14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1115 del 14 febbraio 1983
Testo massima n. 1
Anche in tema di controversie soggette al rito del lavoro ove è stabilito l’obbligo della parte di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito [ art. 414 c.p.c. ], la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore nel domicilio eletto e non anche direttamente al procuratore è idonea a fare decorrere il termine breve per l’impugnazione.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Qualora la parte, a norma dell’art. 414 c.p.c., abbia eletto domicilio presso la cancelleria del giudice adito, la ricezione degli atti che devono essere alla stessa notificati, non è compito esclusivo del cancelliere, ma ben può essere effettuata anche dal segretario, trattandosi di personale addetto all’ufficio, in quanto per la notifica di tali atti presso la cancelleria, questa ultima è presa in considerazione dalla norma in funzione del luogo in cui effettuare la notificazione e non per l’attività svolta dal cancelliere come tale, dal momento che la regolarità della notificazione è provata dalla relata dell’ufficiale giudiziario e non anche dall’attività del cancelliere.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]