Cass. pen. n. 25 del 6 dicembre 1999
Testo massima n. 1
È giuridicamente inesistente il provvedimento giurisdizionale che, quantunque materialmente esistente e ascrivibile a un giudice, sia tuttavia privo del requisito minimo della provenienza da un organo giudiziario investito del potere di decisione in una materia riservata agli organi della giurisdizione penale e, come tale, risulti esorbitante, siccome invasivo dello specifico campo riservato al giudice penale, dai limiti interni e oggettivi che, alla stregua dell'ordinamento positivo, discriminano il ramo civile e quello penale nella distribuzione della jurisdictio. (Fattispecie relativa a un'ordinanza del tribunale civile, ritenuta viziata da difetto assoluto di giurisdizione, di accoglimento del ricorso di difensore avverso decreto di Gip militare in materia di liquidazione dei compensi professionali a norma della legge n. 217 del 1990).
Testo massima n. 2
Le cause che determinano l'inefficacia della custodia cautelare, non agendo sul piano della legittimità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, debbono esser fatte valere attraverso l'istanza di revoca di cui all'art. 306 c.p.p. ed i successivi rimedi dell'appello e del ricorso per cassazione; qualora tuttavia con il ricorso avverso la decisione di riesame la perdita di efficcia del provvedimento coercitivo sia prospettata insieme alle censure sulla legittimità originaria dello stesso, opera la vis attrattiva del proposto gravame e si radica la competenza del giudice di legittimità, con la conseguenza che se l'eccezione di inefficacia sopravvenuta è fondata si evita il ritardo nella decisione de libertate.