14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2383 del 19 luglio 1993
Testo massima n. 1
Il codice di procedura penale del 1988 ha inteso accentuare l’interesse di ogni soggetto alla rapida definizione del processo che può essere influenzata dalla separazione o dalla riunione con altri processi. Di conseguenza, innovando rispetto alla discrezionalità riconosciuta al giudice in materia di separazione o riunione, ha disposto [ art. 19 ] che ogni provvedimento in materia sia adottato con la forma dell’ordinanza [ il che presuppone un’apposita motivazione che spieghi le ragioni di quella decisione ordinatoria ] ed, anzi tutto, che siano previamente sentite le parti. La loro mancata citazione per essere sentite va ricondotta nella previsione di cui all’art. 178, primo comma, lett. c ], c.p.p., da cui deriva nullità assoluta ex art. 179, primo comma, c.p.p. [ Applicazione in tema di riunione di procedimenti di prevenzione ].
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