14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12923 del 24 maggio 2013
Posted at 17:25h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo, che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, primo comma, c.p.c., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell’atto.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]