Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9344 del 26 aprile 2011

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9344 del 26 aprile 2011

Testo massima n. 1

Nel rito del lavoro, l’erronea indicazione nel ricorso introduttivo dell’ufficio giudiziario adìto non è causa di nullità, poiché il deposito dell’atto nella cancelleria ed il decreto di fissazione dell’udienza di discussione escludono che il convenuto, cui ricorso e decreto siano notificati, possa essere incerto circa il giudice davanti al quale deve comparire, che va identificato necessariamente in quello dinanzi a cui la causa è stata così radicata.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze