14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2843 del 22 aprile 1986
Testo massima n. 1
La norma dell’art. 19 c.p.c., che regola il foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, non esclude l’applicazione dei fori facoltativi previsti dal successivo art. 20 per le cause relative a diritti di obbligazione; né ai fini dell’applicabilità di tale ultima norma è necessario il concorso di entrambi i criteri ivi previsti [ forum contractus e forum destinatae solutionis ] essendo invece sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi per radicare la competenza del giudice adito.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]