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Articolo 414 Codice di procedura civile — Forma della domanda

Articolo 414 Codice di procedura civile — Forma della domanda

La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

  1. 1) l’indicazione del giudice ;
  2. 2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto ;
  3. 3) la determinazione dell’oggetto della domanda;
  4. 4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni ;
  5. 5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione [ disp. att. 74 ].
  1. 1) l’indicazione del giudice ;
  2. 2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto ;
  3. 3) la determinazione dell’oggetto della domanda;
  4. 4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni ;
  5. 5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione [ disp. att. 74 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25148/2017

Nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste l’impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo, ma non quando il fatto é stato allegato correttamente ma, per mero errore, é stato prodotto un documento non pertinente. (Nel caso di specie, la S.C., in presenza di un recesso datoriale per il quale era stata prodotta per errore altra impugnativa stragiudiziale, ha escluso la ricorrenza di una preclusione processuale e ritenuto che rientrasse nel potere del giudice acquisire di ufficio il documento esatto, ove realmente esistente).

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Cass. civ. n. 6610/2017

Nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l’indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all’art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d’ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere.

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Cass. civ. n. 2499/2017

In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che invochi l’“aliunde perceptum” da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell’assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative.

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Cass. civ. n. 5950/2014

Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l’atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, ma omettendo l’enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, incorre nella decadenza della relativa istanza istruttoria, con la conseguenza che il giudice non può fissare un termine, ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ., per sanare la carente formulazione.

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Cass. civ. n. 896/2014

Nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che il ricorso privo dell’esatta determinazione dell’oggetto della domanda o dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all’esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità della domanda avanzata con un ricorso contenente più domande di regresso, avanzate dall’INAIL ex art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, proposte cumulativamente per prestazioni erogate in favore di ventuno lavoratori, con richiesta di condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una cifra riferita al complesso delle prestazioni, senza specificare in relazione a ciascuna posizione lavorativa quali fossero le malattie professionali accertate, l’epoca di insorgenza delle malattie medesime, la percentuale di invalidità, la data di riconoscimento delle singole prestazioni e gli importi corrisposti, il nesso di causalità tra le mansioni da ciascuno rivestite e l’evento dannoso, né, infine, le specifiche norme di sicurezza violate).

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Cass. civ. n. 24346/2013

Nel rito del lavoro, il potere del giudice di interpretare la domanda, funzionale all’identificazione dell’oggetto della stessa in caso di incompletezza degli elementi indicati dall’art. 414 cod. proc. civ., non si estende agli atti allegati dalla parte al ricorso e, in questo, solo genericamente richiamati.

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Cass. civ. n. 12923/2013

Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo, che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, primo comma, c.p.c., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell’atto.

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Cass. civ. n. 7097/2012

Nel rito del lavoro, la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, implica una interpretazione dell’atto introduttivo della lite riservata – salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione – al giudice del merito, il quale, in sede di appello, può trarre elementi di conforto del proprio convincimento positivo circa la sufficienza degli elementi contenuti nel ricorso dal rilievo che essi consentirono al giudice di primo grado di impostare e svolgere l’istruttoria ritenuta necessaria per la decisione della controversia.

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Cass. civ. n. 9344/2011

Nel rito del lavoro, l’erronea indicazione nel ricorso introduttivo dell’ufficio giudiziario adìto non è causa di nullità, poiché il deposito dell’atto nella cancelleria ed il decreto di fissazione dell’udienza di discussione escludono che il convenuto, cui ricorso e decreto siano notificati, possa essere incerto circa il giudice davanti al quale deve comparire, che va identificato necessariamente in quello dinanzi a cui la causa è stata così radicata.

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Cass. civ. n. 3249/2011

Nel rito del lavoro la domanda per il conseguimento di una qualifica superiore e per il pagamento delle differenze retributive conseguenti include anche le somme dovute per il periodo successivo al ricorso, per le quali non occorre una espressa e specifica domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in applicazione del principio su esteso, la ricorrenza del vizio di extra petizione nella sentenza di merito che, in presenza di domanda di pagamento anche “della diversa somma di giustizia” dovuta per il conseguimento della qualifica superiore, aveva fatto discendere il diritto alla corresponsione delle differenze retributive anche per il periodo successivo al riconoscimento delle mansioni superiori che avevano dato luogo al diritto al superiore inquadramento).

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Cass. civ. n. 3126/2011

Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l’omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l’esame complessivo dell’atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l’individuazione esatta della pretesa dell’attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell’ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l’attore abbia indicato – come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l’orario di lavoro, l’inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).

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Cass. civ. n. 21124/2009

Nel rito del lavoro, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella memoria difensiva del convenuto, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tali atti, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti medesimi; siffatto rigoroso sistema di preclusioni trova, tuttavia, un contemperamento – ispirato alla esigenza di coniugare il principio dispositivo con la ricerca della “verità reale” – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 421 c.p.c. (e dell’art. 437, secondo comma, c.p.c., nel giudizio di appello). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto corretta l’ammissione, da parte del primo giudice, della produzione delle buste paga da parte del datore di lavoro dopo il deposito della relazione di consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio di primo grado, trattandosi di documentazione ritenuta “certamente utile” ai fini della quantificazione delle spettanze reclamate).

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Cass. civ. n. 8070/2009

Nel rito del lavoro, la domanda può ritenersi proposta nei confronti di un determinato soggetto quando nel ricorso questi sia indicato con le modalità previste dall’art. 414 c.p.c., l’oggetto della domanda (“petitum”) sia determinato e gli elementi di fatto e diritto giustificativi (“causa petendi”) della pretesa siano specificamente esposti, unitamente alle conclusioni, dovendosi escludere, ove sia stata anteriormente chiesta una tutela in via cautelare atipica, che ad individuare, nei termini anzidetti, la domanda del giudizio di merito sia sufficiente – salva la possibilità di essere autorizzati, nel corso del processo di primo grado, a modificarla ex art. 420 c.p.c. – il richiamo al ricorso d’urgenza, attesa la mera eventualità che il giudizio di merito segua quello cautelare atipico e la non necessaria omogeneità tra l’uno e l’altro. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la correttezza della decisione impugnata, che, nell’interpretare l’originario ricorso introduttivo, aveva rilevato che i ricorrenti, dopo aver chiesto in via cautelare, la reintegra nel posto di lavoro nei confronti di una pluralità di soggetti, nel successivo giudizio di merito avevano formulato le proprie domande espressamente solo nei confronti di colui che, asseritamente, era l’attuale datore di lavoro, limitandosi, con riferimento alle altre posizioni, a richiamare il ricorso d’urgenza e a farne menzione in successive note autorizzate).

