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Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 1611 del 11 aprile 1994

Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 1611 del 11 aprile 1994

Testo massima n. 1

In tema di impugnazione, il provvedimento con il quale il giudice di cognizione ordina la separazione dei procedimenti, mediante stralcio delle posizioni di taluno degli imputati, ha natura ordinatoria e, per il principio di tassatività delle impugnazioni, deve ritenersi inoppugnabile.

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