermo il divieto di usare elementi extratestuali, o in base all'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000.
Cass. civ. n. 5922/2024
L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico. (Nella specie, relativa alle lesioni occorse ad un paziente a seguito dell'errata esecuzione dell'anestesia nell'ambito di un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, nel rigettare la domanda sull'erroneo presupposto che competesse all'attore l'onere di provare la condotta imperita del medico, aveva omesso di formulare qualsivoglia valutazione, in punto di nesso causale, degli elementi di prova dallo stesso forniti e delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, che pure avevano individuato una relazione probabilistica tra la manovra anestesistica e i postumi neurologici ed ortopedici reliquati).
Cass. civ. n. 5817/2024
In tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. subisce un'eccezione ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore.
Cass. civ. n. 5787/2024
Il danno da lesione della capacità di guadagno, derivante dall'invalidità permanente parziale causata a una persona che, al momento del fatto illecito, non svolgeva alcuna attività lavorativa, deve essere liquidato prendendo, quale base reddituale, quella corrispondente all'attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto l'evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva parametrato la liquidazione del danno subito da una persona che aveva conseguito il diploma in geometria e che si era iscritta al relativo esame di abilitazione, al reddito medio di un geometra abilitato alla professione, rilevando che la concreta individuazione di un reddito di lavoro a cui il danneggiato possa ragionevolmente aspirare esclude il ricorso al criterio residuale del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 c.ass.).
Cass. civ. n. 5769/2024
In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova).
Cass. civ. n. 5701/2024
In tema di diffamazione, nell'ipotesi di comunicazione con una unica persona, l'elemento oggettivo dell'illecito, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, sussiste solo nell'ipotesi in cui l'agente esprima la volontà o ponga in essere un comportamento tale da provocare l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario, non essendo sufficienti a far ritenere l'implicita accettazione, da parte del mittente, del rischio di diffusione le caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell'illecito in presenza di più comunicazioni, ma tutte indirizzate, sul canale Facebook privato, ad un singolo destinatario, non potendo presumersi che i messaggi inviati tramite social network sui canali di posta privati siano, di per sé, destinati alla diffusione ad altre persone).
Cass. civ. n. 5480/2024
L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge.
Cass. civ. n. 5380/2024
Nell'ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c.c., il danno risarcibile corrisponde al minor vantaggio o al maggior aggravio economico rispetto alle diverse condizioni alle quali sarebbe stato concluso il contratto in mancanza della condotta dolosa, nonché agli ulteriori pregiudizi correlati alla lesione dell'interesse positivo sotteso all'accordo, ove discendenti dalla suddetta condotta alla stregua dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, con riferimento alla responsabilità precontrattuale dei promittenti alienanti per aver sottaciuto, in sede di conclusione del contratto preliminare di compravendita di un immobile, la circostanza che quest'ultimo fosse gravato da servitù di passaggio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel commisurare il risarcimento al minor valore di scambio che sarebbe stato attribuito al bene ove fosse stata conosciuta la servitù, aveva escluso la risarcibilità del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese sopportate per addivenire a una soluzione transattiva con i relativi titolari, ritenendolo non causalmente riconducibile al contegno decettivo).
Cass. civ. n. 5316/2024
Le prestazioni accessorie rese dalla società datrice di lavoro, ex art. 2345 c.c., a favore di altra società, in quanto socia della stessa, ed aventi contenuto omogeneo a quello delle prestazioni di lavoro rese dai dipendenti a favore della prima, non hanno rilevanza nei confronti dei lavoratori, in quanto essi sono terzi rispetto al rapporto societario, sicché tra la società datrice di lavoro e la s.p.a. è configurabile, rispetto ai lavoratori, un rapporto di appalto di servizi; ne consegue che il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, ex art. 29 del d.lgs. 276 del 2003, per cui deve escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della società committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga aperta una procedura concorsuale nei confronti della società appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilità tra le azioni esperibili nei confronti delle due società. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, pur avendo qualificato il rapporto tra le due società alla stregua di un appalto di servizi, aveva dichiarato improcedibile l'azione diretta intentata nei confronti della committente dai dipendenti della società posta in liquidazione coatta amministrativa).
