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Articolo 413 Codice di procedura civile — Giudice competente

Articolo 413 Codice di procedura civile — Giudice competente

Le controversie previste dall’articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell’articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell’articolo 409.

Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell’articolo 18.

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25402/2017

In tema di controversie di lavoro, ai fini della individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, il meccanismo previsto dagli artt. 1326, comma 1, e 1335 c.c. opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell’intervenuta accettazione si è avuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione. (In applicazione di tale principio, la S.C., ritenuto che la circostanza che il rapporto di lavoro avesse avuto inizio nella stessa data e nello stesso luogo in cui il lavoratore aveva firmato la proposta facesse presumere che di tale accettazione il datore di lavoro avesse avuto conoscenza contestuale, ha affermato la competenza del giudice di tale ultimo luogo e non di quello ove il datore di lavoro aveva sottoscritto la proposta, poi trasmessa al lavoratore).

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Cass. civ. n. 3087/2017

Ai fini dell’individuazione della competenza territoriale, in relazione ad una domanda con cui si prospetti l’esistenza di un rapporto di lavoro parasubordinato con la P.A., e se ne chieda l’accertamento, deve trovare applicazione il criterio di collegamento del domicilio di cui all’art. 413, comma 4, c.p.c., che dà rilievo alla natura della prestazione e non alla qualità, pubblica o privata, della controparte della prestazione dell’opera, operando il successivo comma 5 nella diversa ipotesi di domanda di costituzione di un rapporto di lavoro pubblico dipendente.

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Cass. civ. n. 1381/2017

La competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro e previdenziali è inderogabile, non rilevando in senso contrario l’adesione dell’attore all’eccezione sollevata dal convenuto o la (inammissibile) rinuncia di quest’ultimo all’eccezione già ritualmente proposta.

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Cass. civ. n. 21506/2013

Con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare – al fine della determinazione della competenza territoriale – né il foro del luogo in cui è sorto il rapporto (che presuppone un rapporto di lavoro già sorto quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi), né il foro della dipendenza aziendale (che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all’atto dell’estinzione), dovendosi invece fare applicazione unicamente del terzo e residuale criterio previsto dall’art. 413 c.p.c., ossia il foro della sede dell’azienda.

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Cass. civ. n. 768/2013

Il lavoratore che, essendo stato alle dipendenze di un datore di lavoro per contratti a termine seguiti da contratto a tempo indeterminato, agisca nei confronti del datore stesso e del cessionario del contratto di lavoro per sentirli condannare alla ricostruzione della carriera, previa declaratoria di nullità del termine, può adire il giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui è addetto, anche per la domanda nei confronti del datore cedente, ricorrendo, tra questa e la domanda nei confronti del cessionario, una particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense di connessione ex artt. 31 e ss. c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali di cui all’art. 413 c.p.c., un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per una delle cause connesse.

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Cass. civ. n. 13530/2012

Nel rito del lavoro, si applica anche alle controversie introdotte dal datore di lavoro il principio secondo il quale i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall’art. 413, secondo e terzo comma, c.p.c., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l’azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), non consentendo la lettera della legge l’unificazione dei fori nel luogo di svolgimento dell’attività lavorativa; né della legittimità costituzionale della disciplina può dubitarsi, attesa la discrezionalità del legislatore nella fissazione dei criteri di competenza territoriale.

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Cass. civ. n. 3111/2012

Nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall’art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio. Ne deriva che il giudice competente dev’essere individuato in relazione al luogo in cui si trova l’azienda o la dipendenza dove il lavoratore presta servizio, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio, purchè dotata di un minimo di struttura sufficiente per l’operatività aziendale, e non la sede in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni. (Nella specie, si trattava del casello autostradale presso cui dipendenti del Consorzio autostrade siciliane svolgevano la propria attività di esazione, ritenuto decisivo a radicare la competenza, con conseguente irrilevanza della sede centralizzata dell’ufficio di gestione amministrativa dei rapporti di lavoro).

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Cass. civ. n. 114/2012

In tema di competenza territoriale per le controversie del lavoratore parasubordinato, la clausola derogativa del foro del domicilio del prestatore d’opera è nulla ai sensi dell’art. 413, ultimo comma, c.p.c., anche se il giudizio venga instaurato successivamente alla cessazione del rapporto di collaborazione, non potendosi privare il lavoratore della garanzia che assiste la sua posizione quando egli faccia valere diritti derivanti dal rapporto estinto, talvolta esercitabili proprio a seguito dell’estinzione.