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Cass. civ. n. 7524/2009

La specificazione delle mansioni svolte e della normativa collettiva applicabile costituisce sufficiente adempimento degli oneri imposti dall’art. 414 nn.3 e 4 c.p.c. in caso di domanda del lavoratore diretta ad ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle conseguenti differenze retributive, senza che sia necessaria l’indicazione di parametri retributivi e dei compensi effettivamente percepiti oppure la quantificazione dei crediti dedotti, raggiungibile anche attraverso una consulenza tecnica.

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Cass. civ. n. 4557/2009

Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo, per mancata determinazione dell’oggetto della domanda ed insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto addotti a sostegno della stessa (art. 414, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.), è sanabile ex art. 164, comma quinto, cod. proc. civ., norma estensibile anche all’anzidetto rito. Ne consegue che, ove il giudice abbia omesso di fissare un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l’integrazione della domanda e il convenuto non abbia tempestivamente eccepito il vizio dell’atto ex art. 157 cod. proc. civ., deve ritenersi intervenuta la sanatoria della nullità del ricorso per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.. (Nella specie, relativa ad una domanda di accertamento della qualifica superiore e di condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rilevato che il giudice di appello aveva dichiarato, erroneamente, la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del “petitum” senza considerare che il giudice di primo grado, con l’accoglimento della pretesa, aveva già escluso la carenza degli elementi di cui ai numeri 3 e 4 dell’art. 414 cod. proc. civ.).

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Cass. civ. n. 2577/2009

Nel rito del lavoro, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, trovando, però, siffatto rigoroso sistema di preclusioni, un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa; poteri da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in controversia per il riconoscimento del diritto alla rendita professionale, aveva dichiarato inammissibile la produzione documentale dell’appellato volta a contestare il minor grado di inabilità accertato in sede di c.t.u., in quanto i documenti erano stati prodotti soltanto in appello e dopo la chiusura delle operazioni peritali e, quindi, ad istruttoria conclusa, sicché la maturata decadenza nella produzione documentale non avrebbe potuto essere superata neppure con l’evocazione del disposto di cui all’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone al giudice di valutare l’aggravamento della malattia verificatosi anche nel corso del giudizio).

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Cass. civ. n. 1629/2009

Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto e la mancata allegazione di fatti limitativi della pretesa invocata, trattandosi di elementi idonei ad incidere solo sulla fondatezza di merito della domanda. (Nella specie, la S.C., nell’affermare il principio di cui alla massima, ha rilevato che il giudice di merito, con motivazione adeguata, aveva ritenuto che dal ricorso introduttivo emergesse con certezza l’oggetto del contendere, costituito dalla pretesa di conservare e cumulare i compensi previsti per l’attività di team medico a quelli previsti dal d.P.R. n. 270 del 2000, mentre non assumeva rilievo che non fosse stato dedotto che l’Asl continuava a versare la quota originaria e che il ricorrente avesse invocato l’applicazione di una normativa entrata in vigore in epoca successiva).

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Cass. civ. n. 25753/2008

L’onere della determinazione dell’oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dall’art. 414, n. 3, c.p.c., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di determinazione della giusta retribuzione, qualora l’attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di un’originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà, dell’attore medesimo, di modificarne l’ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere. (Nella specie la S.C., nel rigettare il ricorso, ha stimato corretta la decisione del giudice di merito il quale aveva ritenuto essere stato pienamente assolto da parte del lavoratore, l’onere di deduzione attraverso l’indicazione della retribuzione percepita in relazione alle mansioni svolte, nonché attraverso l’indicazione dell’insufficienza e della non proporzionalità della stessa, in particolare alla luce dei valori correnti riferibili a mansioni analoghe ).

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Cass. civ. n. 23745/2008

Nel rito del lavoro, i mezzi di prova ed i documenti che, a pena di decadenza, il ricorrente deve, in forza degli artt. 414, primo comma, n. 5, e 415, primo comma, cod. proc. civ., indicare nel ricorso e depositare unitamente ad esso sono quelli aventi ad oggetto i fatti posti a fondamento della domanda e, tra questi, non è riconducibile il contratto o l’accordo collettivo qualora esso debba costituire un criterio di giudizio. Infatti, anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 che, nel modificare l’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ha posto sullo stesso piano, tra i motivi di ricorso, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, onerando il ricorrente per cassazione di depositare il testo di quest’ultimi (art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., come modificato dal citato d.lgs. n. 40), il codice di rito risolveva il problema della conoscibilità della regola di giudizio affidando al giudice, senza preclusioni, il potere di chiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa (art. 425, quarto comma, cod. proc. civ.), i quali, pertanto, seppur non formalmente inseriti fra le norme di diritto, rimanevano, sul piano dell’acquisizione al processo, distinti dai semplici fatti di causa. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio anzidetto, ha rigettato il motivo di ricorso con il quale era stata dedotta la violazione degli artt. 414 e 415 cod. proc. civ. per avere il giudice di appello fondato la propria decisione su un accordo economico collettivo il cui testo era stato prodotto in primo grado dal ricorrente successivamente al deposito dell’atto introduttivo del giudizio).

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Cass. civ. n. 14789/2008

L’omessa indicazione nel ricorso della denominazione della persona giuridica attrice non determina la nullità dell’atto introduttivo, dovendosi ritenere sanata l’inosservanza dell’art. 414, n. 2, c.p.c., ove dal contenuto dell’atto emerga, senza incertezze, l’identità dell’ente e la controparte non subisca alcun pregiudizio nello svolgimento delle sue difese. Né la valutazione di idoneità dell’atto processuale da parte del giudice di primo grado può essere sindacata dal giudice di appello in difetto di specifico motivo d’impugnazione, in mancanza del quale la dichiarazione officiosa di nullità della domanda dà luogo al vizio di ultrapetizione.

