12 Mag Art. 19 — Provvedimenti sulla riunione e separazione
1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 14592/2015
La riunione e la trattazione congiunta in fase d’appello di procedimenti celebrati nei confronti di più coimputati con riti diversi [nella specie, l’uno con rito ordinario e l’altro con rito abbreviato] non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesistenza di tali procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i diversi regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.
Cass. pen. n. 42990/2008
È inoppugnabile il provvedimento di riunione o di separazione dei procedimenti.
Cass. pen. n. 5193/1998
La disposizione di cui all’art. 19 c.p.p. — relativa alla separazione dei processi — si riferisce soltanto alla fase processuale e non anche a quella delle indagini preliminari, e per la sua mancata osservanza non sono previsti né alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione.
Cass. pen. n. 1720/1996
Diversamente dal codice di rito civile, dove il principio di verità del procedimento di gravame si realizza con la necessità del simultaneus processus attraverso la previsione che le diverse impugnazioni contro la medesima sentenza devono, in ogni caso, essere decise con unica pronuncia e non con pronunce l’una distinta dall’altra, nel codice di procedura penale un analogo precetto di inderogabilità alla regola del simultaneo processo non è stato espressamente stabilito. Con la conseguenza che, nella esplicitazione di due autonome facoltà di impugnazione del medesimo provvedimento, la trattazione unitaria di entrambe, cui si può pervenire attraverso lo strumento della riunione [art. 19 c.p.p.], non è imposta come necessitata, ma è consigliata come ragionevole ed affidata a provvedimento del giudice che, anche per il procedimento di impugnazione, deve ritenersi a carattere meramente ordinatorio e discrezionale, sottratto ad ogni mezzo di impugnazione.
Cass. pen. n. 5953/1996
La separazione dei processi prevista dall’art. 19 c.p.p. attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, che nell’interesse superiore della giustizia, previa audizione delle parti, può adottare tale provvedimento, onde consentire la rapida definizione delle posizioni di alcuni imputati [per esempio detenuti]. Tuttavia, poiché per l’ordinanza che dispone la separazione dei processi non è prevista alcuna sanzione di nullità nel caso di mancata audizione delle parti, la sua impugnazione non può ritenersi consentita, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
Cass. pen. n. 12729/1994
La separazione dei processi è istituto tipicamente processuale, governato da precise regole di rito anche in vista di consentire alle parti di avanzare le loro ragioni e che, dunque, può scaturire solo da un vero e proprio provvedimento giurisdizionale adottato dal giudice, nella forma dell’ordinanza e nel rispetto del contraddittorio e che, per sua natura, non può riferirsi alla fase delle indagini preliminari.
Cass. pen. n. 1611/1994
In tema di impugnazione, il provvedimento con il quale il giudice di cognizione ordina la separazione dei procedimenti, mediante stralcio delle posizioni di taluno degli imputati, ha natura ordinatoria e, per il principio di tassatività delle impugnazioni, deve ritenersi inoppugnabile.
Cass. pen. n. 2383/1993
Il codice di procedura penale del 1988 ha inteso accentuare l’interesse di ogni soggetto alla rapida definizione del processo che può essere influenzata dalla separazione o dalla riunione con altri processi. Di conseguenza, innovando rispetto alla discrezionalità riconosciuta al giudice in materia di separazione o riunione, ha disposto [art. 19] che ogni provvedimento in materia sia adottato con la forma dell’ordinanza [il che presuppone un’apposita motivazione che spieghi le ragioni di quella decisione ordinatoria] ed, anzi tutto, che siano previamente sentite le parti. La loro mancata citazione per essere sentite va ricondotta nella previsione di cui all’art. 178, primo comma, lett. c], c.p.p., da cui deriva nullità assoluta ex art. 179, primo comma, c.p.p. [Applicazione in tema di riunione di procedimenti di prevenzione].
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