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Cass. civ. n. 29039/2011

Qualora il lavoratore agisca nei confronti di più datori di lavoro, addebitando loro una attività coordinata di dequalificazione e “mobbing” chiedendo, quale effetto della condotta materia, al risarcimento dei danni, sussiste tra le domande una connessione eccedente quella del mero cumulo soggettivo tra causa prevista dall’art. 33 c.p.c., analoga semmai alle più intense fattispecie di connessione prevista dagli artt. 31 e seguenti ovvero dall’art. 331 c.p.c., sicchè, inapplicabili i criteri di competenza inerenti al singolo rapporto di lavoro, opera il criterio residuale di cui all’art. 413, settimo comma, c.p.c., riferito al foro generale delle persone fisiche o giuridiche.

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Cass. civ. n. 23139/2011

Al fine della determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, per luogo in cui è sorto il rapporto, al quale fa riferimento l’art. 413 c.p.c., non può intendersi il luogo dove abbia avuto inizio l’esecuzione della prestazione lavorativa, se questo sia diverso dal luogo di stipulazione del contratto, attesa la natura residuale di tale ultimo criterio di collegamento, utilizzabile solo quando non è possibile, mancando una autonoma fonte del rapporto, identificare il luogo ove questo è sorto.

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Cass. civ. n. 22760/2011

In caso di domanda di accertamento della natura autonoma e non subordinata di un rapporto di lavoro, la competenza per territorio va determinata con riferimento alla prospettazione compiuta dall’attore e, pertanto, è competente il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409, terzo comma, c.p.c., senza che rilevi che quest’ultimo abbia domandato, in via riconvenzionale, l’accertamento della sussistenza della subordinazione.

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Cass. civ. n. 21690/2011

Nel rito del lavoro il criterio della competenza territoriale del giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui il lavoratore è addetto, in base a quanto previsto dall’art. 413, comma secondo, c.p.c., va riferito non all’atto con cui il lavoratore sia stato destinato alla dipendenza, bensì al fatto dello svolgimento effettivo della prestazione di lavoro presso la medesima, con la conseguenza che competente a conoscere della causa concernente la legittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente, ove questa non abbia avuto concreta attuazione, non può essere il giudice del luogo ove si trova la nuova dipendenza, ma quello del luogo ove si trova la sede di lavoro di provenienza.

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Cass. civ. n. 9256/2009

In tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova l’azienda ex art. 413, secondo comma, c.p.c., va determinato, per le imprese gestite in forma societaria, in riferimento al luogo in cui si accentrano di fatto i poteri di direzione ed amministrazione dell’azienda medesima (di norma coincidente con la sede sociale), indipendentemente da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l’attività imprenditoriale. Tale criterio, in mancanza di diverse specifiche disposizioni, si estende all’ipotesi in cui l’azienda appartenga ad un’impresa individuale, dovendosi escludere che, anche in detta evenienza, la sede dove sono tenute le scritture contabili e trovano il loro normale punto di riferimento i rapporti giuridici dell’impresa debba necessariamente coincidere con quella in cui sono collocati i beni aziendali, e restando priva di rilievo l’eventuale coincidenza del foro speciale con quello generale individuato ai sensi dell’art. 18 c.p.c.

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Cass. civ. n. 3117/2009

Ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, non può trovare applicazione l’art. 20 cod. proc. civ., che indica quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione “il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio”, dovendo detta competenza essere accertata, anzitutto, in base ai criteri specificamente dettati dall’art. 413 cod. proc. civ. e, ove questi non trovino applicazione, in forza del solo art. 18 cod. proc. civ. sul foro generale delle persone fisiche, siccome reso applicabile in via residuale dal comma settimo dello stesso art. 413.

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Cass. civ. n. 21562/2007

Nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall’art. 413 c.p.c., in relazione al luogo in cui si trovava l’azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava servizio al momento della fine dell’incarico, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni. (Nella specie, si trattava del rapporto di lavoro di un insegnante che era gestito dal centro servizi amministrativi di città diversa da quella in cui il dipendente aveva prestato servizio; la S.C. in sede di regolamento di competenza ha affermato il principio su esteso).

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Cass. civ. n. 17882/2007

Nelle controversie del lavoratore parasubordinato, nelle quali ai sensi dell’art. 413 comma quarto c.p.c. la competenza territoriale si determina in modo esclusivo in relazione al foro del domicilio del lavoratore, il domicilio stesso deve intendersi fissato nel luogo in cui il lavoratore ha il centro dei propri affari ed interessi, intendendosi per interessi non solo quelli economici e materiali, ma anche quelli affettivi e spirituali, atteso che la nozione di domicilio è unitaria e impone che vengano considerati, assieme agli affari ed agli interessi economici dell’individuo, anche gli interessi affettivi e personali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il domicilio del lavoratore parasubordinato fosse non nel luogo di residenza della famiglia, ove il lavoratore si ritirava la sera o per trascorrere le festività, ma nel diverso luogo in cui lo stesso, oltre a risiedere anagraficamente, svolgeva l’attività lavorativa).

