Cass. civ. n. 25976 del 6 novembre 2020
Testo massima n. 1
L'art. 38 c.c. prevede, allo scopo di contemperare l'autonomia patrimoniale dell'associazione ed il diritto di credito dei terzi nei suoi confronti, per un verso che "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti (solo) sul fondo comune" e per altro verso che "Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione". Ne consegue che i (meri) rappresentanti dell'associazione non rispondono in proprio delle obbligazioni assunte dall'associazione, potendo i creditori far valere i loro diritti solo sul fondo comune (art. 37 c.c.), rispondendo invece personalmente solo coloro che hanno agito personalmente in nome e per conto dell'associazione.