14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5340 del 1 giugno 1999
Testo massima n. 1
La fase monitoria del procedimento di ingiunzione non ha subito modifiche a seguito dell’entrata in vigore dell’attuale rito del lavoro [ legge n. 533 del 1973 ], né le carenze della memoria di costituzione del giudizio di opposizione rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 414 c.p.c. relative alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, alla determinazione dell’oggetto e all’indicazione dei mezzi di prova — a cui l’atto si deve attenere stante la posizione sostanziale di attore dell’opposto — possono determinare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, poiché l’inosservanza degli artt. 414 e 416 non si riverbera su atti precedenti alla fase di cognizione e aventi una loro autonomia, ma eventualmente può condurre al rigetto della domanda con la inerente revoca del decreto ingiuntivo.
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