Cass. pen. n. 531 del 6 maggio 1999

Testo massima n. 1


Attesa l'imprescindibile necessità, cui è finalizzato l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., di assicurare un contatto diretto e immediato fra il giudice competente ed il soggetto privato della libertà personale, deve escludersi che detta necessità possa essere soddisfatta dal solo interrogatorio reso davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente, dovendosi al contrario ritenere che l'incombente in questione debba essere rinnovato, a pena di perdita di efficacia della misura cautelare, da parte del giudice competente il quale abbia provveduto a riemettere l'ordinanza cautelare, ai sensi dell'art. 27 c.p.p.

Testo massima n. 2


L'ordinanza applicativa di una misura cautelare adottata ai sensi dell'art. 27 c.p.p. dal giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente, perde efficacia qualora non venga espletato nel termine l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p., non essendo sufficiente ad assicurare l'esigenza dell'immediato contatto fra chi è privato della libertà ed il giudice procedente, cui è finalizzata la norma, la circostanza che un interrogatorio sia stato espletato anche dal giudice incompetente.

Normativa correlata