Cass. civ. n. 5277/2024
In tema di diffamazione, ove le dichiarazioni che si assumono offensive siano state rese, in funzione difensiva, in seno a un procedimento disciplinare, la verifica dell'eventuale riconducibilità delle stesse nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di difesa dev'essere compiuta in via logicamente preliminare rispetto all'accertamento della sussistenza dei presupposti della speciale esimente di cui all'art. 598 c.p. (Nella specie, la S.C., con riferimento alle dichiarazioni rese, in un procedimento disciplinare, da due commercialisti nei riguardi di un collega che aveva presentato un esposto nei loro confronti, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrato il reato di diffamazione, senza verificare se le stesse si fossero mantenute nei limiti del legittimo esercizio del diritto di difesa e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria, in considerazione della mancanza di allegazione e prova della diffusione delle suddette dichiarazioni al di fuori del procedimento in questione).
Cass. civ. n. 5268/2024
La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del condominio, condannato alla restituzione di somme, indebitamente transitate sul suo conto corrente, essendo stato accertato che le predette fossero provenienti dal conto corrente relativo ad altro condominio gestito dal medesimo amministratore).
Cass. civ. n. 5212/2024
Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, secondo periodo, c.c., nella nozione di sentenza penale irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella di non luogo a procedere ex art.425 c.p.p., in coerenza con la ratio della disposizione citata di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio previsto per il reato, nei casi in cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato.
Cass. civ. n. 5131/2024
In caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato.
Cass. civ. n. 5061/2024
L'accertata insussistenza degli estremi del mobbing in ambito lavorativo non esime il giudice di merito dal verificare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest'ultimo l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo.
Cass. civ. n. 4955/2024
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'attività di qualificazione giuridica di un fatto, così come emerge nella sua realtà storica dagli atti del processo di merito e dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, è suscettibile di verifica e riesame in sede di legittimità, anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto il carattere diffamatorio di un articolo di stampa, applicando erroneamente i principi che presiedono all'esercizio del diritto di critica ed omettendo di valutare la fattispecie concreta nella più specifica dimensione del c.d. giornalismo d'inchiesta).
Cass. civ. n. 4934/2024
In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello.
Cass. civ. n. 4798/2024
In tema di imposta di registro, gli atti diversi ed ulteriori rispetto a quello oggetto di registrazione, realizzati in precedenza e caratterizzati da funzione ed effetti propri, integrano elementi extratestuali non suscettibili di considerazione ai fini della riqualificazione ex art. 20 TUR, ancorché menzionati, enunciati o riportati nell'atto da registrare.
Cass. civ. n. 4664/2024
La nozione di mobbing - come quella di straining - è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro; pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento da mobbing per l'assenza di comportamenti intenzionalmente vessatori, senza verificare se le condotte datoriali avevano generato un ambiente logorante e "stressogeno" per il dipendente).
Cass. civ. n. 4658/2024
La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della morte intervenuta, a causa di precedente contagio da emotrasfusioni infette, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla diagnosi di cirrosi epatica da HCV, aveva liquidato il danno biologico invocato iure hereditatis dagli attori rapportandolo all'invalidità permanente, anziché all'invalidità temporanea).
Cass. civ. n. 4578/2024
In tema di locazione, il diritto al risarcimento dei danni patiti dal conduttore della cosa locata trova la sua fonte nel contratto e nell'art. 1581 c.c., che richiama l'art. 1578 c.c. (vizi della cosa locata), e non nell'art. 2051 c.c., il quale si applica nella sola ipotesi di danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza impugnata che aveva fondato la condanna al risarcimento dei danni, subiti dal conduttore in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi a causa di vizi interessanti la copertura del capannone locato, sull'art. 2051 c.c.).
Cass. civ. n. 4415/2024
In tema di responsabilità derivante da emotrasfusioni con sangue infetto, la compensatio lucri cum damno fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno opera anche nel caso di apparente non coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza (nella specie, rispettivamente, la regione e il commissario liquidatore dell'USL, da un lato, e il Ministero della Difesa dall'altro), nonostante quest'ultimo, ai sensi della legge suddetta, non sia abilitato ad agire in surrogazione nei confronti del primo, allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile.
Cass. civ. n. 4289/2024
Reddito effettivamente percepito dalla vittima - Cessazione del rapporto lavorativo - Stato di disoccupazione - Applicabilità - Condizioni e limiti. In tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale.
Cass. civ. n. 4288/2024
Il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c. (Nella specie la S.C. ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. di un Comune in relazione ai danni causati ad un fondo non dal crollo della strada comunale, già risarciti in altra sede, bensì dall'esecuzione delle opere di ripristino appaltate dalla Regione).
