14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13595 del 12 ottobre 2000
Testo massima n. 1
L’abrogazione, per effetto dell’art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 607 in materia di enfiteusi, del secondo e del terzo periodo dell’articolo 972 c.c., che disponeva la prevalenza della domanda di devoluzione del fondo enfiteutico, in caso di grave deterioramento del medesimo da parte dell’utilista, sulla domanda di questi di affrancazione, non incide sul giudizio già instaurato per fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.
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Testo massima n. 2
Per le controversie assoggettate al rito del lavoro, l’art. 414, n. 2 c.p.c. prescrive, nel ricorso introduttivo del giudizio, l’elezione di domicilio «nel comune in cui ha sede il giudice adito» per offrire un ulteriore elemento di identificazione del ricorrente e per individuare il luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni e le notificazioni, a norma dell’art. 170 c.p.c., ma se vi è l’alternativa indicazione della residenza, l’atto non è nullo perché non ricorre nessuna delle ipotesi previste dai nn. 3 e 4 dell’art. 414 c.p.c. — riferentesi alla mancanza o all’impossibilità di identificazione dei requisiti relativi all’oggetto della domanda o all’esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda — e l’unica conseguenza, desumibile dagli artt. 58 att. c.p.c. e 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, è che dette comunicazioni e notificazioni devono effettuarsi in cancelleria.
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