14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23816 del 16 novembre 2007
Testo massima n. 1
Non sussiste la nullità dell’atto introduttivo del giudizio nel rito del lavoro per violazione dell’art. 414, n. 2, c.p.c. qualora il nome dell’attore [ nella specie la denominazione della persona giuridica attrice ] non risulti totalmente omesso o assolutamente incerto ma sia solo non correttamente indicato, per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna incertezza nell’identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, né arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese.
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