Cass. civ. n. 4252/2024
In tema di valutazione della prova, l'avvenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa che non si sia costituita parte civile non ne mina la credibilità come testimone, trovandosi altrimenti la predetta nell'anomala condizione di dover rinunciare all'esercizio del diritto riconosciutole dall'ordinamento in conseguenza dell'illecito subito per poter essere creduta. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che non è offerta al giudice alcuna prova della penale responsabilità in conseguenza dell'avvenuto risarcimento del danno, essendo questo un istituto privatistico, non suscettibile di essere inteso come una confessione tacita, giudiziale o extragiudiziale).
Cass. civ. n. 4214/2024
In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria.
Cass. civ. n. 4105/2024
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è ravvisabile una mutatio libelli qualora a fondamento della domanda venga dedotta, inizialmente, la violazione del requisito della continenza formale (nella specie l'illecito accostamento del calciatore al giro delle scommesse clandestine) e, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., la violazione del requisito della verità (intesa come omessa informazione del dubbio che gli inquirenti avrebbero formulato circa la vera identità del calciatore citato nelle intercettazioni), posto che il thema decidendum, costituito dall'accertamento della sussistenza dei presupposti della diffamazione a mezzo stampa a fini risarcitori, rimane immutato.
Cass. civ. n. 3973/2024
Ai fini dell'applicazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'appartenente al nucleo familiare del coltivatore diretto, il quale chieda l'affermazione anche nei suoi riguardi della qualifica, deve allegare e provare, da un lato, il requisito della abitualità dell'attività manuale nella coltivazione dei terreni o nell'allevamento del bestiame - di modo che l'attività in questione abbia la caratteristica della prevalenza, per essere svolta in misura tale da impegnare il familiare per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca per lui la maggior fonte di reddito - e, dall'altro, che la forza lavoro dell'intero nucleo non sia inferiore ad un terzo di quella necessaria per la coltivazione del fondo.
Cass. civ. n. 3917/2024
La responsabilità risarcitoria del consulente tecnico d'ufficio per i danni arrecati alle parti, prevista dall'art. 64 c.p.c., è diretta ed esclusiva, non essendo ipotizzabile una concorrente responsabilità del Ministero della Giustizia, e non è limitata alla colpa grave, rispondendo il perito per i danni provocati alle parti da un suo comportamento doloso o colposo. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva affermato il difetto di legittimazione passiva, rispetto alla domanda risarcitoria delle parti civili, dei consulenti tecnici designati dal P.M. in sede di indagini preliminari, perché operanti esclusivamente quali ausiliari del giudice in funzione del superiore interesse della giustizia).
Cass. civ. n. 3755/2024
La cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni causati dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte dell'autorità amministrativa competente spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché si risolve nella contestazione circa l'omesso o cattivo (in tempi e modi non congrui) esercizio di un dato potere da parte dell'Amministrazione, donde la posizione giuridica soggettiva del danneggiato è costituita dall'interesse legittimo al corretto esercizio di tale potere; sussiste, per converso, la giurisdizione del giudice ordinario nell'ipotesi di responsabilità civile della P.A. per lesione del legittimo affidamento del privato da contatto sociale "qualificato", ovvero in quella in cui, sebbene l'inerzia della P.A. sia collegata al mancato esercizio di attività provvedimentale, la stessa assuma natura di attività vincolata. (Nella specie, la S.C. - in relazione a domanda risarcitoria di una società, riferita ai ritardi di un Comune nel completamento di opere viarie, rientranti in quelle di urbanizzazione primaria previste nel P.R.G. e disciplinate da apposita convenzione, nonché nella conclusione del procedimento per l'espropriazione e la demolizione di un rudere di proprietà di terzi ubicato sulla direttrice stradale incompiuta - ha confermato la sentenza impugnata, affermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione sia all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, sia all'art. 133, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 104 del 2010).
Cass. civ. n. 3596/2024
Nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal promissario acquirente in favore del mediatore, la legittimazione passiva alla ripetizione dell'indebito oggettivo in ordine alla somma versata spetta al mediatore, ove non risulti che questi abbia incassato la somma in rappresentanza del promittente alienante.
Cass. civ. n. 3513/2024
In tema di dirigenza medica, la retribuzione di posizione variabile non contrattuale non può essere corrisposta ai dirigenti in assenza di provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi; pertanto, ove la P.A. effettui illegittimamente il relativo pagamento in favore di alcuni di tali dirigenti, gli altri, che da tale pagamento siano stati esclusi, non possono dolersi dell'avvenuta disparità di trattamento, dovendo, piuttosto, il datore di lavoro recuperare quanto indebitamente versato a coloro che non ne avevano diritto.