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Cass. civ. n. 22672/2004

In tema di controversie di lavoro, la competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ai sensi della prima ipotesi dell’art. 413 secondo comma c.p.c. (nel nuovo testo fissato dall’art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533), sussiste anche nel caso in cui risulti successivamente trasferita in altro luogo la sede dell’azienda e la domanda sia stata proposta dopo il decorso di sei mesi da detto trasferimento. Invero, il terzo comma del citato art., il quale stabilisce che la competenza territoriale permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa, purchè la domanda sia proposta entro sei mesi, va riferito esclusivamente agli altri fori alternativi previsti dal secondo comma (luogo in cui si trova l’azienda o la dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) e non anche al «forum contractus»

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Cass. civ. n. 11387/2004

In tema di determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la prorogatio del foro alternativo della dipendenza si estende per sei mesi, mentre conservano carattere permanente il forum contractus e quello dell’azienda, e, solo sussidiariamente, il foro generale delle persone fisiche, mentre deve escludersi l’applicabilità del criterio del cumulo soggettivo, di cui all’art. 33 c.p.c., giacché tale criterio non ha rilievo in relazione ai fori speciali previsti per il processo del lavoro.

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Cass. civ. n. 5837/2004

Ai sensi dell’art. 413 c.p.c., sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l’esecuzione della prestazione lavorativa qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto. (Nel caso di specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto che il giudice di merito adito, facendo corretta applicazione del principio sopra indicato, avesse ritenuto la propria competenza territoriale quale foro del luogo in cui aveva avuto inizio la prestazione, a fronte della prospettazione della domanda attorea, che fondava il rapporto su una richiesta scritta di collaborazione, non seguita da accettazione scritta, e sul fatto che la resistente non avesse provato l’esistenza di una controproposta scritta firmata per accettazione).

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Cass. civ. n. 7358/2003

In tema di competenza territoriale per le controversie in materia di lavoro, il quarto comma dell’art. 413 c.p.c. (introdotto dall’art. 1 L. n. 128 del 1992 e previdente, per le controversie concernenti i rapporti di collaborazione di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., l’attribuzione della competenza al giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante o del titolare di altri rapporti di collaborazione), introduce un foro esclusivo, non alternativo né concorrenziale con gli altri fori indicati dal medesimo art. 413, con la conseguenza che, ove non sia possibile il collegamento suindicato (ad esempio per essere, come nella specie, domiciliato all’estero il lavoratore parasubordinato), non è applicabile la disciplina speciale dettata dagli altri commi dell’art. 413 citato, ivi compresa la disposizione relativa alla inderogabilità della competenza, ma è applicabile la disciplina ordinaria, che può essere derogata per accordo tra le parti a norma dell’art. 28 c.p.c.

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Cass. civ. n. 11831/2002

In tema di competenza territoriale per le controversie relative a dipendenti pubblici, il quinto comma dell’art. 413, c.p.c. (introdotto dall’art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), nel prevedere la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto, deve essere inteso nel senso che la individuazione del foro speciale per le controversie dei dipendenti pubblici ha carattere esclusivo e non concorrente.

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Cass. civ. n. 6143/2001

In caso di scissione totalitaria di una società per azioni a norma dell’art. 2504 septies c.c., con contestuale costituzione di una pluralità di società, si verifica una successione a titolo universale tra la società oggetto di scissione — che si estingue senza prima passare attraverso la fase di liquidazione — e le nuove società, con frazionamento tra queste ultime del patrimonio della società scissa e dei relativi rapporti. Ne consegue che il lavoratore che abbia cessato di lavorare alle dipendenze della società poi scissa, prima della sua estinzione, nell’instaurare una controversia di lavoro nei confronti della società di nuova costituzione che abbia acquisito il settore aziendale presso cui lavorava, può convenire la stessa, in applicazione dell’art. 413, secondo comma, c.p.c., davanti al foro della dipendenza a cui egli era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che sia passata nell’ambito dell’organizzazione di detta nuova società; infatti, nel quadro del fenomeno successorio che caratterizza la scissione societaria, alla nuova società si trasferisce anche la situazione di fatto e diritto rilevante ai fini della competenza processuale, né in senso contrario si può richiamare il disposto dell’art. 413, terzo comma, anche perché il trasferimento di azienda cui fa riferimento questa disposizione consiste nella dislocazione territoriale della sede dell’azienda, e non nel trasferimento di un complesso aziendale da un soggetto a un altro.

