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Articolo 412 quater Codice di procedura civile — Altre modalità di conciliazione e arbitrato

Articolo 412 quater Codice di procedura civile — Altre modalità di conciliazione e arbitrato

Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.

Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell’arbitro di parte e indicare l’oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l’altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l’indicazione dei mezzi di prova.

Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

Il collegio fissa il giorno dell’udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.

All’udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell’articolo 411, commi primo e terzo.

Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all’immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l’assunzione delle stesse e la discussione orale.

La controversia è decisa, entro venti giorni dall’udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato . Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l’arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell’arbitro di parte, queste ultime nella misura dell’1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.

I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16620/2011

La controversia fra il socio e la cooperativa di produzione e lavoro, attinente a prestazioni lavorative comprese fra quelle che il patto sociale pone a carico dei soci per il conseguimento dei fini istituzionali, per effetto dell’art. 5 della l. n. 142 del 2001, rientra nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto il rapporto da cui trae origine è, di natura complessa, insieme associativo e di lavoro autonomo o subordinato. Ne consegue che la clausola compromissoria, contenuta nello statuto della cooperativa, non è idonea ad impedire la valida adizione dell’autorità giudiziaria ove tale facoltà non fosse stata prevista, in conformità della previsione di cui all’art. 412 ter (nel testo vigente “ratione temporis”, in sede di accordo collettivo nazione di lavoro.

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Cass. civ. n. 2576/2009

Il procedimento arbitrale intentato da un lavoratore per l’impugnazione di una sanzione disciplinare dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, per quanto sia espressamente previsto dalla legge, riveste comunque carattere irrituale, come tale eccezionalmente equiparabile a quello irrituale previsto dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che l’art. 412-quater cod. proc. civ. va interpretato nel senso che disciplini un unico regime di impugnazione del lodo irrituale, sia che questo sia previsto dalla contrattazione collettiva, sia che risulti introdotto ex lege – per il quale sarebbe in ogni caso difficile identificare un autonomo regime di impugnativa – e che, pertanto, è ammissibile, per effetto del citato articolo, il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado dal tribunale che abbia rigettato l’impugnativa del lodo arbitrale.

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Cass. civ. n. 4025/2006

Riveste carattere irrituale il procedimento arbitrale intentato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, da un lavoratore per l’impugnazione di una sanzione disciplinare dinanzi al collegio arbitrale, con la conseguente applicabilità dell’art. 412 quater c.p.c. e la derivante ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado dal tribunale che rigetti l’impugnativa del relativo lodo arbitrale.

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Cass. civ. n. 19679/2005

Con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l’art. 6 del contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione e arbitrato del 2001 — del quale la Corte può direttamente accertare il significato (art. 63, comma quinto, D.Lgs. n. 165 del 2001) — va interpretato nel senso che: la previsione dell’impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina, previsti dall’art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (ora art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001), è limitata solo all’individuazione dei collegi; tali collegi emettono un lodo irrituale ai sensi degli artt. 59 bis, 69 e 69 bis del D.Lgs. n. 29 del 1993 (ora artt. 56, 65 e 66 del D.Lgs. n. 165 del 2001) e 412 ter c.p.c. (come modificato dall’art. 19 del D.Lgs. n. 387 del 1998); tale lodo non è identificabile con quello rituale di cui all’art. 59, comma settimo, D.Lgs. n. 29 del 1993, trattandosi di lodo previsto dalla contrattazione collettiva; la sua impugnazione è disciplinata dall’art. 412 quater; dovendosi, invece, escludere — sulla base di un’interpretazione letterale e sistematica della suddetta norma — che le parti abbiano inteso far rivivere con il contratto quadro l’intero sistema delle impugnazioni riferibile all’art. 59 cit., destinato, secondo la previsione legislativa, a cessare di efficacia proprio con la contrattazione collettiva. Conseguentemente, è inammissibile l’impugnazione del suddetto lodo proposta dinanzi alla Corte d’appello, non essendo possibile la traslatio iudici al Tribunale competente.

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Cass. civ. n. 16772/2005

In tema di arbitrato nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in ragione di una interpretazione letterale delle norme imposta dal tenore delle stesse, gli artt. 412 ter e quater c.p.c. vanno applicati unicamente agli arbitrati irrituali previsti dai contratti collettivi, mentre la decisione emessa dal collegio arbitrale di disciplina di cui all’art. 59, del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, ha natura di arbitrato rituale, come tale disciplinato dagli artt. 827 e ss. c.p.c., sicché competente sull’impugnativa del lodo non è il tribunale, nella cui circoscrizione l’arbitrato ha avuto sede, ma la corte d’appello nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitro. Conseguentemente, nella ipotesi di proposizione al tribunale, anziché alla corte d’appello, della impugnazione per nullità del lodo arbitrale, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cosiddetta translatio iudicii, e l’impugnazione è inammissibile.

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Cass. civ. n. 44/2003

Nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l’arbitrato previsto in materia di sanzioni disciplinari dall’art. 59 bis, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 20, introdotto dall’art. 28, D.Lgs. 21 marzo 1998, n. 80 (corrispondente all’art. 56, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore, ha natura irritale ed il lodo è impugnabile ai sensi dell’art. 412 quater, c.p.c., innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro; diversamente, invece, l’arbitrato previsto dall’art. 59, commi settimi ed ottavi, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 27, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, aveva natura rituale ed il lodo era impugnabile, ai sensi dell’art. 828, c.p.c., innanzi al tribunale quale giudice d’appello per le controversie di lavoro e, dopo l’istituzione dell’ufficio del giudice unico di primo grado, innanzi alla Corte d’Appello.

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