14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7358 del 13 maggio 2003
Testo massima n. 1
In tema di competenza territoriale per le controversie in materia di lavoro, il quarto comma dell’art. 413 c.p.c. [ introdotto dall’art. 1 L. n. 128 del 1992 e previdente, per le controversie concernenti i rapporti di collaborazione di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., l’attribuzione della competenza al giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante o del titolare di altri rapporti di collaborazione ], introduce un foro esclusivo, non alternativo né concorrenziale con gli altri fori indicati dal medesimo art. 413, con la conseguenza che, ove non sia possibile il collegamento suindicato [ ad esempio per essere, come nella specie, domiciliato all’estero il lavoratore parasubordinato ], non è applicabile la disciplina speciale dettata dagli altri commi dell’art. 413 citato, ivi compresa la disposizione relativa alla inderogabilità della competenza, ma è applicabile la disciplina ordinaria, che può essere derogata per accordo tra le parti a norma dell’art. 28 c.p.c.
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