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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2123 del 20 settembre 1996

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2123 del 20 settembre 1996

Testo massima n. 1

L’impugnazione contro una sentenza contumaciale può essere proposta dal difensore solo se munito di un mandato specifico, tuttavia non è necessario che questo venga rilasciato dopo la pronuncia della sentenza quando emerga con chiarezza il conferimento al difensore del mandato ad impugnare nella specifica previsione dell’eventualità di una condanna.

Testo massima n. 2

La mancata proposizione dell’impugnazione avverso il rigetto di un’eccezione attinente all’efficacia della misura cautelare applicata determina l’immutabilità della decisione, ancorché affetta da errori di diritto o viziata da nullità insanabili e rilevabili d’ufficio. [ Fattispecie in cui non era stata impugnata l’ordinanza del Gip con cui veniva rigettata l’istanza di scarcerazione per decorso del termine di cui all’art. 27 c.p.p., sul presupposto dell’inapplicabilità di tale norma – di portata generale – all’ipotesi di declaratoria d’incompetenza pronunciata da un giudice diverso da quello che aveva emesso il provvedimento cautelare ].

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