14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4214 del 2 maggio 1994
Testo massima n. 1
La delibera di messa in liquidazione di una società regolarmente costituita non determina l’estinzione dell’ente e la cessazione della sua attività imprenditoriale, giacché tale cessazione — anche ai fini dell’art. 413, comma terzo, c.p.c. [ quanto alla permanenza — con riguardo a domanda proposta entro sei mesi dalla cessazione dell’azienda — della competenza territoriale del giudice del luogo di ubicazione dell’azienda medesima stabilito dal secondo comma dello stesso articolo ] — si verifica solo al momento dell’effettiva estinzione di ogni rapporto, attivo o passivo facente capo alla società; restando altresì escluso che, nel caso di società esercente attività mineraria in Sicilia, possa considerarsi prova certa della cessazione dell’attività della medesima la semplice rinuncia alla concessione, ove [ in relazione al disposto degli artt. 42 e 46 della legge regionale siciliana 1 ottobre 1956, n. 54 ] non sia dimostrata anche l’avvenuta riconsegna della miniera.
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