Cass. pen. n. 17 del 15 ottobre 1999

Testo massima n. 1


Alla stregua delle modifiche dell'art. 274 c.p.p. apportate con la L. 8 agosto 1995, n. 332, la pericolosità sociale che giustifica l'adozione di una misura cautelare va desunta sia dalle specifiche modalità e dalle circostanze del fatto sia dalla personalità dell'indagato oggettivamente valutata sulla scorta dei precedenti penali e della condotta rilevata. La duplicità delle fonti indicate dalla legge dimostra che con l'espressione «modalità e circostanze del fatto» il legislatore ha inteso riferirsi al fatto-reato e con l'espressione «comportamenti e atti concreti» a condotta diversa dal fatto-reato, cioè alla condotta anteatta e successiva.

Testo massima n. 2


Le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, né sulla possibilità di disporle incide la mancata convalida.

Testo massima n. 3


Quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l'ordinanza coercitiva emessa dal giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dell'art. 27 c.p.p.

Normativa correlata