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Art. 36 — Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

Art. 36 — Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15417/2016

L’art. 36 c.c. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato – cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.

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Cass. civ. n. 10220/2010

Nei consorzi di urbanizzazione – consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione od al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi – la natura, affermabile di regola, di associazione non riconosciuta si coniuga con un forte profilo di realità, sicché la complessità della loro struttura, affidata all’autonomia privata, rende necessario accertare quale sia la volontà manifestata nello statuto, da cui dipende l’applicabilità della normativa in materia di associazione ovvero di quella in tema di comunione.

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Cass. civ. n. 6361/2003

La delibera di una assemblea, sia essa di soci, di condomini o di associati (nel caso di specie, assemblea di un Fondo pensioni tra ex dipendenti di banca) può essere annullata per abuso o eccesso di potere solo quando, anche se adottata nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, risulti arbitraria e fraudolentemente preordinata al solo perseguimento, da parte della maggioranza, di interessi diversi da quelli della compagine associativa oppure volutamente lesivi degli interessi degli altri soci, e sia priva di una propria autonoma giustificazione causale sulla base dei legittimi interessi dei soci di maggioranza; grava su chi impugna la delibera l’onere di fornire la dimostrazione dell’effettiva sussistenza dell’abuso o dell’eccesso di potere.

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Cass. civ. n. 8435/2000

Lo statuto e l’atto costitutivo di un’associazione non riconosciuta costituiscono espressione di autonomia negoziale, nell’ambito di un fenomeno (quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto dai singoli associati; ne consegue che l’interpretazione dei suddetti atti è soggetta alla disciplina prevista per i contratti e che l’accertamento della volontà degli stipulanti costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.

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Cass. civ. n. 410/2000

L’esistenza di un’associazione non è condizionata ad alcuna formalità e per la sua costituzione non è quindi necessario né l’atto pubblico, prescritto soltanto per il conseguimento della personalità giuridica e neppure, salvo i casi specificamente disciplinati, l’atto scritto. La circostanza che quest’ultimo sia necessario per procedere alla trascrizione degli acquisti di diritti reali immobiliari, non incide sulla validità di questi ultimi ma solo sulla loro opponibilità a terzi.

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Cass. civ. n. 1681/1982

La natura privatistica di un’associazione costituta al solo scopo di attribuire vantaggi morali o materiali ai suoi soci, quale il circolo sottufficiali di Roma dell’aeronautica militare, non viene meno per il fatto dell eventuale coincidenza di quello scopo con finalità di ordine generale dello Stato, né per il fatto che lo statuto, in relazione alla qualità di pubblici dipendenti degli associati, riconosca ai loro superiori determinati poteri d’intervento. Anche in tale situazione, pertanto, deve escludersi che le deliberazioni degli organi di detta associazione configurino atti amministrativi, e deve conseguentemente affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande rivolte ad impugnare le deliberazioni medesime.

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