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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 811 del 8 febbraio 1986

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 811 del 8 febbraio 1986

Testo massima n. 1

Nel rito del lavoro la competenza per territorio ha carattere inderogabile, comminando l’art. 413 c.p.c. la nullità delle clausole derogative della competenza stessa e l’art. 428 c.p.c. consentendo al giudice di rilevare l’incompetenza per territorio anche d’ufficio; né rileva in senso contrario che tale ultima norma ponga dei limiti temporali preclusivi alla facoltà del convenuto di eccepirla e al potere del giudice di rilevarla d’ufficio giacché tale prescrizione persegue solo una finalità di celerità del giudizio e di economia processuale e non intacca quindi il principio dell’inderogabilità della competenza. Consegue che, quando il convenuto eccepisca l’incompetenza per territorio e l’attore aderisca all’eccezione, il giudice non è vincolato dalla indicazione del giudice ritenuto competente dalle parti [ e quindi non può, ex art. 38, terzo comma c.p.c., cancellare la causa dal ruolo ], ma deve delibare l’eccezione e, se ritiene la sua incompetenza territoriale, deve pronunciare sentenza statuendo anche sulle spese processuali.

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