14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21124 del 2 ottobre 2009
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella memoria difensiva del convenuto, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tali atti, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti medesimi; siffatto rigoroso sistema di preclusioni trova, tuttavia, un contemperamento – ispirato alla esigenza di coniugare il principio dispositivo con la ricerca della “verità reale” – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 421 c.p.c. [ e dell’art. 437, secondo comma, c.p.c., nel giudizio di appello ]. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto corretta l’ammissione, da parte del primo giudice, della produzione delle buste paga da parte del datore di lavoro dopo il deposito della relazione di consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio di primo grado, trattandosi di documentazione ritenuta “certamente utile” ai fini della quantificazione delle spettanze reclamate ].
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