17 Mar Articolo 17 Codice di procedura civile — Cause relative all’esecuzione forzata
Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata [ 615 ] si determina dal credito per cui si procede :
quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell’art. 619, dal valore dei beni controversi ;
quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione [ 512 ], dal valore del maggiore dei crediti contestati.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 24362/2018
In tema di equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in analogia con il disposto dell’art. 17 c.p.c., con quello del credito azionato con l’atto di pignoramento. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO LECCE, 08/03/2016).
Cass. civ. n. 16920/2018
Nei giudizi di opposizione all’esecuzione il valore della controversia ai fini della competenza si determina, ai sensi dell’art. 17 c.p.c., in base all’importo indicato nell’atto di pignoramento, atteso che non assume rilievo la circostanza che l’opposizione sia limitata ad una sola parte del credito azionato esecutivamente.
Cass. civ. n. 13402/2000
La competenza a conoscere dell’opposizione alla esecuzione proposta prima dell’inizio dell’esecuzione mobiliare (opposizione a precetto) appartiene, ai sensi dell’art. 17 c.p.c., al giudice che sarebbe competente per valore in base all’intero ammontare del credito per cui si procede.
Cass. civ. n. 9755/1998
Qualora la parte cui sia stato notificato il precetto contesti il diritto della controparte a richiedere in tutto o in parte la somma precettata, vertendosi in ipotesi di opposizione all’esecuzione, il valore della causa si determina con riferimento all’intero ammontare del credito per cui si procede e non in base alla somma contestata, anche nell’ipotesi in cui la contestazione riguardi solo gli interessi o voci di spesa maturati dopo il rilascio del titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 9815/1990
Qualora a seguito di verbale di conciliazione l’affittuario di fondo rustico si sia impegnato a rilasciare il fondo previo versamento da parte del concedente di una indennità, la competenza a conoscere dell’opposizione del primo contro il precetto per il rilascio del fondo, integrando un’opposizione all’esecuzione, deve essere determinata secondo gli ordinari criteri per valore e quindi ai sensi dell’art. 12 c.p.c., che concerne le cause relative a rapporti obbligatori e di locazione, senza che possa venire in rilievo l’ammontare dell’indennità dovuta dal concedente, che costituisce solo una condizione per il rilascio del fondo.
Cass. civ. n. 5123/1979
Nelle cause relative ad opposizione all’esecuzione forzata proposte da terzi che pretendono avere la proprietà o altro diritto reale sui mobili pignorati, il valore si determina in base a quello dei beni controversi a norma dell’art. 17 c.p.c., ma trova applicazione anche la norma dell’art. 14 c.p.c., per cui, in mancanza di una specifica contestazione formulata dal creditore opposto nella prima difesa, la causa si presume di competenza del giudice adito.
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