Art. 18 – Codice di procedura civile – Foro generale delle persone fisiche

Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio [c.c. 43, 45, 2196 n. 4] e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora[139; c.c. 43].

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 42116/2021

L'elezione di domicilio in un luogo del tutto privo di qualsiasi collegamento con uno specifico atto o negozio giuridico non costituisce presupposto di fatto idoneo ad individuare il giudice territorialmente competente sulla controversia. (Fattispecie relativa a controversia in materia di trattamenti discriminatori subiti nel corso della detenzione in carcere promossa da soggetto innanzi il giudice del luogo del domicilio eletto, senza evidenziare alcun effettivo legame con il luogo di elezione di domicilio). (Regola competenza).

Cass. civ. n. 1594/2020

La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18 -20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/04/2018).

Cass. civ. n. 32731/2019

Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 17311/2018

In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito.

Cass. civ. n. 11389/2018

In tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma 2, lett. u), c. cons. va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto, ma sull'individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto incide l'accertamento, devoluto al solo giudice del merito, del carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversie, nonché quello relativo all'eventuale non coincidenza della residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella effettiva. (Principio affermato dalla S.C. in un caso in cui la presunzione di residenza derivante dai dati anagrafici risultava superata sulla base di elementi obiettivi, tra cui il luogo ove risultava avere sede lo studio professionale del difensore incaricato di curare la fase precontenziosa e contenziosa della lite). (Regola competenza).

Cass. civ. n. 2488/2018

Sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo di domicilio del cliente, quale foro speciale del consumatore, in un giudizio per responsabilità professionale da questi promosso nei confronti di un notaio, non ostando alla disciplina dei contratti del consumatore la circostanza per cui l'interazione tra cliente e professionista sia avvenuta per il tramite di un procuratore speciale.

Cass. civ. n. 5254/2017

In materia di concorrenza sleale attuata mediante commercializzazione di modelli contraffatti su di un sito “web”, la competenza per territorio spetta, ai sensi dell’art. 120, comma 6, del d.lgs. n. 30 del 2005, che è norma speciale rispetto all’art. 18 c.p.c., al giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, da individuarsi nel luogo di stabilimento dell’inserzionista (ove sia stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio) ovvero, in alternativa, in quello in cui ha sede la società che gestisce il sito.

Cass. civ. n. 22675/2016

Il "forum destinatae solutionis" di cui alla seconda ipotesi dell'art. 20 c.p.c. (giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio) non è invocabile, quale foro facoltativo in deroga a quelli di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., quando, per la natura della prestazione, esso comporterebbe l'attribuzione della competenza ad un numero indeterminato di giudici dello Stato, con pregiudizio dell'interesse del convenuto ad una definita predeterminazione della competenza in base a collegamenti fattuali non evanescenti ed arbitrari. (Fattispecie in cui il debitore-appaltatore si era impegnato al disormeggio del bacino galleggiante dell'Arsenale marittimo militare di Augusta ed al suo trasferimento presso altra sede non specificata, nonché al successivo ritrasferimento presso il porto di ormeggio originario).

Cass. civ. n. 19801/2014

In tema di violazioni del codice della strada, ove l'opposizione, in assenza di pregressa notifica dell'ordinanza ingiunzione, sia stata proposta avverso la cartella esattoriale, dalla quale non sia identificabile il luogo dell'illecito, trova applicazione, ai fini dell'individuazione del giudice competente, il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 9373/2014

Ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, la certificazione anagrafica in ordine al luogo di residenza di un soggetto ha valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva dimora abituale, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova.

Cass. civ. n. 9028/2014

Ai fini della competenza territoriale, la coincidenza tra il luogo di residenza e quello di domicilio del convenuto integra una presunzione semplice e, come tale, suscettibile di prova contraria, con la conseguenza che il foro territoriale può essere correttamente radicato nel luogo ove il convenuto abbia il domicilio effettivo, individuato in relazione allo svolgimento della parte più rilevante della sua attività economica e professionale.