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Cass. civ. n. 7489/2000

Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro la nozione di «dipendenza» alla quale è stato o è addetto il lavoratore ricorrente — richiamata dal secondo comma dell’art. 413 c.p.c. per l’ipotesi del rapporto di lavoro subordinato privato — deve essere interpretata in modo conforme al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), tenendo conto, come termini di comparazione, del criterio del domicilio (previsto dal successivo quarto comma per i rapporti di agenzia e di parasubordinazione) e del criterio della sede di lavoro (contemplato dal quinto comma della medesima disposizione per i rapporti di lavoro pubblico) e pertanto comprende anche una elementare terminazione dell’impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l’espletamento della prestazione lavorativa (quali, nella specie, il computer, la modulistica, l’autovettura utilizzati dal dipendente per lo svolgimento, in posizione di subordinazione, dell’attività di piazzista viaggiatore).

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Cass. civ. n. 3974/2000

In tema di competenza territoriale nel rito del lavoro, la previsione da parte dell’art. 413 c.p.c. del foro della dipendenza aziendale fa riferimento ad una nozione che non coincide con quella di unità produttiva rilevante ai fini di altre norme di legge e che va identificata in armonia con la ratio della disposizione, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa alla condizione che l’imprenditore ivi disponga di almeno un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (che può essere rilevante anche in caso di adibizione allo stesso di un solo dipendente). In questo quadro può essere ravvisata la sussistenza di una dipendenza anche presso l’abitazione di un lavoratore dell’azienda, se concorrono elementi qualificanti quali — anche alternativamente —: a) l’esistenza presso tale abitazione di un deposito di beni aziendali aventi un’autonomia strutturale (come nell’ipotesi di cose da destinare al commercio); b) l’esercizio in ordine alla stessa di poteri di direttiva e di controllo del datore di lavoro che vadano oltre le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; c) la rilevanza esterna data dalla conclusione presso di essa di contratti vincolanti direttamente per l’azienda. (Nella specie la S.C., giudicando anche in fatto, ha ritenuto la sussistenza della prima e della terza di tali condizioni rispetto all’abitazione di un capo area, visto che presso di essa erano installate apparecchiature dell’azienda — che ne sosteneva i costi — che assicuravano i collegamenti con la stessa, e che detto lavoratore aveva il potere di concludere contratti — direttamente vincolanti per l’azienda — con clienti e gruppi di acquisto).

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Cass. civ. n. 1887/2000

Ai fini della competenza territoriale nelle cause di lavoro le caratteristiche della dipendenza dell’azienda — costituita, ai sensi dell’art. 413 secondo comma c.p.c., da ogni complesso di beni decentrati e munito di propria individualità tecnico-economica, pur se di modesta entità, che risulti direttamente e strutturalmente collegato con l’azienda medesima in quanto destinato al perseguimento degli scopi imprenditoriali — non possono essere attribuite, in mancanza di tale elemento, all’abitazione del lavoratore per il solo fatto che presso di questa sia stato costituito un deposito di beni e prodotti di proprietà dell’azienda, occorrendo, alternativamente: a) un’autonomia tecnico-economica e strutturale di detti beni; b) poteri di direttiva e di controllo del datore di lavoro che vanno oltre le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; c) riferimento all’abitazione del lavoratore di rapporti giuridici con soggetti esterni all’azienda.

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Cass. civ. n. 5704/1998

I fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall’art. 413, secondo e terzo comma, c.p.c., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto; quello ove si trova l’azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), senza che gli ultimi due possano intendersi compendiati unitariamente in quello di svolgimento della prestazione lavorativa e senza che sia dato argomentare diversamente, né in base al disposto della legge 11 febbraio 1992, n. 128, relativa ai rapporti di lavo ro di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., né in base a quello dell’art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 80 per le controversie relative al pubblico impiego, attese le peculiarità delle situazioni ivi regolate, alla cui stregua sono altresì da escludere dubbi di illegittimità costituzionale del sistema.

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Cass. civ. n. 5356/1998

In tema di competenza territoriale in ordine alle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, il secondo comma dell’art. 413 (nuovo testo) c.p.c. — di cui è manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., per il fatto che consente anche al datore di lavoro di instaurare la controversia con il lavoratore nel foro dell’azienda ancorché il lavoratore presti servizio in un luogo diverso (vedi Corte Cost. ord. nn. 341 del 1993 e 177 del 1994) — prevede, contemperando il contrapposto interesse delle parti, tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell’azienda e quello della dipendenza in cui il lavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) di carattere alternativo senza attribuire valore determinante esclusivo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa.