Cass. civ. n. 3417/2024
La condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva di una pena detentiva breve costituisce titolo idoneo alla revoca - ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen. - della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente condanna.
Cass. civ. n. 3231/2024
In caso di riorganizzazione delle articolazioni territoriali del servizio sanitario nazionale tramite fusione, per incorporazione, di due o più AUSL preesistenti in un'unica Azienda ULSS, qualora l'evento dannoso subito da un paziente sia conseguito al contatto con più strutture confluite nell'incorporante, quest'ultima ha interesse all'accertamento del nesso causale tra l'attività svolta in ciascuna struttura e il danno, nonché alla ripartizione della responsabilità tra le due strutture, sia al fine di essere garantita dalle assicurazioni di ciascuna incorporata, sia per potersi rivalere nei confronti dei sanitari responsabili, in proporzione delle rispettive responsabilità.
Cass. civ. n. 3184/2024
L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.
Cass. civ. n. 2840/2024
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, la "compensatio" è rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato la sindacabilità del mancato esercizio del potere di acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. in un caso in cui l'erogazione dell'indennizzo, ammessa dall'avente diritto senza indicare l'importo riscosso, era stata effettuata non dal predetto Ministero, ignaro perciò dell'esatto ammontare percepito, ma dalla Regione Sicilia).
Cass. civ. n. 2725/2024
In tema di danni lungolatenti da emotrasfusione, il momento della contrazione della malattia è di per sé irrilevante a fini risarcitori; quanto ai successivi momenti, la manifestazione di sintomi incidenti sull'integrità fisica può radicare il diritto al risarcimento del danno biologico, mentre l'acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata, eventualmente anche precedente all'apparizione dei sintomi, può far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza.
Cass. civ. n. 2694/2024
Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia "ex tunc", poiché rileva la continuità giuridica di quest'ultimo, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell'incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro. Ne consegue che la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con la medesima efficacia "ex tunc", esponendo l'interessato all'azione di ripetizione a titolo d'indebito, da parte del soggetto erogatore della pensione, delle relative somme.
Cass. civ. n. 2691/2024
In caso di riforma della sentenza di condanna dell'ente previdenziale al pagamento di somme in favore del lavoratore, il predetto ente ha diritto di ripetere quanto il lavoratore medesimo abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
Cass. civ. n. 2539/2024
In tema di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, ai fini della liquidazione equitativa, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, non avendo valore normativo, non vincolano il giudice al rispetto degli importi ivi indicati; esse, tuttavia, costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto.
Cass. civ. n. 2422/2024
In tema di misure di sicurezza detentive, quando l'applicazione consegua alla dichiarazione di delinquenza abituale adottata ai sensi dell'art. 102 cod. pen., il limite di durata massima, previsto dall'art. 1, comma 1-quater, d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, coincide con la pena massima edittale prevista per il delitto più grave tra quelli per i quali il soggetto ha riportato una delle condanne valutate ai fini della declaratoria di abitualità.
Cass. civ. n. 2340/2024
In tema di risarcimento dei danni da emotrasfusione, gli interessi sul credito risarcitorio decorrono dal momento di manifestazione dei sintomi della malattia contratta in ragione delle trasfusioni infette e non dall'epoca a cui queste risalgono, in quanto il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, fino a che tali conseguenze non si manifestano, difetta un danno risarcibile.
Cass. civ. n. 2232/2024
Il contratto di appalto avente ad oggetto l'allestimento di un bene, con affidamento in custodia all'appaltatore, non dispiega effetti protettivi a favore del terzo proprietario diverso dal committente, atteso che, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di efficacia limitata alle parti degli effetti negoziali di cui all'art. 1372, comma 2, c.c.; ne discende che le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento contrattuale nei confronti dei terzi hanno natura riflessa e comportano una responsabilità che è di tipo extracontrattuale, soggetta al termine di prescrizione quinquennale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto, per intervenuta prescrizione quinquennale, della domanda svolta dalla proprietaria di un natante, posto sotto sequestro e successivamente affidato dalla Guardia di finanza in custodia a una società appaltatrice, di risarcimento del danno patito in conseguenza della distruzione del bene a seguito di un incendio).
