14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13005 del 31 maggio 2006
Posted at 17:25h
in Massimario
Testo massima n. 1
La mancata indicazione nel ricorso introduttivo del giudizio del lavoro del requisito di cui al n. 4 dell’art. 414 c.p.c. [ esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda ], richiamato dall’art. 434 c.p.c. per il ricorso in appello, è causa di nullità insanabile dell’atto, rilevabile d’ufficio, derivando tale sanzione dal principio contenuto nell’art. 156, secondo comma. c.p.c., con conseguente pronuncia di inammissibilità del ricorso.
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