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Cass. civ. n. 23816/2007

Non sussiste la nullità dell’atto introduttivo del giudizio nel rito del lavoro per violazione dell’art. 414, n. 2, c.p.c. qualora il nome dell’attore (nella specie la denominazione della persona giuridica attrice) non risulti totalmente omesso o assolutamente incerto ma sia solo non correttamente indicato, per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna incertezza nell’identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, né arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese.

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Cass. civ. n. 21620/2007

Anche nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica, con conseguente pronuncia che definisce il giudizio e onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum purché la domanda sia stata limitata sin dall’inizio, cioè con il ricorso introduttivo, all’accertamento dell’an ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, l’autorizzazione a modificare le originarie richieste, senza possibilità di dare rilievo all’eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte.

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Cass. civ. n. 15966/2007

Nel rito del lavoro l’inesatta e incompleta indicazione, nel ricorso introduttivo, dell’oggetto della domanda e degli elementi di diritto tale da non impedire l’identificazione dell’oggetto e dei motivi in diritto della pretesa, può essere superata dal giudice attraverso l’interpretazione complessiva dell’atto di parte, così ritenendo assolto l’onere gravante sul ricorrente in funzione del pieno spiegamento del contraddittorio e della formazione della decisione giudiziale in modo aderente ai legittimi interessi delle parti (principio affermato dalla S.C. in controversia in cui il ricorrente, deducendo l’illegittimità del licenziamento, aveva proposto domanda di reintegrazione e risarcimento evocando solo l’art. 8 della legge n. 604 del 1966 e non anche l’art. 18 della legge n. 300 del 1970. La Corte territoriale, con decisione confermata dalla S.C., aveva ravvisato nelle espressioni contenute nel ricorso al giudice di primo grado un’implicita invocazione della norma dello Statuto dei lavoratori, ritenendo, quell’invocazione, tempestiva in primo grado ed ammissibile in appello).

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Cass. civ. n. 14696/2007

Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, c.p.c., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare — onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 — e 437, secondo comma, c.p.c., che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova — fra i quali devono annoverarsi anche i documenti —, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di preclusioni trova un contemperamento — ispirato alla esigenza della ricerca della «verità materiale», cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento — nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. (Nella specie, relativa a controversia in materia di provvidenze economiche per un invalido civile, la S.C. ha cassato al sentenza di merito che aveva ammesso la produzione di documenti nuovi in appello in base al rilievo che trattavasi della «prova di requisiti già preesistenti»).

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Cass. civ. n. 18725/2006

Nel rito del lavoro l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, se non rilevata dal giudice, si converte in motivo di impugnazione della sentenza, onde non può essere rilevata dal giudice d’appello senza impulso di parte, in mancanza del quale la dichiarazione officiosa di nullità e di inammissibilità della domanda dà luogo al vizio di ultrapetizione.

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Cass. civ. n. 13005/2006

La mancata indicazione nel ricorso introduttivo del giudizio del lavoro del requisito di cui al n. 4 dell’art. 414 c.p.c. (esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda), richiamato dall’art. 434 c.p.c. per il ricorso in appello, è causa di nullità insanabile dell’atto, rilevabile d’ufficio, derivando tale sanzione dal principio contenuto nell’art. 156, secondo comma. c.p.c., con conseguente pronuncia di inammissibilità del ricorso.

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Cass. civ. n. 20153/2005

Nel rito del lavoro, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo). Pertanto, in caso di mancata produzione con l’atto introduttivo ovvero a seguito di specifico invito del giudice, i documenti non possono essere depositati per la prima volta in appello. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito, correggendone la motivazione — di inidoneità della documentazione prodotta in appello ai fini della dimostrazione di una tempestiva impugnazione del licenziamento — nel senso dell’inammissibilità della produzione in secondo grado di documentazione non prodotta in primo grado, nonostante la fissazione di un termine da parte del giudice).

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Cass. civ. n. 17513/2005

Nel rito del lavoro deve essere esclusa la decadenza a carico della parte che, nel ricorso introduttivo del giudizio o nella memoria difensiva di costituzione, abbia omesso di dedurre il mezzo di prova riguardante una circostanza, anche se di valore determinante, che la parte stessa sia tenuta a provare, nell’ipotesi in cui la deduzione del suddetto mezzo di prova fosse, al momento del deposito dei suddetti atti, da ritenere superflua sulla base di una ragionevole presunzione di non contestazione del fatto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in una causa avente ad oggetto il diritto alla indennità di maternità, aveva ritenuto la parte decaduta dalla prova testimoniale relativa alla esistenza e alla durata del rapporto di lavoro, dedotta solo dopo che, in comparsa di costituzione, l’istituto previdenziale aveva contestato l’esistenza del rapporto malgrado la precedente iscrizione della ricorrente nell’elenco dei lavoratori agricoli).

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Cass. civ. n. 5879/2005

Nel processo del lavoro, qualora nel ricorso introduttivo non siano indicati — ex art. 414, n. 4, analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dall’art. 163, n. 4 c.p.c. del codice di rito — gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda e il giudice non abbia provveduto alla fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l’integrazione della domanda, ex art. 164, comma quarto, c.p.c. (norma estensibile al processo del lavoro), atteso che i casi di nullità del procedimento e delle sentenze si traducono in motivi d’impugnazione, in mancanza della deduzione in appello di tale error in procedendo del giudice di primo grado — concernente la violazione dell’art. 164 cit. — il relativo vizio non è rilevabile in sede di legittimità essendo intervenuto sulla questione il giudicato interno. (Nella specie la Corte Cass., disattendendo le conclusioni del P.M., che aveva sollevato la detta questione, ha respinto il ricorso, escludendo che la fattispecie esaminata potesse rientrare nel sistema delle nullità emendabili, previo rinvio ai giudici di merito, e confermando la nullità del ricorso introduttivo di primo grado).

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Cass. civ. n. 22187/2004

Con riferimento alla pretesa del trattamento di fine rapporto non ricorre la nullità del ricorso introduttivo ex artt. 164 e 414 n. 3 c.p.c. ove siano allegati i fatti costitutivi della durata del rapporto e delle paghe corrisposte con busta paga. Né può assumere rilevanza la mancata notificazione con il ricorso del relativo conteggio prodotto dal ricorrente.

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Cass. civ. n. 17076/2004

Nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, ravvisabile solo quando attraverso l’esame complessivo dell’atto sia impossibile l’individuazione esatta della pretesa dell’attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa, implica una interpretazione dell’atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione, il che comporta l’esame non del ricorso introduttivo, ma delle ragioni esposte nella sentenza impugnata per affermare che il ricorso stesso sia o meno affetto dal vizio denunciato.