Cass. civ. n. 2223/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in quanto indicativa della volontà dell'imputato di eseguire la pena, comporta l'implicita rinuncia alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, con conseguente preclusione della formulazione, in sede di gravame, di doglianze riguardanti il difetto di motivazione circa il diniego del beneficio, attesa l'incompatibilità tra i due istituti.
Cass. civ. n. 2203/2024
In tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale lamentato dagli attori quale conseguenza di una frana, causata da lavori eseguiti dalla convenuta nel suo fondo, verificatasi a poca distanza dalla loro abitazione sulla base della verosimiglianza e della gravità del timore di abitare nelle vicinanze di un'area interessata da eventi franosi, senza accertare se l'allegazione degli attori fosse idoneamente circostanziata per la necessaria verifica in concreto della gravità della lesione del diritto e della serietà del danno, tenuto conto che la stessa riconducibilità del "rischio frana" nell'ambito delle immissioni intollerabili avrebbe dovuto essere oggetto di adeguata valutazione).
Cass. civ. n. 1992/2024
In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione.
Cass. civ. n. 1763/2024
In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio.
Cass. civ. n. 1607/2024
In tema di danno patrimoniale da lesione della salute ove, in conseguenza dell'illecito, il danneggiato abbia subito una perdita della capacità lavorativa specifica e un conseguente demansionamento che abbia determinato una riduzione della retribuzione precedentemente percepita, è risarcibile, a titolo di danno futuro, da valutare in via prognostica, non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori ed i probabili aumenti retributivi, in ossequio al principio di integralità del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nella liquidazione del danno patrimoniale, non aveva tenuto conto delle somme che il danneggiato avrebbe percepito a titolo di indennità per la specifica prestazione di macchinista precedentemente svolta alle dipendenze di Trenitalia S.p.A., e che, a seguito dei postumi permanenti riportati in un incidente stradale, consistenti in "acufeni con ipoacusia", non aveva più potuto svolgere, con conseguente suo impiego in mansioni tecnico amministrative presso la stessa società).
Cass. civ. n. 1262/2024
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il proprietario del fondo dal quale si sia propagato un incendio è responsabile dei danni causati ad altro fondo, senza che sia necessaria una indefettibile contiguità fisica tra il fondo originante e quello danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità della proprietaria del fondo dal quale aveva avuto origine l'incendio, poi propagatosi in quello del danneggiato dopo aver attraversato un fondo intermedio di proprietà di un terzo estraneo al giudizio).
Cass. civ. n. 1188/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta).
Cass. civ. n. 1107/2024
In tema di riscossione di contributi previdenziali da parte dell'agente della riscossione e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, tali essendo quelli non riscossi e non riversati, dunque, alla Cassa, ancorché in presenza di alcuni adempimenti, l'annullamento dei crediti iscritti nei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 costituisce, del tutto indipendentemente dall'importo degli stessi, un effetto legale, che non presuppone la dimostrazione dell'avvenuta trasmissione del relativo elenco all'ente creditore, non sussistendo alcuna disposizione che lo preveda espressamente come condizione necessaria per il discarico.
Cass. civ. n. 822/2024
L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d'ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti).
Cass. civ. n. 396/2024
Il lavoro intramurario svolto dal detenuto in favore dell'amministrazione penitenziaria è del tutto equiparabile al lavoro ordinario anche ai fini previdenziali e la relativa tutela non è esclusa dalle peculiarità della regolamentazione normativa del rapporto.
Cass. civ. n. 378/2024
In tema di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, in violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 276 del 2003 nella formulazione ratione temporis vigente, non comporta una nullità parziale del contratto ex art. 1419, comma 2, c.c., ma una nullità cui consegue, in assenza di diversa previsione di legge, l'effetto caducatorio non retroattivo ai sensi dell'art. 2126 c.c., cosicché deve escludersi la sua conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche ai soli effetti del rapporto previdenziale, non rinvenendosi disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale e per quello di lavoro.
Cass. civ. n. 252/2024
In caso di occupazione sine titulo di un immobile di proprietà comunale da parte di un ufficio giudiziario, non è configurabile un danno in re ipsa, pari al valore locatizio del bene, per l'amministrazione del Comune, che è tenuto a sostenere le spese per la locazione degli uffici giudiziari in forza dell'art. 1, comma 1, n. 2, l. n. 392 del 1941. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, dopo aver condannato il Ministero della Giustizia al rilascio dell'immobile occupato da uffici del CISIA, aveva rigettato la domanda risarcitoria, in mancanza di prova di un danno maggiore di quello corrispondente alla perdita dei canoni locativi).