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Cass. civ. n. 5098/1998

Il luogo ove la prestazione lavorativa ha avuto inizio è un criterio di collegamento, per individuare il giudice del lavoro territorialmente competente, utilizzabile soltanto quando non è possibile, mancando un’autonoma e distinta fonte del rapporto, identificare il luogo ove questo è sorto, e non già quando invece ne manca la prova, nel qual caso l’attore può scegliere tra gli altri fori indicati dall’art. 413 c.p.c.; altrimenti, ritenendo in ogni caso coincidente il luogo di origine del rapporto con quello di inizio della prestazione lavorativa, si vanificherebbe la previsione del penultimo comma dell’art. 413 c.p.c., a norma del quale, in mancanza di applicabilità dei fori speciali esclusivi, concorrenti tra loro, di cui ai commi precedenti dello stesso articolo, si applica il foro generale di cui all’art. 18 c.p.c. — da intendersi comprensivo, nonostante la limitata locuzione letterale, del foro generale anche delle persone giuridiche, di cui all’art. 19 c.p.c. — sì che, in mancanza di prova sia del foro della dipendenza aziendale ove prestava la sua opera il lavoratore alla data di introduzione della lite, o di cessazione del rapporto, sia di quello di origine del rapporto, è competente il giudice del luogo ove ha sede l’azienda resistente, datrice di lavoro.

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Cass. civ. n. 9138/1997

In materia di licenziamenti individuali, l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 5 legge n. 108 del 1990 non comporta una interruzione del termine semestrale di permanenza della competenza per territorio di cui all’art. 413 comma terzo c.p.c., atteso che non esiste alcuna interferenza fra le suddette norme e che la previsione di cui all’art. 413 c.p.c. si limita, al fine di agevolare le parti nella loro difesa, a prorogare il legame fra un certo luogo e il giudice che nello stesso ha competenza per un termine oltre il quale la permanenza della competenza cessa perché evidentemente ritenuta dal legislatore non più rispondente alle predette esigenze.

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Cass. civ. n. 6177/1996

Nel caso di fusione (anche per incorporazione) fra società (a seguito della quale si verifica una situazione del tutto analoga a quella della successione universale), qualora l’attività imprenditoriale continui a svolgersi nel medesimo luogo in cui veniva esercitata precedentemente, si determina soltanto una modificazione soggettiva nella titolarità dei beni aziendali senza alcuna cessazione o trasferimento dell’azienda o della dipendenza di questa, onde ai fini della competenza in controversia di lavoro non opera lo speciale criterio di collegamento di cui al comma terzo dell’art. 413 c.p.c., ma deve farsi riferimento al criterio di cui al comma secondo del medesimo articolo, a nulla rilevando che la sede della società incorporante non si trovi in uno dei luoghi ivi indicati.

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Cass. civ. n. 2618/1996

Nelle controversie individuali di lavoro subordinato, l’art. 413, secondo comma, c.p.c. prevede soltanto due fori speciali ed esclusivi, tra loro alternativamente concorrenti, rappresentati il primo dal foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro ed il secondo dal foro del luogo in cui si trova l’azienda (in ipotesi di controversia riguardante lavoratore addetto alla sede principale di questa alla data di introduzione della lite o a quella di cessazione del rapporto) ovvero di quello in cui si trova la dipendenza aziendale (nell’ipotesi di controversia riguardante lavoratore addetto a tale dipendenza alla data di introduzione della lite o a quella di cessazione del rapporto), senza che la parte istante possa considerarsi libera di optare tra il foro dell’azienda e quello della dipendenza, appartenendo la controversia alla cognizione del giudice del luogo della prestazione di lavoro subordinato, ove questo coincida con il luogo della sede principale o di una dipendenza aziendale.

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Cass. civ. n. 3515/1995

In ipotesi di cassazione (con rinvio) di sentenza d’appello resa nei confronti dell’Ente Ferrovie dello Stato, il giudice di rinvio dev’essere individuato secondo i criteri ordinari, anziché secondo la regola del foro erariale, attese la sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 1990 (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 23 della L. n. 210 del 1985 nella parte in cui introduceva irragionevoli deroghe alla disciplina generale dettata dall’art. 413 c.p.c.) e l’avvenuta trasformazione dell’Ente Ferrovie dello Stato in Spa, la perdurante applicabilità (ai sensi dell’art. 15, comma 3 bis, del D.L. n. 16 del 1993, nel testo aggiunto dalla legge di conversione n. 75 del 1993) dell’art. 24, primo comma, della L. n. 210 del 1985 comportando solo il perdurare dello ius postulandi dell’avvocatura dello Stato; mentre la norma dell’art. 10 del R.D.L. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel prescrivere che il giudice di rinvio debba essere individuato tenendo conto del foro erariale) fa riferimento ai «giudizi nei quali è parte un’amministrazione dello Stato», qualità non attribuibile neppure all’Ente (pubblico economico) Ferrovie dello Stato.