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Cass. civ. n. 15817/2004

Nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo — per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda — non è attività riservata al giudice di merito, ma è soggetta al controllo della Corte di cassazione, la quale — essendo coinvolto un error in procedendo — deve procedere ad un esame diretto del ricorso, atteso che rientra nella funzione nomofilattica della Suprema Corte l’esame della censura attinente la conformità di un atto processuale al modello individuato dal legislatore per la produzione di determinati effetti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità del ricorso relativo a rivendicazioni economiche di un lavoratore subordinato benché, oltre alla specifica indicazione delle somme richieste, contenesse allegazioni fattuali relative alla suddivisione delle mansioni fra il ricorrente e altri dipendenti, alla sottoposizione al controllo tecnico e disciplinare e alla durata costante della giornata lavorativa).

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Cass. civ. n. 13753/2004

Nel rito del lavoro, ai fini della ammissibilità della prova testimoniale è sufficiente che siano stati articolati i capitoli di prova e siano stati indicati i testimoni da escutere, mentre non è richiesto a pena di inammissibilità che venga precisato in ordine a quali capitoli i singoli testimoni sono chiamati a deporre, presumendosi che, in difetto di specificazione, ognuno di essi potrà rispondere su tutte le circostanze dedotte, e non ostando alla ammissibilità della prova neppure il fatto che i capitoli di prova non siano separati dalla narrativa in fatto e numerati, qualora l’articolazione della narrativa si componga di capitoli separati nei quali vengono schematicamente ed analiticamente indicati i fatti su cui la domanda si fonda.

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Cass. civ. n. 11353/2004

Nel rito del lavoro il ricorrente deve – analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell’art. 163, n. 4, c.p.c. – indicare ex art. 414, n. 4 c.p.c. nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. In caso di mancata specificazione ne consegue la nullità del ricorso, da ritenersi però sanabile ex art. 164, comma quinto, c.p.c. (norma estensibile anche al processo del lavoro). Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice, per la rinnovazione del ricorso o per l’integrazione della domanda, e la non tempestiva eccezione di nullità da parte del convenuto ex art. 157 c.p.c., del vizio dell’atto, comprovano l’avvenuta sanatoria della nullità del ricorso dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma secondo, c.p.c. La sanatoria del ricorso non vale, tuttavia, a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati nè specificati in ricorso, sicchè il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell’attore della norma codicistica sull’onere della prova, in quanto la decadenza dalle prove riguarda non solo il convenuto (art. 416, terzo comma, c.p.c.), ma anche l’attore (art. 414, n. 5, c.p.c.), dovendo ambedue le parti, in una situazione di istituzionale parità, esternare sin dall’inizio tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze, alla stregua dell’interpretazione accolta da Corte Cost. 14 gennaio 1977, n. 13.

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Cass. civ. n. 10759/2004

Nel giudizio del lavoro, l’adempimento da parte del ricorrente — lavoratore dell’onere di individuare con precisione nel ricorso i fatti allegati, necessario al fine di consentire un’efficace contestazione di essi da parte del convenuto — datore di lavoro, va valutato tenendo conto anche della concreta possibilità del datore di lavoro di avere conoscenza specifica dei fatti allegati, talvolta maggiore rispetto alla conoscenza del lavoratore, trattandosi di fatti attinenti all’organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito non avesse fatto corretta applicazione di tale principio, avendo ritenuto nullo il ricorso introduttivo nel quale si chiedeva la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno psico — biologico derivante dall’aver prestato attività lavorativa nei giorni destinati al riposo, perchè privo di essenziali allegazioni fattuali relative alla individuazione delle giornate destinate al riposo nelle quali era stata prestata l’attività lavorativa).

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Cass. civ. n. 8054/2004

L’omessa indicazione, nel ricorso introduttivo di una controversia da trattarsi con il rito del lavoro, delle generalità delle persone da interrogare sui capitoli di prova concreta mera irregolarità e non comporta decadenza dalla prova.

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Cass. civ. n. 13467/2003

Nel rito del lavoro, l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall’opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell’art. 416 c.p.c. e, quindi, l’opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d’ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro; parimenti, l’atto di costituzione dell’opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l’opposto ha l’onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall’opponente o le pretese avanzate dall’opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull’opponente l’onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall’art. 416, terzo comma c.p.c., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall’attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l’allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie.

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Cass. civ. n. 6214/2003

In materia di prova testimoniale, poiché nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità è sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti allegati a fondamento delle pretese iniziali, senza necessità di riformularli separatamente come capi di prova.

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Cass. civ. n. 8502/2002

Anche all’interno del rito del lavoro e della previdenza sociale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito, pertanto l’opposto, attore sostanziale, ha l’onere di articolare la propria domanda secondo quanto previsto dall’art. 414 c.p.c. e l’opponente ha l’onere di articolare le proprie difese secondo quanto previsto dall’art. 416, terzo comma, c.p.c. prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall’attore ed indicando specificamente i mezzi di prova e i documenti che deve contestualmente depositare; la mancanza di una specifica e tempestiva contestazione, da parte dell’opponente, dei fatti addotti dal ricorrente per ingiunzione-opposto consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi.

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Cass. civ. n. 14001/2001

Nel rito del lavoro, l’omessa indicazione nel ricorso di documenti tempestivamente depositati all’atto della costituzione in giudizio ed enunciati nell’indice del fascicolo costituisce una mera irregolarità e non comporta la decadenza dalla produzione; qualora il convenuto, data l’omessa indicazione nel ricorso delle produzioni, non abbia preso visione del fascicolo dell’attore prima della formazione della sua memoria difensiva, potrà chiedere un termine per l’integrazione delle sue difese non appena venuto a conoscenza della produzione.

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Cass. civ. n. 4349/2001

Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per la mancata determinazione dell’oggetto della domanda e per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, è bensì rilevabile d’ufficio ed a prescindere dall’eventuale costituzione della parte convenuta, ma solo nell’ambito del giudizio di merito e pertanto deve escludersi che possa essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità da parte del convenuto soccombente e dalla stessa Corte d’ufficio, la violazione da parte dell’attore in prime cure dell’art. 163 n. 3 (o dell’art. 414 n. 3) c.p.c. per insufficiente determinazione della cosa oggetto della domanda.

