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Articolo 16 Codice di procedura civile — Esecuzione forzata

Articolo 16 Codice di procedura civile — Esecuzione forzata

[ Per la consegna e il rilascio di cose e per l’espropriazione forzata di cose mobili e di crediti è competente il pretore. Per l’espropriazione forzata di cose immobili è competente il tribunale. Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con l’immobile nel quale si trovano, per l’espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse. Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il pretore. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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