14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10213 del 26 luglio 2001
Testo massima n. 1
La responsabilità aquiliana per fatto illecito di un’associazione non riconosciuta chiamata a rispondere con il proprio fondo comune [ art. 17 c.c. ] si fonda sul rapporto organico e sul generale principio che rende responsabili le persone fisiche e gli enti giuridici per l’operato dannoso di coloro che sono inseriti nell’organizzazione burocratica o aziendale.
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Testo massima n. 2
La responsabilità aquiliana per fatto illecito di un’associazione non riconosciuta chiamata a rispondere con il proprio fondo comune [ art. 37 c.c. ] si fonda sul rapporto organico e sul generale principio che rende responsabili le persone fisiche e gli enti giuridici per l’operato dannoso di coloro che sono inseriti nell’organizzazione burocratica o aziendale.
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