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Cass. civ. n. 3114/2001

Nel rito del lavoro, al ricorso per ingiunzione è applicabile l’onere per il creditore procedente di indicare gli elementi essenziali dell’azione, ossia il fondamento o titolo causa petendi e l’oggetto petitum della pretesa azionata giudizialmente, essendo detto ricorso l’atto introduttivo del giudizio, salva restando, una volta che dall’opponente (il quale ha veste sostanziale di convenuto) sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo, la possibilità per il creditore opposto di specificare o di meglio chiarire detti elementi nell’atto di costituzione — al quale va riconosciuta natura di atto integrativo del precedente ricorso per ingiunzione, rispondente, tra l’altro, al fine di adeguare al carattere ed ai principi della cognizione ordinaria la pretesa azionata in sede monitoria —, ed eventualmente in quella sede, ove sussistano le condizioni di cui all’art. 420 c.p.c., di modificare, nei termini dell’emendatio e non della mutatio libelli, la domanda azionata in via monitoria.

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Cass. civ. n. 15339/2000

Nel rito del lavoro le preclusioni previste dagli artt. 414 e 416 c.p.c. fanno riferimento alla posizione — rispettivamente di attore o di convenuto — assunta processualmente dalle parti. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolga con il suddetto rito, all’opponente vanno riferite le preclusioni di cui all’art. 414 cit., mentre all’opposto quelle di cui all’art. 416 cit. Il primo, infatti, ancorché assuma la posizione sostanziale di convenuto rispetto alla pretesa fatta valere dall’intimante, ha, in relazione alla proposta opposizione la posizione processuale di attore; il secondo, d’altra parte, pur assumendo la posizione sostanziale di attore in riferimento alla pretesa fatta valere, ha, rispetto all’opposizione, la posizione processuale di convenuto. Pertanto, qualora l’opponente faccia tempestivamente valere l’eccezione di prescrizione, incombe al creditore opposto far valere l’avvenuta interruzione della prescrizione, a pena di decadenza, con l’atto di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero con l’atto di appello avverso la sentenza che ha dichiarato la prescrizione. (Fattispecie relativa ad un credito dell’Inps per omissioni contributive).

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Cass. civ. n. 13595/2000

Per le controversie assoggettate al rito del lavoro, l’art. 414, n. 2 c.p.c. prescrive, nel ricorso introduttivo del giudizio, l’elezione di domicilio «nel comune in cui ha sede il giudice adito» per offrire un ulteriore elemento di identificazione del ricorrente e per individuare il luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni e le notificazioni, a norma dell’art. 170 c.p.c., ma se vi è l’alternativa indicazione della residenza, l’atto non è nullo perché non ricorre nessuna delle ipotesi previste dai nn. 3 e 4 dell’art. 414 c.p.c. — riferentesi alla mancanza o all’impossibilità di identificazione dei requisiti relativi all’oggetto della domanda o all’esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda — e l’unica conseguenza, desumibile dagli artt. 58 att. c.p.c. e 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, è che dette comunicazioni e notificazioni devono effettuarsi in cancelleria.

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Cass. civ. n. 9764/2000

Nel rito del lavoro — nel quale il divieto di proporre domande nuove nel corso del giudizio di primo grado è particolarmente rigoroso — non è, tuttavia, precluso alla parte che abbia già proposto, con un primo ricorso, determinate domande di proporne ulteriori, nei confronti del medesimo convenuto, con un nuovo e separato ricorso il quale deve ritenersi completo con l’indicazione, a sostegno delle suddette ulteriori domande, di documenti già prodotti nel precedente giudizio di cui sia chiesta la riunione al secondo per ragioni di economia processuale.

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Cass. civ. n. 12200/1999

Nel rito del lavoro l’onere, sancito dall’art. 414 c.p.c., di esporre i fatti a fondamento della pretesa azionata, è soddisfatto anche nel ricorso per ingiunzione sicché tale adempimento — pur integrato dalla eventuale difesa svolta nella memoria di costituzione — conserva efficacia nel giudizio di opposizione in cui il resistente (in opposizione a decreto ingiuntivo) ha la veste e gli oneri dell’attore.

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Cass. civ. n. 7089/1999

Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo per mancanza dei requisiti di cui all’art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c. è insanabile e rilevabile d’ufficio, e quindi è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, la quale — essendo coinvolto un error in procedendo — deve procedere ad un esame diretto del ricorso.

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Cass. civ. n. 6714/1999

Nel rito del lavoro, il ricorso privo dell’esatta determinazione dell’oggetto della domanda o dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità ai sensi degli artt. 414, 164 e 156 c.p.c., sempre che non si tratti di un’omissione formale, ma si verifichi la sostanziale impossibilità di individuare i suddetti elementi attraverso l’esame complessivo dell’atto, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione; tale nullità opera pregiudizialmente, dovendo essere dichiarata prima di ogni valutazione di merito anche nell’ipotesi di costituzione del convenuto, senza che, ai fini dell’integrazione del ricorso, possa essere utilizzata la documentazione allegata allo stesso ma non offerta in comunicazione e senza che, sulla valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 414 c.p.c., possa incidere la particolare natura ed organizzazione del convenuto (nella specie, ente previdenziale dotato di sistema informatico), giacché il ricorso introduttivo del giudizio non può essere apprezzato alla stregua di una richiesta di informative alla pubblica amministrazione e ciascun convenuto, indipendentemente dalla sua natura ed organizzazione, deve poter fruire di tutti gli elementi che consentono di individuare la pretesa in modo certo, atteso che le verifiche che egli possa eventualmente effettuare con l’ausilio del suo sistema informatico non hanno la finalità di integrare le lacune del ricorso avversario, bensì quella, esterna al giudizio, di trovare un riscontro, in funzione difensiva, a quanto già dovrebbe risultare dalla domanda.

