14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 21506 del 19 settembre 2013
Testo massima n. 1
Con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare – al fine della determinazione della competenza territoriale – né il foro del luogo in cui è sorto il rapporto [ che presuppone un rapporto di lavoro già sorto quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi ], né il foro della dipendenza aziendale [ che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all’atto dell’estinzione ], dovendosi invece fare applicazione unicamente del terzo e residuale criterio previsto dall’art. 413 c.p.c., ossia il foro della sede dell’azienda.
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