Cass. civ. n. 51557/2023
Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 51452/2023
In tema di responsabilità per colpa, l'utilizzatore "uti dominus" di un bene è titolare, nella qualità di custode dello stesso, di una posizione di garanzia ex art. 40, comma secondo, cod. pen., anche nel caso in cui non ne sia proprietario. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di assoluzione dal delitto di omicidio colposo del titolare di un agriturismo, al quale era stata addebitata la caduta di una cliente, originata dal cedimento della recinzione di un'area, sul rilievo che il custode è tenuto a segnalare i pericoli correlati al suo utilizzo, in ragione della prossimità alla fonte di pericolo).
Cass. civ. n. 48579/2023
Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, al fine di escludere l'applicabilità della disciplina transitoria, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022).
Cass. civ. n. 47307/2023
L'amministratore giudiziario di beni sottoposti a misura di prevenzione reale è legittimato a proporre querela in relazione a reati commessi in danno di tali beni, senza la previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, in quanto detentore qualificato dei medesimi. (Fattispecie relativa a beni, oggetto del delitto di invasione arbitraria di immobili, sequestrati nell'ambito di una procedura di prevenzione, rispetto ai quali non era ancora intervenuto il decreto di confisca, con conseguente apprensione al patrimonio dello Stato).
Cass. civ. n. 47128/2023
E' sottratto alla cognizione del giudice di appello l'accertamento di ufficio della pericolosità sociale dell'imputato, in mancanza di specifica impugnazione della statuizione della sentenza riguardante la misura di sicurezza.
Cass. pen. n. 32372/2017
La verifica della giurisdizione, che precede logicamente ogni altro tipo di indagine rimesso alla cognizione del giudice, ha carattere dinamico, dovendo il difetto di giurisdizione essere rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, secondo la disciplina dettata dall'art. 20 cod. proc. pen., ed implica il potere-dovere del giudice di controllare costantemente, per tutto il corso del processo, se i fatti che formano il contenuto dell'imputazione rientrino nell'ambito della propria giurisdizione, dovendo dichiararne il difetto non appena gli elementi di prova raccolti modifichino la struttura e l'impianto originari dell'imputazione facendola esorbitare dalla sfera cognitiva assegnatagli dall'ordinamento.
Cass. pen. n. 4060/2008
La verifica della giurisdizione, che precede logicamente ogni altro tipo di indagine rimesso alla cognizione del giudice, ha carattere dinamico, dovendo il difetto di giurisdizione essere rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, secondo la disciplina dettata dall'art. 20 c.p.p. Pertanto il giudice, sin dall'inizio del procedimento, ha il potere-dovere di controllare se i fatti che formano il contenuto dell'imputazione rientrino nell'ambito della propria giurisdizione. Un simile controllo deve, poi, svilupparsi per tutto il successivo corso del processo alla stregua delle risultanze probatorie via via acquisite, nel senso che il giudice deve costantemente verificare, anche ex officio i presupposti fattuali e normativi dai quali dipende la titolarità della giurisdizione e deve dichiararne il difetto non appena gli elementi di prova raccolti modifichino la struttura e l'impianto originari dell'imputazione facendola esorbitare dalla sfera cognitiva assegnatagli dall'ordinamento.
Cass. pen. n. 12775/2007
Stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza dichiarativa di incompetenza per qualsiasi causa non è impugnabile e non è ricorribile per cassazione, potendo dar luogo soltanto a un conflitto di giurisdizione o di competenza.
Cass. pen. n. 25/1999
È giuridicamente inesistente il provvedimento giurisdizionale che, quantunque materialmente esistente e ascrivibile a un giudice, sia tuttavia privo del requisito minimo della provenienza da un organo giudiziario investito del potere di decisione in una materia riservata agli organi della giurisdizione penale e, come tale, risulti esorbitante, siccome invasivo dello specifico campo riservato al giudice penale, dai limiti interni e oggettivi che, alla stregua dell'ordinamento positivo, discriminano il ramo civile e quello penale nella distribuzione della jurisdictio. (Fattispecie relativa a un'ordinanza del tribunale civile, ritenuta viziata da difetto assoluto di giurisdizione, di accoglimento del ricorso di difensore avverso decreto di Gip militare in materia di liquidazione dei compensi professionali a norma della legge n. 217 del 1990).