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Cass. civ. n. 5340/1999

La fase monitoria del procedimento di ingiunzione non ha subito modifiche a seguito dell’entrata in vigore dell’attuale rito del lavoro (legge n. 533 del 1973), né le carenze della memoria di costituzione del giudizio di opposizione rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 414 c.p.c. relative alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, alla determinazione dell’oggetto e all’indicazione dei mezzi di prova — a cui l’atto si deve attenere stante la posizione sostanziale di attore dell’opposto — possono determinare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, poiché l’inosservanza degli artt. 414 e 416 non si riverbera su atti precedenti alla fase di cognizione e aventi una loro autonomia, ma eventualmente può condurre al rigetto della domanda con la inerente revoca del decreto ingiuntivo.

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Cass. civ. n. 12021/1998

Nel rito del lavoro non è attribuita al giudice la facoltà di assegnare alle parti un termine per formulare o meglio articolare i capitoli di prova testimoniale, né, in particolare, una simile facoltà era desumibile – prima della sua abrogazione da parte della L. n. 353 del 1990 – dall’art. 244, terzo comma, c.p.c., inapplicabile nei giudizi assoggettati al rito del lavoro, caratterizzato da un proprio regime di preclusioni in materia di deduzioni probatorie. (Nella specie la sentenza annullata aveva ritenuto rituale la tardiva integrazione dei fatti da provare anche con violazione dello stesso art. 244 c.p.c., perché aveva fissato un nuovo termine, dopo la scadenza di quello una prima volta assegnato a pena di decadenza).

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Cass. civ. n. 2359/1998

Il fatto che, a norma dell’art. 5, legge 15 luglio 1966, n. 604 gravi sul datore di lavoro l’onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento non esime il lavoratore, il quale neghi la sussistenza dei fatti posti a base del licenziamento stesso e ne contesti la legittimità, dall’obbligo di indicare in modo specifico, nel ricorso introduttivo del giudizio d’impugnazione del recesso del datore di lavoro, i mezzi di prova di cui intenda avvalersi (art. 414, n. 5, c.p.c.); consegue che, ove tale obbligo non adempia, il lavoratore non può dolersi dell’esito, a lui sfavorevole, delle prove offerte dal convenuto, né contrastarne il risultato formulando tardive richieste istruttorie, salvo il caso che queste concernano mezzi di prova che non gli sia stato possibile proporre prima (art. 420, comma quinto, c.p.c.).

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Cass. civ. n. 12250/1997

Nel rito del lavoro, sia l’attore che il convenuto sono tenuti, a pena di decadenza, a specificare nei rispettivi atti introduttivi della controversia i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi ed in particolare, quando si tratta di prove testimoniali, ad indicare i testi di cui si chiede l’audizione ex art. 244 c.p.c.

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Cass. civ. n. 9896/1996

Nel rito del lavoro l’indicazione specifica, nel ricorso introduttivo, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi, prescritta dall’art. 414 n. 5 c.p.c. è stabilita solo ai fini della concentrazione dell’istruttoria nel rispetto del contraddittorio, e non attiene invece (a differenza delle prescrizioni di cui ai numeri 3 e 4 dello stesso articolo, riguardanti l’oggetto della domanda e i relativi fatti costitutivi) all’individuazione della pretesa; pertanto la sua mancanza non determina nullità dell’atto ma comporta solo la decadenza dell’attore dalla facoltà di articolare i mezzi di prova non indicati in ricorso, con l’ulteriore conseguenza che la domanda dovrà essere rigettata nel merito, a meno che non riceva supporto probatorio dalle ammissioni del convenuto o da mezzi istruttori disposti d’ufficio.

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Cass. civ. n. 8424/1996

L’inosservanza, da parte del lavoratore ricorrente, dell’onere d’indicare, specificandone i dati, e di produrre in giudizio il contratto collettivo post-corporativo del quale chiede l’applicazione può giustificare il rigetto della domanda soltanto se di tale contratto siano contestati dalla controparte l’esistenza e il contenuto; sicché detta omissione resta priva di rilievo, e non può cioè incidere sulla validità del ricorso né sulla fondatezza della domanda, allorquando il medesimo contratto collettivo sia stato prodotto dalla stessa parte convenuta.

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Cass. civ. n. 8020/1996

Nel rito del lavoro, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio, dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende avvalersi determina non già l’inammissibilità del ricorso, bensì l’impossibilità di proporre in seguito i mezzi di prova non indicati, dei quali quindi il ricorrente non può più giovarsi, salvo che essi vengano ammessi dal giudice in considerazione della loro rilevanza e ferma restando l’eventualità che la domanda sia accolta alla stregua di ogni altra prova acquisita d’ufficio o altrimenti formatasi nel corso del procedimento. Per quanto concerne i contratti collettivi post corporativi dei quali il lavoratore chiede l’applicazione, la loro produzione può avvenire, trattandosi di documenti e, quindi, di prove precostituite, anche all’udienza fissata per la discussione, finché quest’ultima non sia iniziata.

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Cass. civ. n. 11625/1995

Con riferimento al procedimento di ingiunzione per crediti di lavoro o previdenziali, l’emanazione del decreto, sulla quale è competente il pretore in funzione di giudice del lavoro ai sensi degli artt. 637 e 413 c.p.c., è disciplinata dalle norme proprie del procedimento de quo, con la conseguenza che la disposizione, di cui all’art. 414 c.p.c., concernente i requisiti del ricorso introduttivo di controversie di lavoro non è applicabile alla domanda di decreto ingiuntivo; tale disposizione è invece applicabile, nella fase di opposizione, regolata dalle norme sul processo del lavoro, alla memoria difensiva del convenuto opposto la quale, attesa la posizione sostanziale di attore rivestita da quest’ultimo, deve rispettare le forma della domanda e deve pertanto contenere, fra l’altro, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva rigettato l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di indicazione degli elementi di cui all’art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c. osservando che nel ricorso de quo era stato indicato non solo l’importo complessivo del credito, ma anche le singole voci che componevano tale importo con rinvio per relationem ad un prospetto allegato).

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Cass. civ. n. 1086/1994

La mancata indicazione della residenza dell’attore nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c. non determina alcuna nullità dell’atto introduttivo se non si traduce nella impossibilità di identificare con certezza la parte ricorrente; in relazione a tale interpretazione della norma non è prospettabile alcun contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di garanzia del diritto alla difesa, sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost., posto che le regole in ordine alla puntuale identificazione dei soggetti del processo valgono simmetricamente nei confronti di tutte le parti processuali.

