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Art. 37 — Fondo comune

Art. 37 — Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione.

Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso [ 24 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10213/2001

La responsabilità aquiliana per fatto illecito di un’associazione non riconosciuta chiamata a rispondere con il proprio fondo comune (art. 37 c.c.) si fonda sul rapporto organico e sul generale principio che rende responsabili le persone fisiche e gli enti giuridici per l’operato dannoso di coloro che sono inseriti nell’organizzazione burocratica o aziendale.

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Cass. civ. n. 901/1997

A norma della legge n. 848 del 1929 e del R.D. n. 2262 del 1929, le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali, dichiarate monumento nazionale, le quali provvedono all’amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese stesse, nonché alla manutenzione degli edifici, senza ingerenza nei servizi di culto, vanno inquadrate tra le associazioni non riconosciute. Esse, pertanto, pur essendo prive di personalità giuridica, possono, ai sensi dell’art. 37 c.c., gestire gli immobili di proprietà della chiesa, dare attuazione a rapporti di locazione che li riguardano, disporre la cessazione di quelli esistenti, e possono stare in giudizio a mezzo di coloro che, secondo l’ordinamento interno dell’ente, ne hanno la rappresentanza.

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Cass. civ. n. 3773/1981

La limitata capacità delle associazioni non riconosciute di essere titolari di un patrimonio, entro l’ambito in cui è positivamente prevista dalla legge e, quindi, in base all’art. 37 c.c., con esclusivo riferimento ai contributi degli associati ed ai beni acquistati con tali contributi (ma senza l’obbligo dell’autorizzazione governativa), riguarda solo gli acquisti a titolo derivativo, e non esclude la possibilità di acquisti a titolo originario, come l’usucapione, in relazione alla quale, in particolare, non può essere disconosciuta l’efficacia, propria del possesso, ove questo con le modalità previste dall’art. 1158 c.c., venga esercitato su di un bene dagli associati non uti singuli bensì come appartenenti all’associazione e con la volontà di riferire a questa gli atti di possesso compiuti.

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