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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1720 del 12 settembre 1996

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1720 del 12 settembre 1996

Testo massima n. 1

Diversamente dal codice di rito civile, dove il principio di verità del procedimento di gravame si realizza con la necessità del simultaneus processus attraverso la previsione che le diverse impugnazioni contro la medesima sentenza devono, in ogni caso, essere decise con unica pronuncia e non con pronunce l’una distinta dall’altra, nel codice di procedura penale un analogo precetto di inderogabilità alla regola del simultaneo processo non è stato espressamente stabilito. Con la conseguenza che, nella esplicitazione di due autonome facoltà di impugnazione del medesimo provvedimento, la trattazione unitaria di entrambe, cui si può pervenire attraverso lo strumento della riunione [ art. 19 c.p.p. ], non è imposta come necessitata, ma è consigliata come ragionevole ed affidata a provvedimento del giudice che, anche per il procedimento di impugnazione, deve ritenersi a carattere meramente ordinatorio e discrezionale, sottratto ad ogni mezzo di impugnazione.

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