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Cass. civ. n. 7708/1993

Nel rito del lavoro, l’onere imposto al ricorrente dall’art. 414 n. 4 c.p.c., relativo all’esposizione degli elementi di fatto e di diritto che integrano la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in giudizio, è sanzionato dalla decadenza, come si desume dalla norma dell’art. 420 dello stesso codice secondo la quale l’attore può modificare la domanda giudiziale, ed in particolare la causa petendi, solo se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice. Tale decadenza non può essere vinta dall’eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, atteso che nel rito del lavoro la disciplina della fase introduttiva del giudizio — e, a maggior ragione, quella (art. 437, secondo comma, c.p.c.) del giudizio di appello — risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano.

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Cass. civ. n. 7827/1991

L’indicazione, nel ricorso introduttivo della parte attrice, ovvero nella memoria di costituzione della parte convenuta, della sede, quando la parte medesima sia una persona giuridica, secondo le prescrizioni dettate per le cause di lavoro degli artt. 414 e 416 c.p.c., deve ritenersi superflua, di modo che la sua omissione non è idonea a produrre gli effetti di cui all’art. 58 disp. att. c.p.c., ove si tratti di un ente pubblico territoriale, essendo la sede di questo legalmente nota.

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Cass. civ. n. 6778/1991

Il giudice, anche nel rito del lavoro, deve preliminarmente esaminare la sussistenza o no dei requisiti di validità del ricorso introduttivo, ai fini dell’ammissibilità della domanda, rispetto al merito delle pretese esposte nel ricorso stesso e deve perciò dichiararne la nullità ove, alla stregua dell’interpretazione complessiva dell’atto (censurabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione), lo ritenga privo della determinazione dell’oggetto della domanda o dell’esposizione degli elementi di fatti e di diritto della medesima; detta nullità opera pregiudizialmente, con l’ulteriore conseguenza che, sebbene il convenuto, oltre ad eccepire tale nullità, abbia anche contestato nel merito la fondatezza della pretesa, il giudice deve pronunciare l’inammissibilità della domanda e non già rigettarla nel merito.

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Cass. civ. n. 4330/1989

Nel nuovo rito del lavoro, che è caratterizzato dall’oralità, dall’immediatezza e dalla concentrazione degli atti processuali nonché dall’accentuata ufficialità del processo, la disciplina dettata dai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 414 c.p.c. — secondo la quale il ricorso deve contenere la determinazione dell’oggetto della domanda, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda e l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi — non comporta che l’attore sia tenuto ad indicare nel ricorso anche i mezzi di prova concernenti la sussistenza delle condiciones iuris relative alla causa petendi, essendo l’attore tenuto a fornire la prova di esse solo dopo che detta sussistenza sia stata dal convenuto contestata con apposita e tempestiva eccezione. Pertanto, il datore di lavoro, che agisce per il riconoscimento della legittimità della sanzione inflitta al dipendente, non è tenuto ad indicare già nell’atto introduttivo del giudizio le prove della preventiva affission e del codice disciplinare, essendo esentato dall’onere di provare tale elemento costitutivo della domanda finché l’insussistenza di esso non sia dal lavoratore eccepita nella memoria di costituzione.

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Cass. civ. n. 3893/1989

La mancata indicazione, nel ricorso introduttivo del giudizio del lavoro, dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, e 3 dell’art. 414 c.p.c. (corrispondenti a quelli di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 163 c.p.c.) nonché del requisito di cui al n. 4 dello stesso articolo (esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda con le relative conclusioni) è causa di nullità, derivando tale sanzione — quanto all’omessa indicazione del giudice, del nome delle parti e dell’oggetto della domanda — dall’applicabilità al rito del lavoro della previsione del primo comma dell’art. 164 c.p.c. e, quanto all’omessa indicazione del requisito di cui al detto n. 4, dal principio contenuto nel secondo comma dell’art. 156 c.p.c.; invece, la mancata indicazione (nello stesso atto) dei mezzi di prova, e cioè del requisito previsto dal n. 5 dello stesso art. 414, comporta non già la nullità del ricorso (e quindi l’emanazione di una decisione a contenuto esclusivamente processuale che non impedisce la riproposizione della domanda in un altro processo) ma solo la decadenza dalla possibilità — salve le eccezioni ex artt. 420 e 421 c.p.c. — di successiva deduzione delle prove in corso di processo.

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Cass. civ. n. 3480/1989

Nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l’omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto, effettuabile anche d’ufficio e in grado d’appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.

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Cass. civ. n. 3880/1986

L’art. 414 c.p.c., pur non prevedendo tra gli elementi che il ricorso deve contenere, l’indicazione della procura e del procuratore né la sottoscrizione, deve intendersi integrato dalla disposizione generale contenuta nell’art. 125 c.p.c., secondo la quale, salvo che la legge non disponga diversamente, gli atti di parte, fra cui il ricorso, debbono essere sottoscritti dalla parte stessa se questa sta in giudizio personalmente oppure dal difensore munito di procura, necessariamente rilasciata prima della costituzione della parte e quindi — nel rito del lavoro — prima della proposizione del ricorso. Pertanto, il ricorso — al pari in generale dell’atto di citazione — che risulti sottoscritto, per la parte, da un procuratore legale territorialmente incompetente perché non iscritto in un albo dei procuratori del distretto nella cui giurisdizione trovasi il giudice adito, è da considerarsi invalido con la conseguente nullità assoluta del rapporto processuale che dall’atto ha avuto origine.

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Cass. civ. n. 407/1986

L’atto introduttivo del giudizio, anche nel processo del lavoro, deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di preclusione (artt. 163, 164, 342, 414 e 434 c.p.c.); ne consegue che la mancata produzione, nella parte dell’atto d’appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può equivalere a difetto d’impugnazione o essere causa della nullità di essa, se dal contesto dell’atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo

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Cass. civ. n. 30/1986

L’omessa indicazione dell’organo rappresentativo di una società nel ricorso al pretore secondo il rito del lavoro (art. 414 c.p.c.), non è causa di nullità dell’atto a meno che non renda assolutamente dubbia l’individuazione del soggetto evocato in giudizio; né la diversa formulazione dell’art. 414 cit., rispetto all’art. 163 n. 2 c.p.c. (che invece fa obbligo all’attore di indicare nella citazione anche l’organo od ufficio che ha la rappresentanza legale della società) può dar luogo a questione di costituzionalità della norma per ingiustificata disparità di trattamento, giacché la mancata riproduzione nell’art. 414 della prescrizione contenuta nell’art. 163 n. 2 non comporta una diversa disciplina della rappresentanza giudiziale della persona giuridica. Né una diversa sanzione atteso che il legislatore ha recepito nel processo del lavoro il principio giuridico secondo cui anche nel rito ordinario la nullità dell’atto di citazione sussiste solo nel caso di incertezza nell’identificazione del soggetto evocato in giudizio e non già di incertezza afferente il presentante o l’organo.

