14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3515 del 25 marzo 1995
Testo massima n. 1
In ipotesi di cassazione [ con rinvio ] di sentenza d’appello resa nei confronti dell’Ente Ferrovie dello Stato, il giudice di rinvio dev’essere individuato secondo i criteri ordinari, anziché secondo la regola del foro erariale, attese la sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 1990 [ dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 23 della L. n. 210 del 1985 nella parte in cui introduceva irragionevoli deroghe alla disciplina generale dettata dall’art. 413 c.p.c. ] e l’avvenuta trasformazione dell’Ente Ferrovie dello Stato in Spa, la perdurante applicabilità [ ai sensi dell’art. 15, comma 3 bis, del D.L. n. 16 del 1993, nel testo aggiunto dalla legge di conversione n. 75 del 1993 ] dell’art. 24, primo comma, della L. n. 210 del 1985 comportando solo il perdurare dello ius postulandi dell’avvocatura dello Stato; mentre la norma dell’art. 10 del R.D.L. 30 ottobre 1933, n. 1611 [ nel prescrivere che il giudice di rinvio debba essere individuato tenendo conto del foro erariale ] fa riferimento ai «giudizi nei quali è parte un’amministrazione dello Stato», qualità non attribuibile neppure all’Ente [ pubblico economico ] Ferrovie dello Stato.
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