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Cass. civ. n. 8686/1994

Costituisce dipendenza dell’azienda, ai sensi dell’art. 413, comma 2, c.p.c., ogni complesso di beni decentrati munito di propria individualità tecnico-economica, pur se di modesta entità, a condizione che lo stesso, per un verso, risulti direttamente e strumentalmente collegato con l’azienda medesima in quanto destinato agli scopi imprenditoriali e, per un altro verso, costituisca un punto di riferimento per gli altri collaboratori dell’imprenditore e per i terzi.

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Cass. civ. n. 6842/1994

In ipotesi di trasferimento (o di usufrutto o affitto) di azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c. (modificato dall’art. 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428), la continuazione, in capo al cessionario (che subentra ex lege nella stessa posizione del cedente), del rapporto di lavoro del lavoratore addetto all’azienda ceduta comporta che, ai fini della determinazione del giudice competente per territorio e con riguardo al foro (avente carattere speciale ed alternativo) del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, debba individuarsi il luogo di nascita del rapporto con l’originario datore di lavoro, salvo che dagli atti risulti in modo espresso che il rapporto di lavoro del dipendente già addetto all’azienda ceduta sia stato costituito ex novo con il cessionario. (Nella specie, la Suprema Corte, enunciando il principio suesposto, ha ritenuto di dover prescindere dalla soluzione della questione se, in relazione all’art. 413 c.p.c., il foro dell’azienda e quello della dipendenza debbano essere considerati come due fori distinti o come un unico foro costituito da quello in cui si svolge il rapporto di lavoro).

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Cass. civ. n. 4581/1994

Ai sensi del comma 4 dell’art. 413 c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 1 della L. 11 febbraio 1992, n. 128, che, per le controversie previste dal n. 3 dell’art. 409 dello stesso codice, stabilisce la competenza del giudice «nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell’art. 409», tale foro, che ha carattere esclusivo e la cui previsione è ispirata ad esigenze di tutela del lavoratore parasubordinato, deve essere identificato con riguardo al domicilio in cui si svolge o si è svolta l’attività del lavoratore medesimo, dovendo escludersi, nel caso di rapporto già cessato, la possibilità di riferimento al domicilio del lavoratore al tempo dell’instaurazione della controversia, atteso anche che tale possibilità consentirebbe allo stesso lavoratore – in contrasto con l’art. 25, comma 1, Cost. – di scegliersi il giudice con il preventivo trasferimento del proprio domicilio.

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Cass. civ. n. 4214/1994

La delibera di messa in liquidazione di una società regolarmente costituita non determina l’estinzione dell’ente e la cessazione della sua attività imprenditoriale, giacché tale cessazione — anche ai fini dell’art. 413, comma terzo, c.p.c. (quanto alla permanenza — con riguardo a domanda proposta entro sei mesi dalla cessazione dell’azienda — della competenza territoriale del giudice del luogo di ubicazione dell’azienda medesima stabilito dal secondo comma dello stesso articolo) — si verifica solo al momento dell’effettiva estinzione di ogni rapporto, attivo o passivo facente capo alla società; restando altresì escluso che, nel caso di società esercente attività mineraria in Sicilia, possa considerarsi prova certa della cessazione dell’attività della medesima la semplice rinuncia alla concessione, ove (in relazione al disposto degli artt. 42 e 46 della legge regionale siciliana 1 ottobre 1956, n. 54) non sia dimostrata anche l’avvenuta riconsegna della miniera.

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Cass. civ. n. 2723/1994

Per dipendenza dell’azienda, ai fini dell’applicazione del relativo foro, ai sensi dell’art. 413, secondo comma, c.p.c., con riguardo a controversia concernente un rapporto di lavoro subordinato, deve intendersi una struttura organizzativa di ordine economico e funzionale ubicata in un luogo diverso dalla sede dell’azienda e caratterizzata dall’esplicazione di un potere discrezionale e di controllo conforme alle esigenze specifiche dell’attività ad essa facente capo.

