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Articolo 19 Codice di procedura civile — Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

Articolo 19 Codice di procedura civile — Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica [ 12,13 c.c. ], è competente il giudice del luogo dove essa ha sede [ 16, 46, 2328 n. 2, 2475 n. 2, 2518 n. 2 c.c. ] . È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda [ 77; 41 c.c. ].

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica [ 2251, 2291, 2313 c.c. ], le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo [ 145 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 26985/2018

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice adito possa rilevare d’ufficio profili d’incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.

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Cass. civ. n. 24090/2018

In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti, nella specie, quelli indicati negli artt. 19 e 20 c.p.c., grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione, e di detta prova, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlativa competenza del giudice adito.

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Cass. civ. n. 18724/2017

La clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l’ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall’art. 19 c.p.c., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola attributiva della competenza con riguardo “al Foro nella cui giurisdizione ricade la sede legale della Banca” abbia radicato la competenza convenzionale esclusiva in capo al giudice del luogo della sede l’istituto di credito al momento della domanda).

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Cass. civ. n. 19039/2007

In tema di impugnazione di delibera di una società a responsabilità limitata, l’art. 2378, primo comma, c.c. (richiamato espressamente dall’art.2486 c.c. nel testo anteriore al D.Lgs. n. 6 del 2003), stabilisce che il tribunale territorialmente competente è in via esclusiva e inderogabile quello del luogo in cui la società aveva la propria sede legale, determinata al momento dell’introduzione del giudizio. (Nella fattispecie la S.C. ha affermato il principio ritenendo irrilevante la circostanza per cui proprio con la delibera impugnata la società avesse mutato la sede ed anche la sua denominazione sociale, in ragione della immediata esecutività delle delibere assembleari e della diversità dal caso, non dimostrato, di delibera di fusione per incorporazione).

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Cass. civ. n. 16800/2006

Per le società prive di personalità giuridica il riferimento, nell’eccezione di incompetenza per territorio derogabile, al luogo ove è ubicata la sede legale della società è sufficiente ad implicare la contestazione del foro generale di cui all’art. 19, secondo comma, c.p.c., atteso che anche per tali società, comunque iscritte nel registro delle imprese, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell’attività sociale.

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Cass. civ. n. 4985/1999

Anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 580 del 1993, il procedimento di omologazione dell’atto costitutivo di una società e delle sue successive variazioni deve ritenersi attribuito alla competenza territoriale del Tribunale del luogo ove ha sede l’Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale l’atto deve essere depositato ed iscritto, anche se esso sia diverso dal Tribunale nel cui circondario è ubicata la sede sociale, giacché alla nuova disciplina introdotta con l’art. 8 della suddetta legge, laddove prevede l’istituzione di un ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di provincia, deve riconoscersi — in difetto di alcuna disposizione introduttiva di una distinzione tra giudice dell’omologazione e giudice del registro — un valore meramente ricognitivo della situazione precedente, nelle quale l’individuazione del giudice competente per l’omologazione non si fondava sui principi generali desumibili dagli artt. 18, 19, 24 e 25 del c.p.c. o su una specifica peculiarità del procedimento di omologazione, ma derivava dall’interpretazione sistematica della normativa regolante in via transitoria la materia in attesa dell’attuazione del registro delle imprese e particolarmente: a) dell’art. 101 delle att. del c.c., nel quale la competenza territoriale del tribunale del luogo della sede sociale non era espressione di un forum domicilii (come sarebbe stato coerente con la natura di volontaria giurisdizione del procedimento), ma discendeva soltanto dalla coincidenza, nel regime transitorio, dell’ufficio del registro competente con la cancelleria del tribunale destinatario dell’istanza di omologazione, sempre sussistente per essere presente in ogni tribunale il registro delle società; b) dell’art. 108 delle att. del c.c., il quale, sino all’attuazione del registro delle imprese, prevedeva che l’iscrizione dei contratti consorzio si eseguisse nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale “nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio”, così rivelando che il criterio di competenza era collegato al luogo nel quale gli atti acquisivano pubblicità.

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Cass. civ. n. 959/1998

Il principio contenuto nell’art. 46, secondo comma c.c., secondo cui in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima, ha valenza generale, nel senso che individua qual è il concetto di «sede» al quale fare riferimento in tutti i casi in cui questo venga in rilievo, anche con riferimento alla competenza per territorio.

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Cass. civ. n. 2843/1986

La norma dell’art. 19 c.p.c., che regola il foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, non esclude l’applicazione dei fori facoltativi previsti dal successivo art. 20 per le cause relative a diritti di obbligazione; né ai fini dell’applicabilità di tale ultima norma è necessario il concorso di entrambi i criteri ivi previsti (forum contractus e forum destinatae solutionis) essendo invece sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi per radicare la competenza del giudice adito.

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Cass. civ. n. 4018/1985

Nelle cause promosse contro una società munita di personalità giuridica, l’art. 19 primo comma c.p.c., ove prevede la competenza del giudice del luogo in cui la società stessa abbia «un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda», si riferisce al caso in cui un soggetto rappresenti la società nella sua sostanziale attività, e, pertanto, non può trovare applicazione nella diversa ipotesi dell’elezione di domicilio presso un procuratore legale in sede di conferimento della rappresentanza processuale in un determinato giudizio. Quando non sia possibile individuare il foro generale della persona giuridica in Italia, secondo i criteri stabiliti dall’art. 19 c.p.c., trattandosi di causa promossa contro società con sede all’estero e priva in Italia di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, trova applicazione analogica quanto disposto dall’art. 18 secondo comma c.p.c., in tema di foro generale delle persone fisiche, con conseguente competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede l’attore.

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