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Cass. civ. n. 5843/1985

Tenuto conto della sua formulazione e dell’intenzione del legislatore, quale rivelata dai lavori preparatori della disciplina del nuovo rito del lavoro (le cui caratteristiche essenziali si compendiano nell’oralità, nell’immediatezza e nella concentrazione degli atti processuali, nonché nell’accentuata ufficialità del processo, cui deve corrispondere una collaborazione intensa con il giudice), la norma dell’art. 414 nn. 3, 4 e 5 — secondo cui il ricorso deve contenere la determinazione dell’oggetto della domanda, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le conclusioni relative, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi — ha carattere imperativo, sicché dall’inosservanza dei suoi precetti deriva la nullità del ricorso, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., con conseguente pronuncia d’inammissibilità del medesimo, conducendo invece la genericità delle difese del convenuto ad un giudizio d’infondatezza delle eccezioni da lui proposte.

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Cass. civ. n. 3105/1985

Nel rito del lavoro, l’onere della determinazione dell’oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dell’atto introduttivo dall’art. 414 n. 3 c.p.c., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, qualora l’attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di un’originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà dell’attore medesimo di modificarne l’ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine all’individuazione dei crediti fatti valere.

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Cass. civ. n. 1212/1985

La decadenza che sanziona per il ricorrente — stante la necessaria estensione della disposizione espressa contenuta nell’art. 416 c.p.c. per il resistente — l’omissione, nell’atto introduttivo del giudizio, della specifica indicazione dei documenti che si offrono in comunicazione, come prescritto dall’art. 414 c.p.c., determina, non già l’invalidità o l’inammissibilità del ricorso, ma soltanto l’impossibilità di utilizzare come fonte di prova i documenti prodotti, a prescindere dai quali la domanda può trovare tuttavia accoglimento sulla base di ogni altra prova acquisita d’ufficio dal giudice, o fornita dall’altra parte, o desunta dal comportamento delle parti, o conseguente alla prestazione del giuramento decisorio.

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Cass. civ. n. 871/1985

L’art. 414 n. 2 c.p.c., nello stabilire che il ricorso deve indicare il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, detta una disposizione che è riferibile alla parte e non al suo procuratore, per il quale continua ad applicarsi, anche nel rito del lavoro, la norma dell’art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 77, che limita l’obbligo del procuratore di eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso al caso in cui il professionista eserciti il suo ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale cui egli è assegnato. Pertanto, in controversia di lavoro, ove il domicilio eletto da quel procuratore sia nell’ambito della circoscrizione del tribunale cui il medesimo professionista è assegnato e cui appartiene la pretura presso la quale si è svolto il giudizio, la notifica della sentenza del pretore, eseguita presso la cancelleria del medesimo, anziché presso quel domicilio, è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione ai sensi degli artt. 170, 285, 326 c.p.c. e 58 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, non sussistendo l’obbligo del professionista di eleggere domicilio nel comune del giudice adito e di conseguenza — per la sua inosservanza — la possibilità di effettuare la notifica presso la cancelleria del medesimo.

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Cass. civ. n. 4730/1984

Nelle controversie di lavoro e nelle altre materie cui è stato esteso il rito speciale della L. 11 agosto 1973, n. 533, l’introduzione della lite effettuata con il mezzo ordinario della notificazione dell’atto di citazione a udienza fissa anziché mediante ricorso, non è inficiata da nullità, ma determina solo il passaggio dal rito ordinario al rito speciale ai sensi dell’art. 426 c.p.c., ed il contraddittorio è regolarmente stabilito anche se non si costituisca il convenuto, il quale, in tal caso, deve essere ritenuto contumace.

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Cass. civ. n. 3100/1984

Non sussiste la nullità di cui all’art. 164 c.p.c. — le cui disposizioni si applicano anche al ricorso ex art. 414 c.p.c. — allorché l’omessa indicazione specifica della denominazione della persona giuridica nei cui confronti è proposto l’atto introduttivo del giudizio non comporti assoluta incertezza circa l’identificazione della medesima. (Nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato la sussistenza di detta nullità relativamente ad un atto di appello recante non la denominazione della persona giuridica, bensì l’indicazione dell’azienda da questa gestita, rilevando altresì che concomitanti fattori di diminuzione di incertezza consistevano nell’essere stato tale atto notificato al procuratore costituito in primo grado e nell’essere anche in appello avvenuta la costituzione della stessa persona giuridica).

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Cass. civ. n. 1115/1983

Anche in tema di controversie soggette al rito del lavoro ove è stabilito l’obbligo della parte di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito (art. 414 c.p.c.), la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore nel domicilio eletto e non anche direttamente al procuratore è idonea a fare decorrere il termine breve per l’impugnazione.
Qualora la parte, a norma dell’art. 414 c.p.c., abbia eletto domicilio presso la cancelleria del giudice adito, la ricezione degli atti che devono essere alla stessa notificati, non è compito esclusivo del cancelliere, ma ben può essere effettuata anche dal segretario, trattandosi di personale addetto all’ufficio, in quanto per la notifica di tali atti presso la cancelleria, questa ultima è presa in considerazione dalla norma in funzione del luogo in cui effettuare la notificazione e non per l’attività svolta dal cancelliere come tale, dal momento che la regolarità della notificazione è provata dalla relata dell’ufficiale giudiziario e non anche dall’attività del cancelliere.

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Cass. civ. n. 344/1981

La circostanza che nel ricorso introduttivo di un processo del lavoro sia indicata, quale datore di lavoro, una determinata persona fisica quale titolare della ditta individuale costituita dal suo nome anziché la società in accomandita semplice, di cui la medesima persona è socio accomandatario e legale rappresentante, non dà luogo a nullità della citazione per incertezza assoluta sull’identificazione della società convenuta, la cui ragione sociale comprende il nome di quella stessa persona.

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