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Cass. civ. n. 6490/1991

Nelle cause di lavoro, il criterio della competenza territoriale del giudice del luogo dove si trova la dipendenza cui il lavoratore è addetto (art. 413, comma secondo, c.p.c.) va riferito non all’atto con cui il lavoratore sia stato destinato alla dipendenza bensì al fatto dell’effettivo svolgimento della prestazione di lavoro presso la medesima, con la conseguenza che competente a conoscere della causa concernente la legittimità di un trasferimento del dipendente, ove questo abbia avuto concreta esecuzione, è il giudice del luogo in cui si trova la nuova dipendenza e non già il giudice del luogo in cui si trova la sede di lavoro di provenienza, ancorché in tale foro potrebbe essere più facile la prova dei fatti rilevanti per la decisione.

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Cass. civ. n. 1480/1991

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 1990, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 23 della L. 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell’Ente Ferrovie dello Stato, la competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro relative al personale di detto ente va determinata non in base al criterio del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, ma secondo la disciplina generale delle controversie di lavoro (art. 413 c.p.c.), con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 428, primo comma, c.p.c., l’eventuale incompetenza del giudice adito può dal convenuto essere eccepita solo nella memoria difensiva di cui all’art. 416 dello stesso codice.

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Cass. civ. n. 7882/1990

In tema di controversie soggette al rito del lavoro, il criterio di collegamento della competenza territoriale costituito dal luogo in cui è sorto il rapporto (art. 413, secondo comma, c.p.c.) è applicabile anche nell’ipotesi di rapporto ad origine non contrattuale ma legale, come quello che s’instaura di diritto, ai sensi dell’art. 6, primo comma, del D.L. 26 settembre 1978, n. 576 (convertito con legge n. 738 del 1978), fra l’agente dell’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa e l’impresa cessionaria del portafoglio della medesima, ed il suddetto luogo va identificato con quello in cui è iniziata l’esecuzione della prestazione.

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Cass. civ. n. 6508/1990

Ai fini della competenza territoriale in ordine alla controversia relativa al rapporto di agenzia, il luogo di nascita del rapporto medesimo deve essere individuato in quello in cui, ai sensi dell’art. 1326 c.c., si è perfezionato il contratto con la conoscenza da parte del proponente dell’accettazione da parte dell’agente della proposta, mentre non può assegnarsi rilevanza al luogo d’inizio dell’esecuzione della prestazione dell’agente, salvo che, ai sensi dell’art. 1327 dello stesso codice, il contratto, per espressa richiesta del proponente, debba avere esecuzione senza preventiva risposta, ferma, peraltro, la necessità che la ricorrenza di tale condizione sia provata dall’attore o risulti comunque dagli atti di causa.

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Cass. civ. n. 3529/1990

Una volta decorso il termine di sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento dell’azienda (o della sua dipendenza), il foro del luogo di origine del rapporto di lavoro, alternativamente previsto dall’art. 413 c.c., continua ad essere operante e a prevalere su quello generale delle persone fisiche (e giuridiche) previsto dall’ultimo comma del cit. articolo; ed, ai fini della sua identificazione con il luogo della prestazione lavorativa, ben può essere assunta come circostanza univocamente concludente, in difetto di contrarie risultanze, quella che ivi l’azienda avesse anche la propria sede unica, dove doveva essere manifestata la volontà di assunzione del lavoratore e ricevuta la comunicazione del corrispondente atto di accettazione di quest’ultimo.

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Cass. civ. n. 2884/1990

In tema di competenza territoriale nelle cause di lavoro, il foro dell’azienda, intesa come complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, il quale costituisce uno dei fori alternativamente concorrenti e prevalenti su quelli ordinari, a norma dell’art. 413 c.p.c., si identifica, quando il datore di lavoro sia una società per azioni, con il luogo della sede sociale, in cui si accentrano i poteri di direzione ed amministrazione dell’impresa, restando irrilevante, per detto foro, che l’attività imprenditoriale ed il servizio del lavoratore si svolgano fuori di tale sede.

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Cass. civ. n. 2370/1989

Con riguardo a controversia di lavoro, luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio ai sensi dell’art. 413 c.p.c., va considerato non quello in cui il lavoratore riceve la lettera di nomina dell’ente, datore di lavoro (nella specie, Banco di Napoli), sottoscrivendola per accettazione, ma quello della sede centrale dello stesso ente, nella quale si trova il competente ufficio od organo che riceve detta accettazione.

