14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19039 del 11 settembre 2007
Testo massima n. 1
In tema di impugnazione di delibera di una società a responsabilità limitata, l’art. 2378, primo comma, c.c. [ richiamato espressamente dall’art.2486 c.c. nel testo anteriore al D.L.vo n. 6 del 2003 ], stabilisce che il tribunale territorialmente competente è in via esclusiva e inderogabile quello del luogo in cui la società aveva la propria sede legale, determinata al momento dell’introduzione del giudizio. [ Nella fattispecie la S.C. ha affermato il principio ritenendo irrilevante la circostanza per cui proprio con la delibera impugnata la società avesse mutato la sede ed anche la sua denominazione sociale, in ragione della immediata esecutività delle delibere assembleari e della diversità dal caso, non dimostrato, di delibera di fusione per incorporazione ].
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