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Art. 45 — Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto

Art. 45 — Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio [ 43 ] nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia [ 144 ] o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L’interdetto ha il domicilio del tutore.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13085/2003

In tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia; per cui, ove l’immobile acquistato sia adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione.

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Cass. civ. n. 558/1982

In tema di revisione dell’affidamento del figlio minore di genitori separati, o divorziati, od il cui matrimonio sia stato annullato, funzionalmente devoluta alla cognizione del tribunale per i minorenni, l’individuazione del giudice territorialmente competente va effettuata, alla stregua dell’esigenza della migliore tutela degli interessi del minore stesso, ed in applicazione del disposto dell’art. 45, secondo comma (nuovo testo) c.c. sull’identificazione del suo domicilio con quello del genitore con il quale «convive», in base al luogo in cui il figlio medesimo abbia dimora stabile, non precaria o contingente, o comunque dimora prevalente nel corso dell’anno (nella specie, per i dieci mesi della frequenza scolastica), a prescindere, pertanto, dall’eventuale diverso luogo in cui, al momento della domanda, abiti occasionalmente, ovvero per un periodo di tempo limitato (nella specie, quello delle vacanze estive).

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