Cass. civ. n. 14571/2012

In tema di competenza per territorio, poiché l'impresa individuale non ha una soggettività giuridica diversa dalla persona del suo titolare, l'individuazione del giudice competente per l'emissione del decreto ingiuntivo va operata in base all'art. 18 c.p.c., con la conseguenza che l'opponente, quale convenuto sostanziale, ha l'onere di sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale anche con riguardo al foro generale delle persone fisiche, dovendosi altrimenti ritenere tale eccezione come non proposta.

Cass. civ. n. 24257/2008

In tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma 2, lett. U, del c.d. Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto; tuttavia, il diverso giudice adito dal professionista può riconoscere la propria competenza, se accerti che lo spostamento di residenza del consumatore sia stato fittizio o reiterato e, perciò, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia.

Cass. civ. n. 15673/2007

È nulla e conseguentemente inidonea a giustificare l'applicazione di uno specifico criterio di competenza territoriale, la clausola contrattuale che contiene l'elezione di domicilio, finalizzata alla notificazione di futuri atti giudiziari, presso la Casa Comunale, perché produttiva di una lesione del diritto costituzionale al contraddittorio, non potendo la P.A., senza una specifica previsione normativa abilitativa, ricevere atti per conto di privati né addossarsi la cura del loro recapito all'interessato. Non trova applicazione nella fattispecie in esame la regola della validità ed efficacia dell'elezione di domicilio, anche in mancanza del consenso e dell'accettazione del domiciliatario.

Cass. civ. n. 5006/2005

Ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 c.p.c. che dell'art. 20 c.p.c. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia; ne consegue che il domicilio è caratterizzato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche. (Nella specie il convenuto aveva trasferito la residenza da Palermo a Cefalú, continuando a svolgere attività professionale nel capoluogo; la S.C, nel confermare la sentenza di merito, ha precisato che il trasferimento della residenza comporta la presunzione di trasferimento anche del domicilio, presunzione non superata dalla permanenza dello studio legale in Palermo, in mancanza di prova sia della persistente iscrizione nell'albo professionale di quella città, sia del carattere fittizio del trasferimento di residenza).

Cass. civ. n. 8796/2000

La domanda diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene consegnato in esecuzione di un contratto invalido o inefficace non ha natura reale, ma personale, per modo che il foro competente è quello generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) e non quello del luogo in cui si trova la cosa da restituire.

Cass. civ. n. 2596/1994

Ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, il criterio del foro dell'attore assume carattere del tutto residuale rispetto a quelli soggettivi indicati dagli artt. 18 e 19 c.p.c., di guisa che può risultare concretamente applicabile solo quando il convenuto non abbia residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la sua dimora è sconosciuta.

Cass. civ. n. 791/1985

Ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, le risultanze anagrafiche in ordine alla residenza costituiscono semplici presunzioni, superabili, come tali, con prove contrarie sia in ordine al difetto dell'elemento oggettivo circa la stabile ed effettiva dimora sia in ordine al difetto dell'elemento soggettivo circa l'intenzione di fissare in un luogo la propria abituale dimora.

Cass. civ. n. 3912/1977

Non è sufficiente a vincere la presunzione legale di residenza cui danno luogo le risultanze dei registri anagrafici la prova che il domicilio è in luogo diverso da quello della residenza anagrafica, giacché il codice civile (art. 44 comma secondo) stabilisce una presunzione di coincidenza del luogo di domicilio con quello di residenza, non l'opposta presunzione di coincidenza della residenza effettiva con il luogo di effettivo domicilio, in difformità delle risultanze anagrafiche. Pertanto la prova di un domicilio diverso dalla residenza anagrafica, non essendo sufficiente a provare che quest'ultima è solo fittizia, individua solo un possibile foro alternativo, ma non sottrae la competenza al giudice del luogo della residenza.