17 Mar Articolo 16 Codice di procedura civile — Esecuzione forzata
Posted at 10:18h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Primo – Disposizioni generali > Titolo I – Degli organi giudiziari > Capo I – Del giudice > Sezione II – Della competenza per materia e valore
[ Per la consegna e il rilascio di cose e per l’espropriazione forzata di cose mobili e di crediti è competente il pretore. Per l’espropriazione forzata di cose immobili è competente il tribunale. Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con l’immobile nel quale si trovano, per l’espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse. Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il pretore. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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