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Cass. civ. n. 994/1989

La nullità delle clausole derogative della competenza territoriale, sancita dall’ultimo comma dell’art. 413 c.p.c., riguarda tutti i rapporti elencati dall’art. 409 dello stesso codice e, quindi, anche i rapporti di agenzia, non rilevando che la clausola derogativa sia stata pattuita nell’esclusivo interesse dell’agente.

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Cass. civ. n. 4782/1986

A norma dell’art. 413 comma secondo c.p.c. le controversie di lavoro possono alternativamente radicarsi a scelta dell’attore — sia esso lavoratore o il datore di lavoro — presso uno qualsiasi dei tre fori indicati, senza che il luogo dove s’è svolta la prestazione di lavoro possa incidere nel senso di far preferire l’uno o l’altro di detti criteri.

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Cass. civ. n. 2626/1986

Nelle controversie individuali di lavoro, ove una parte adisca il giudice nella cui circoscrizione sostiene esser sorto il rapporto, ma tale circostanza di fatto sia contestata dalla controparte — che eccepisce l’incompetenza per territorio — e risulti non provata o comunque dubbia, soccorre il criterio alternativo previsto dall’art. 413, secondo comma, c.p.c. e quindi competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

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Cass. civ. n. 811/1986

Nel rito del lavoro la competenza per territorio ha carattere inderogabile, comminando l’art. 413 c.p.c. la nullità delle clausole derogative della competenza stessa e l’art. 428 c.p.c. consentendo al giudice di rilevare l’incompetenza per territorio anche d’ufficio; né rileva in senso contrario che tale ultima norma ponga dei limiti temporali preclusivi alla facoltà del convenuto di eccepirla e al potere del giudice di rilevarla d’ufficio giacché tale prescrizione persegue solo una finalità di celerità del giudizio e di economia processuale e non intacca quindi il principio dell’inderogabilità della competenza. Consegue che, quando il convenuto eccepisca l’incompetenza per territorio e l’attore aderisca all’eccezione, il giudice non è vincolato dalla indicazione del giudice ritenuto competente dalle parti (e quindi non può, ex art. 38, terzo comma c.p.c., cancellare la causa dal ruolo), ma deve delibare l’eccezione e, se ritiene la sua incompetenza territoriale, deve pronunciare sentenza statuendo anche sulle spese processuali.

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Cass. civ. n. 765/1986

Anche ai fini dell’applicazione dell’art. 413 c.p.c. con riguardo al luogo ove è sorto il rapporto di lavoro, il contratto può considerarsi concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione, prima che l’accettazione della proposta giunga a conoscenza del proponente, soltanto quando, su richiesta di quest’ultimo, e per la natura dell’affare, o secondo gli usi, la prestazione lavorativa debba eseguirsi senza una preventiva risposta alla proposta contrattuale.

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Cass. civ. n. 6237/1985

L’art. 413, secondo comma, c.p.c. — nel disporre, per le controversie individuali di lavoro, che competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto — prevede una serie di fori alternativi concorrenti, fra i quali non è compreso quelle del luogo di svolgimento dell’attività di lavoro, ove lo stesso non coincida con uno dei fori espressamente indicati.
Nelle controversie individuali di lavoro, l’attore è libero di scegliere tra i fori alternativi speciali previsti dal secondo comma dell’art. 413 c.p.c., ma ha l’onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrono gli elementi di fatto della fattispecie legale.

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Cass. civ. n. 3161/1985

In materia di controversie di lavoro la competenza territoriale ex art. 413 c.p.c. è radicata – sulla base del contenuto della domanda – nel luogo in cui è sorto il rapporto per essere stato ivi stipulato il contratto di lavoro e non già in quello in cui ha avuto inizio la prestazione lavorativa, la quale però – ove nel ricorso manchi la specifica allegazione del luogo in cui è stato stipulato il contratto – può essere valutata come fatto concludente indicativo dell’insorgenza del rapporto.

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Cass. civ. n. 1054/1982

L’art. 413 (nuovo testo) c.p.c. pone una graduazione tra i diversi fori territoriali per le controversie di lavoro, nel senso che i fori speciali esclusivi previsti dal secondo comma sono tra loro alternativamente concorrenti e, rispetto ad essi, il foro generale ordinario previsto dal quarto comma (ora penultimo comma – N.d.R.) è solo sussidiario. Pertanto, ove l’attore abbia adito il giudice del luogo ove l’azienda — trattisi di impresa sociale o individuale — ha la sua sede legale, nella quale, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni aziendali, si accentrano di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell’azienda stessa, e quindi si identifica il relativo foro, ogni ulteriore indagine sul forum contractus o sul foro della dipendenza rimane, assorbita, dovendosi affermare la competenza del giudice adito.

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